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Document 32012R1161

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2012 della Commissione, del 7 dicembre 2012 , che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per la sostanza fenbendazolo Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 336 del 8.12.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1161/oj

    8.12.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 336/14


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1161/2012 DELLA COMMISSIONE

    del 7 dicembre 2012

    che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale per la sostanza fenbendazolo

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17,

    visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

    considerando quanto segue:

    (1)

    È opportuno stabilire a norma del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui (LMR) per le sostanze farmacologicamente attive impiegate nell’Unione europea in medicinali veterinari destinati ad essere somministrati ad animali da produzione alimentare o in biocidi impiegati nel settore zootecnico.

    (2)

    Le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione rispetto agli LMR negli alimenti di origine animale figurano nell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (2).

    (3)

    Il fenbendazolo è presente nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 tra le sostanze consentite per tutti i ruminanti per muscolo, grasso, fegato reni e latte e per le specie suina ed equina con tessuti bersaglio muscolo, grasso, fegato e reni.

    (4)

    L’Agenzia europea per i medicinali ha ricevuto la richiesta di includere il pollame nella voce esistente per il fenbendazolo.

    (5)

    A norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009 l’Agenzia europea per i medicinali prende in considerazione la possibilità di applicare i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o i LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie. Il comitato per i medicinali veterinari (nel seguito «CMV») ha raccomandato l’estrapolazione dei LMR del fenbendazolo da tutte le specie di ruminanti, suine ed equine a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, reni, latte e uova fatta eccezione per i pesci.

    (6)

    Occorre dunque modificare la voce riguardante la sostanza fenbendazolo nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 in modo da includere tutte le specie da produzione ad eccezione dei pesci, nonché le uova in quanto tessuto bersaglio.

    (7)

    È opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole per consentire alle parti interessate di adottare le eventuali misure necessarie per conformarsi al nuovo LMR.

    (8)

    Le disposizioni di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato in conformità all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 6 febbraio 2013.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 152 del 16.6.2009, pag. 11.

    (2)  GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce relativa al fenbendazolo nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è sostituita dalla seguente:

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animali

    LMR

    Tessuti bersaglio

    Altre disposizioni [a norma dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009]

    Classificazione terapeutica

    «Fenbendazolo

    Somma dei residui estraibili che possono essere ossidati in osfendazolo sulfone

    Tutte le specie da produzione alimentare tranne i pesci

    50 μg/kg

    Muscolo

    Per i suini l’LMR del grasso si riferisce a “pelle e grasso in proporzioni naturali”

    Agenti antiparassitari/Agenti contro gli endoparassiti»

    50 μg/kg

    Grasso

    500 μg/kg

    Fegato

    50 μg/kg

    Rene

    10 μg/kg

    Latte

    1 300 μg/kg

    Uova


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