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Document 62011TN0624

    Causa T-624/11: Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)

    GU C 32 del 4.2.2012, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.2.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/38


    Ricorso proposto il 30 novembre 2011 — Yueqing Onesto Electric/UAMI — Ensto (ONESTO)

    (Causa T-624/11)

    2012/C 32/76

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Yueqing Onesto Electric Co. Ltd (Zhejiang, Cina) (rappresentante: avv. B. Piepenbrink)

    Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Ensto Oy (Porvoo, Finlandia)

    Conclusioni

    La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 20 settembre 2011, procedimento R 2535/2010-2; e

    condannare il convenuto alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

    Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «ONESTO», per prodotti della classe 9 — domanda di marchio comunitario n. W00909305

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 1980242 del marchio figurativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11; registrazione comunitaria n. 40600 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9, 11 e 16; registrazione finlandese n. 218071 del marchio denominativo «ENSTO», per prodotti delle classi 7, 9 e 11

    Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

    Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione contestata e rigetto della domanda di marchio comunitario

    Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso ha erroneamente dichiarato la sussistenza di un rischio di confusione tra il marchio anteriore e il marchio comunitario richiesto.


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