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Document E2004P0009

    Ricorso presentato il 23 novembre 2004 dalla Bankers' and Securities Dealers' Association d'Islanda contro l'Autorità di vigilanza EFTA (Causa E-9/04)

    GU C 40 del 17.2.2005, p. 18–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 40/18


    Ricorso presentato il 23 novembre 2004 dalla Bankers' and Securities Dealers' Association d'Islanda contro l'Autorità di vigilanza EFTA

    (Causa E-9/04)

    (2005/C 40/11)

    Il 23 novembre 2004 la Bankers' and Securities Dealers' Association d'Islanda, rappresentata dal Dr. Hans-Jörg Niemeyer dello studio Hengeler Mueller, avenue Cortenbergh 1118, B-1000 Bruxelles e dal Dr. Ralf Sauer dello studio Hengeler Mueller, Charlottenstraße 35/36, 10117 Berlino, Germania, ha presentato ricorso presso la Corte EFTA contro l'Autorità di vigilanza EFTA.

    Il ricorrente chiede alla Corte:

    1.

    di annullare la decisione 213/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA dell'11 agosto 2004 (Icelandic Housing Financing Fund, Fondo islandese per il finanziamento degli alloggi), e

    2.

    di condannare l'Autorità di vigilanza EFTA al pagamento delle spese processuali.

    Circostanze di fatto e di diritto e motivi addotti:

    Il ricorrente è l'associazione di categoria di tutte le banche commerciali islandesi e opera come la loro banca di servizi e di compensazione.

    L'Icelandic Housing Financing Fund («HFF») fornisce prestiti ordinari ai privati che intendono costruire o acquistare immobili residenziali, e prestiti supplementari a privati con basso reddito.

    Il ricorrente sostiene che i prestiti ordinari siano normali servizi bancari, e che il monopolio statale che di fatto detiene l'HFF sia contrario alla libera prestazione dei servizi, al diritto di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali.

    La decisione 213/04/COL dell'Autorità di vigilanza EFTA dell'11 agosto 2004 ha dichiarato il sistema HFF compatibile con le norme relative agli aiuti di Stato conformemente all'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE.

    Il ricorrente sostiene che l'Autorità di vigilanza EFTA:

    abbia infranto l'obbligo di avviare il procedimento formale di esame,

    abbia commesso una violazione delle forme sostanziali non fornendo adeguate motivazioni come richiesto dall'articolo 16 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte, e

    abbia erroneamente interpretato e applicato l'articolo 59, paragrafo 2 dell'accordo SEE.


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