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Document 62020CN0576
Case C-576/20: Request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof (Austria) lodged on 4 November 2020 — CC v Pensionsversicherungsanstalt
Causa C-576/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 novembre 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt
Causa C-576/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 novembre 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt
GU C 35 del 1.2.2021, p. 31–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 35/31 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Obersten Gerichtshof (Austria) il 4 novembre 2020 — CC / Pensionsversicherungsanstalt
(Causa C-576/20)
(2021/C 35/42)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberster Gerichtshof
Parti
Ricorrente: CC
Resistente: Pensionsversicherungsanstalt
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), debba essere interpretato nel senso che osta a che i periodi trascorsi in altri Stati membri per la cura dei figli siano presi in considerazione da uno Stato membro competente per la concessione di una pensione di vecchiaia, ai sensi della cui legislazione la beneficiaria della pensione ha esercitato per tutta la sua vita lavorativa, ad eccezione di tali periodi di cura dei figli, un’attività subordinata o autonoma, sulla base del solo fatto che detta beneficiaria, alla data a decorrere dalla quale secondo la legislazione dello Stato membro in parola, si è iniziato a prendere in considerazione il periodo dedicato alla cura del figlio di cui trattasi, non esercitava un’attività subordinata o autonoma. In caso di risposta negativa alla prima questione: |
2. |
Se l’articolo 44, paragrafo 2, prima frase, in initio, del regolamento n. 987/2009 debba essere interpretato nel senso che lo Stato membro competente ai sensi del titolo II del regolamento n. 883/2004 non prende in considerazione ai sensi dalla propria legislazione i periodi dedicati alla cura dei figli in via generale oppure non li prende in considerazione unicamente in casi concreti. |