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Il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione della biodiversità

Il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione della biodiversità

SINTESI DI:

Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

  • Promuove la protezione e la conservazione delle specie animali selvatiche rafforzando il ruolo dei giardini zoologici nella conservazione della biodiversità.
  • Prevede specifiche norme per il rilascio di licenze e l’ispezione dei giardini zoologici, al fine di assicurare che essi rispettino le misure di conservazione e di protezione necessarie.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

  • Per «giardino zoologico» si intende qualsiasi complesso permanente nel quale vengono tenuti animali vivi di specie selvatiche, a scopo di esposizione, per almeno sette giorni l’anno.
  • I circhi e i negozi di animali da compagnia sono esclusi dalla direttiva.
  • I paesi dell’UE possono anche esentare taluni complessi dalla direttiva, qualora non espongano un numero significativo di animali o specie al pubblico e qualora tale esenzione non comprometta gli obiettivi della direttiva.

Condizioni

La direttiva impone ai paesi dell’UE di adottare misure relative al rilascio di licenze e allo svolgimento di ispezioni regolari nei giardini zoologici, al fine di verificare che le condizioni richieste per il loro rilascio siano soddisfatte.

Per ottenere una licenza di esercizio, i giardini zoologici devono:

  • partecipare a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie, uno scambio di informazioni circa la conservazione delle specie e/o, se del caso, l’allevamento in cattività (ripopolamento o reintroduzione di specie nella vita selvatica ecc.);
  • promuovere l’istruzione e la sensibilità del pubblico quanto alla conservazione della biodiversità, in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali;
  • sistemare gli animali in condizioni in grado di soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie:
    • provvedendo ad un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie;
    • mantenendo un elevato livello qualitativo nella custodia degli animali grazie ad un vasto programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi e di alimentazione;
  • impedire la fuga degli animali per evitare eventuali minacce ecologiche (ad esempio, specie esotiche invasive) per le specie indigene ed impedire il diffondersi di parassiti provenienti dall’esterno;
  • tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico per le singole specie.

Licenze e ispezione

  • I paesi dell’UE devono adottare misure per il rilascio di licenze e l’ispezione dei giardini zoologici al fine di garantire il rispetto delle misure per la conservazione richieste.
  • Tutti i giardini zoologici devono essere in possesso di una licenza.
  • Ciascuna licenza deve contenere le condizioni volte a far osservare le misure necessarie di conservazione e protezione.
  • Le autorità competenti dei paesi dell’UE devono svolgere un’ispezione prima di concedere, negare, prorogare o modificare sostanzialmente una licenza.
  • Se il giardino zoologico non rispetta anche solo parzialmente i requisiti legali, l’autorità competente dovrà chiudere al pubblico il giardino zoologico o la parte di esso non conforme.
  • In caso di parziale o totale chiusura di un giardino zoologico, gli animali interessati devono essere trattati o rimossi in condizioni che il paese dell’UE interessato ritiene appropriate e compatibili con le disposizioni della direttiva.

Buone pratiche

Nel 2015, la Commissione europea ha pubblicato il documento sulle buone pratiche della direttiva europea sui giardini zoologici. Lo scopo è di aiutare i paesi dell’UE a rispettare maggiormente i requisiti della direttiva, attraverso la condivisione di esperienze e buone pratiche.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica dal 9 aprile 1999. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 9 aprile 2002.

ATTO

Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici (GU L 94 del 9.4.1999, pag. 24-26)

Ultimo aggiornamento: 06.06.2016

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