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Document 32007D0071

Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2006 , che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite

GU L 32 del 6.2.2007, p. 177–179 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 1012–1016 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/71(1)/oj

6.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 32/177


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2006

che istituisce un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite

(2007/71/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché una denominazione possa essere registrata come indicazione geografica protetta (IGP) o denominazione di origine protetta (DOP) a livello comunitario.

(2)

Il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (2), stabilisce le condizioni che devono essere soddisfatte perché una denominazione possa essere registrata e protetta a livello comunitario come specialità tradizionale garantita (STG).

(3)

Per risolvere problemi complessi di natura scientifica e tecnica che possono presentarsi nell'esame delle condizioni che permettono la registrazione di una denominazione d'origine protetta, di un'indicazione geografica protetta o di una specialità tradizionale garantita, la Commissione può avere bisogno di ricorrere alle competenze di specialisti nell'ambito di un gruppo consultivo.

(4)

Tale gruppo deve essere composto da professionisti altamente qualificati in un'ampia gamma di discipline scientifiche e tecniche connesse al settore agricolo ed agroalimentare, alle scienze umane o ai diritti di proprietà intellettuale.

(5)

Occorre di conseguenza istituire un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite, precisarne il mandato e definirne le strutture.

(6)

È necessario sciogliere il comitato scientifico per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificità istituito con la decisione 93/53/CEE della Commissione (3),

DECIDE:

Articolo 1

È istituito un gruppo scientifico di esperti per le denominazioni d'origine, le indicazioni geografiche e le specialità tradizionali garantite (di seguito «gruppo»).

Articolo 2

Mandato

La Commissione può consultare il gruppo su ogni questione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine, nonché alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, in particolare:

il rispetto dei criteri citati all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 510/2006 da parte di una data denominazione per la quale è stata presentata domanda di registrazione, in particolare il legame con l'ambiente geografico o l'origine geografica e/o la rinomanza,

il rispetto dei criteri di cui agli articoli 2, 4 e 5 del regolamento (CE) n. 509/2006 da parte di un dato nome oggetto di una domanda di registrazione, in particolare la sua tradizionalità e/o specificità,

la genericità di una denominazione,

la valutazione dei criteri relativi alla lealtà delle transazioni commerciali e al rischio di confusione del consumatore per i casi di conflitto tra la denominazione d'origine o l'indicazione geografica e le denominazioni d'origine o le indicazioni geografiche già registrate, i marchi, i nomi di varietà vegetali e di razze animali, gli omonimi o i nomi di prodotti esistenti legalmente in commercio,

qualsiasi altra questione di particolare interesse nell'ambito di competenza del gruppo.

Il presidente del gruppo può indicare alla Commissione l'opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

La Commissione può, se necessario, chiedere al gruppo di pronunciarsi su una questione particolare entro un termine determinato.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   La Commissione nomina i membri del gruppo selezionandoli fra gli specialisti che hanno risposto ad un apposito invito a presentare la candidatura, altamente qualificati nei vari aspetti tecnici e scientifici connessi ai settori di cui all'articolo 2, in modo che collettivamente sia coperta la più ampia gamma possibile di discipline scientifiche e tecniche e, nel rispetto di questo criterio, in base ad una ripartizione geografica che riflette le diverse tematiche e i diversi approcci scientifici nella Comunità.

2.   Il gruppo comprende 11 membri.

I candidati ritenuti idonei a far parte del gruppo, ma non nominati, sono invitati a far parte di un elenco di riserva. La Commissione può utilizzare l'elenco di riserva per nominare i sostituti di membri.

3.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri sono nominati a titolo personale ed hanno l'incarico di fornire consulenza alla Commissione in modo indipendente da qualunque istruzione esterna. Non possono delegare le proprie competenze ad un altro membro o a terzi,

i membri sono nominati per un periodo di tre anni, rinnovabile. A partire dalla nomina di cui al paragrafo 1, i membri non possono tuttavia restare in carica per più di tre mandati consecutivi. I membri restano in carica fino alla loro sostituzione o fino al rinnovo del loro mandato,

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano le condizioni di cui al primo o al secondo trattino del presente paragrafo o all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea possono essere sostituiti per la parte restante del mandato,

i membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nell'interesse pubblico e confermano l'assenza o l'esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza,

i nomi dei membri sono pubblicati nel sito Internet della DG Agricoltura e sviluppo rurale e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C; i nomi sono raccolti, elaborati e pubblicati in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

1.   Il gruppo elegge tra i propri membri un presidente e due vicepresidenti. L'elezione avviene a maggioranza semplice dei membri.

2.   Di concerto con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi per esaminare questioni specifiche sulla base di un mandato definito dal gruppo. I sottogruppi sono sciolti non appena portato a termine il mandato.

3.   Il rappresentante della Commissione può chiedere ad esperti od osservatori che possiedono una competenza specifica su una questione all'ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o del sottogruppo, se lo ritiene utile o necessario.

4.   Le informazioni ottenute nell'ambito della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate, se la Commissione ne precisa la natura riservata.

I membri non possono utilizzare a scopi professionali le informazioni di cui sono venuti a conoscenza in qualità di membri del gruppo.

5.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, secondo le procedure e il calendario da essa stabiliti. La segreteria è tenuta dai servizi della Commissione. Alle riunioni possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati.

6.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno in base a un modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

7.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua di origine del documento, le domande di parere, gli ordini del giorno, i resoconti ed i pareri approvati dal gruppo. Alle stesse condizioni possono pubblicare anche i documenti di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell'ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti al suo interno. Le funzioni esercitate non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti degli stanziamenti disponibili assegnati ai servizi interessati nell'ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Abrogazione

La decisione 93/53/CEE è abrogata.

Il comitato istituito da tale decisione resta tuttavia in carica fino a che la Commissione abbia informato i suoi membri dell'entrata in carica del gruppo istituito dalla presente decisione.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

(2)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1.

(3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 16. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 97/656/CE (GU L 277 del 10.10.1997, pag. 30).

(4)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


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