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Document E2004P0008

    Ricorso promosso l'8 novembre 2004 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein (Causa E-8/04)

    GU C 40 del 17.2.2005, p. 17–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    17.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 40/17


    Ricorso promosso l'8 novembre 2004 dall'Autorità di vigilanza EFTA contro il Principato del Liechtenstein

    (Causa E-8/04)

    (2005/C 40/10)

    L'8 novembre 2004 l'Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Niels Fenger e Elisabethann Wright, agenti della suddetta Autorità, Rue Belliard n. 35, B-1040 Bruxelles, ha promosso un ricorso di fronte alla corte EFTA contro il Principato del Liechtenstein.

    Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

    1.

    dichiarare che, mantenendo in vigore le disposizioni dell'articolo 25 della legge bancaria, che impone la condizione della residenza ad almeno un membro del consiglio di amministrazione e della direzione amministrativa di una banca con sede sul suo territorio, il Principato del Liechtenstein non ha rispettato la libertà di stabilimento di cui all'articolo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo;

    2.

    condannare il Principato del Liechtenstein al pagamento delle spese processuali.

    Elementi di fatto e di diritto e argomentazioni giuridiche addotte a sostegno del ricorso:

    L'articolo 31, paragrafo 1 dell'accordo SEE impone la parità di trattamento tra i cittadini del SEE che invocano il diritto di stabilimento e i cittadini del paese di stabilimento.

    L'articolo 33 dell'accordo SEE prevede una deroga alla libertà di stabilimento.

    La corte EFTA, nella causa E-3/98 Rainford-Towning, EFTA Court Report 1998, pag. 205 e nella causa E-2/01 Pucher, EFTA Court Report 2002, pag. 44, ha stabilito quanto segue: «in base ad una costante giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee le norme sulla parità di trattamento vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma dissimulata di discriminazione che, in applicazione di altri criteri di distinzione, conduca di fatto allo stesso risultato».

    Sia la corte EFTA che la Corte di giustizia delle Comunità europee hanno concluso che «le norme nazionali che prevedono una distinzione sulla base della residenza potrebbero operare principalmente a discapito dei cittadini di altre parti contraenti, dal momento che i non residenti sono nella maggioranza dei casi stranieri» (Rainford-Towning, punto 29).

    La corte EFTA ha inoltre concluso che «per quanto riguarda la giustificazione per ragioni di ordine pubblico, come previsto all'articolo 33 dell'accordo SEE, va affermato che il ricorso al concetto di ordine pubblico, nella misura in cui possa giustificare un trattamento speciale degli stranieri soggetti all'accordo SEE, in tutti i casi suppone, oltre all'alterazione dell'ordine sociale provocata da qualsiasi infrazione della legge, l'esistenza di una minaccia reale e sufficientemente grave che colpisce un interesse fondamentale della società». (Rainford-Towning, punto 42).

    La corte EFTA ha riconosciuto che la tutela della funzione e della buona reputazione del settore finanziario rappresenta un obiettivo di ordine pubblico legittimo e che il fatto che il Liechtenstein non sia firmatario della convenzione di Lugano può provocare alcune complicazioni.


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