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Document 31992D0353

    92/353/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati

    GU L 192 del 11.7.1992, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrogato da 32020R0602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/353/oj

    31992D0353

    92/353/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati

    Gazzetta ufficiale n. L 192 del 11/07/1992 pag. 0063 - 0065
    edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0078
    edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0078


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 1992 che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati (92/353/CEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

    vista la direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a),

    considerando che in tutti gli Stati membri i libri genealogici sono tenuti o istituiti da organizzazioni o associazioni oppure da servizi ufficiali; che, di conseguenza, è necessario determinare i criteri di approvazione o di riconoscimento delle suddette organizzazioni e associazioni;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) della direttiva 90/427/CEE, i criteri previsti devono garantire che le organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute rispettino i principi fissati dall'organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza;

    considerando che la domanda di approvazione o di riconoscimento deve essere presentata dall'organizzazione o associazione alle autorità competenti dello Stato membro sul territorio del quale essa ha la sede sociale;

    considerando che le organizzazioni o associazioni qualora rispondano a determinati criteri e abbiano definito i loro obiettivi, devono ottenere l'approvazione o il riconoscimento ufficiale da parte delle autorità dello Stato membro alle quali hanno presentato relativa domanda;

    considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per essere approvate o riconosciute ufficialmente, le organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici devono presentare domanda alle autorità dello Stato membro sul cui territorio esse hanno la sede.

    Articolo 2

    1. Le autorità dello Stato membro interessato debbono concedere l'approvazione o il riconoscimento ufficiale a qualsiasi organizzazione o associazione che tenga o istituisca libri genealogici, se risponde alle condizioni stabilite in allegato.

    2. Tuttavia, in uno Stato membro nel quale esistono, per una determinata razza, una o più organizzazioni o associazioni approvate o riconosciute ufficialmente, le autorità possono negare il riconoscimento di una nuova organizzazione o associazione:

    a) se questa mette in pericolo la conservazione della razza o compromette il funzionamento o il programma di miglioramento o di selezione di una organizzazione o associazione esistente, o,

    b) se gli equidi di tale razza possono essere iscritti o registrati in una sezione specifica di un libro genealogico tenuto da un'organizzazione o associazione che rispetti, segnatamente per tale sezione, i principi fissati conformemente al punto 3 lettera b) dell'allegato dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il libro genealogico di origine della razza stessa.

    3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito alle approvazioni o ai riconoscimenti ufficiali rilasciati nonché in merito ai dinieghi.

    4. Qualora un'approvazione o riconoscimento ufficiale siano negati a un'organizzazione o associazione in uno Stato membro, i motivi del diniego devono essere comunicati per iscritto all'associazione o organizzazione stessa.

    Articolo 3

    Le autorità dello Stato membro interessato revocano l'approvazione o il riconoscimento ufficiale alle organizzazioni o associazioni che tengono libri genealogici quando esse non rispondono più stabilmente alle condizioni previste nell'allegato.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, l'11 giugno 1992. Per la Commissione

    Ray MAC SHARRY

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55.

    ALLEGATO

    Per essere ufficialmente approvate o riconosciute, le organizzazioni e le associazioni che tengono libri genealogici, istituiscono sezioni di libri genealogici ed istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati devono:

    1) disporre della personalità giuridica conformemente alla legislazione vigente nello Stato membro in cui è presentata la domanda;

    2) soddisfare ai controlli effettuati dalle autorità competenti per quanto riguarda:

    a) l'efficacia del proprio funzionamento,

    b) il rispetto dei principi sanciti conformemente al punto 3 b) dall'organizzazione o dall'associazione che tiene il libro di origine della razza, se si tratta di un'organizzazione o associazione che non tiene il libro di origine della razza,

    c) la capacità di esercitare controlli necessari alla tenuta delle genealogie,

    d) la disponibilità di un patrimonio zootecnico adeguato per realizzare un programma di miglioramento, di selezione o per assicurare la conservazione della razza qualora ciò sia ritenuto necessario,

    e) la capacità di utilizzare i dati (ad esempio relativi alle prestazioni) necessari alla realizzazione del programma di miglioramento, di selezione o di conservazione della razza;

    3) aver definito i principi riguardanti:

    a) il sistema di utilizzazione dei dati relativi (ad esempio alle prestazioni), che consentano di valutare gli equidi ai fini del miglioramento, della selezione, della conservazione della razza;

    b) inoltre, se si tratta di un'organizzazione o associazione che tiene il libro genealogico d'origine della razza:

    - il sistema di registrazione delle genealogie,

    - la definizione delle caratteristiche della razza (o delle razze) o della popolazione descritta nel libro genealogico,

    - il sistema di base di identificazione degli equidi,

    - la definizione dei suoi obiettivi basilari di selezione,

    - la divisione del libro genealogico, se vi sono varie modalità di iscrizione degli equidi nel libro o se vi sono varie procedure di classificazione degli equidi iscritti nel libro,

    - gli ascendenti a partire da uno o più libri genealogici, quando ciò è necessario;

    4) disporre di uno statuto che preveda in particolare l'assenza di discriminazioni tra gli allevatori. Tuttavia, nell'ipotesi in cui esistano, per la stessa razza, nel territorio della Comunità, più organizzazioni o associazioni estese all'insieme del territorio, gli statuti di un'organizzazione o associazione possono prevedere l'obbligo che gli equidi siano stati in un determinato territorio per poter essere iscritti sulla scorta della dichiarazione di nascita. Tale limitazione non è valida ai fini dell'iscrizione per l'ammissione alla riproduzione.

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