Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62020CA0500

    Causa C-500/20: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH [Rinvio pregiudiziale – Accordi internazionali – Trasporto ferroviario – Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) – Regole uniformi sull’utilizzazione delle infrastrutture nel trasporto ferroviario internazionale (CUI) – Articolo 4 – Norme imperative – Articolo 8 – Responsabilità del gestore – Articolo19 – Altre azioni – Competenza della Corte – Danni alle locomotive del vettore a seguito di un deragliamento – Noleggio di locomotive sostitutive – Obbligo del gestore dell’infrastruttura di rimborsare i costi di noleggio – Contratto che prevede l’estensione della responsabilità delle parti mediante rinvio al diritto nazionale]

    GU C 340 del 5.9.2022, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.9.2022   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 340/11


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2022 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft / Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

    (Causa C-500/20) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Accordi internazionali - Trasporto ferroviario - Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia (COTIF) - Regole uniformi sull’utilizzazione delle infrastrutture nel trasporto ferroviario internazionale (CUI) - Articolo 4 - Norme imperative - Articolo 8 - Responsabilità del gestore - Articolo19 - Altre azioni - Competenza della Corte - Danni alle locomotive del vettore a seguito di un deragliamento - Noleggio di locomotive sostitutive - Obbligo del gestore dell’infrastruttura di rimborsare i costi di noleggio - Contratto che prevede l’estensione della responsabilità delle parti mediante rinvio al diritto nazionale)

    (2022/C 340/11)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti nel procedimento principale

    Ricorrente: ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft

    Resistente: Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH

    Dispositivo

    1)

    La Corte di giustizia dell’Union europea, adita conformemente alle disposizioni dell’articolo 267 TFUE, è competente a interpretare gli articoli 4, 8, paragrafo 1, lettera b), e 19, paragrafo 1, dell’appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, intitolato «Regole uniformi relative al contratto di utilizzazione dell’infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI)».

    2)

    L’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), dell’appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, deve essere interpretato nel senso che la responsabilità del gestore dell’infrastruttura per i danni materiali non copre le spese sostenute dall’impresa ferroviaria per il noleggio di locomotive sostitutive durante il periodo di riparazione delle locomotive danneggiate.

    3)

    Gli articoli 4 e 19, paragrafo 1, dell’appendice E della Convenzione relativa ai trasporti internazionali per ferrovia, del 9 maggio 1980, come modificata dal protocollo di Vilnius del 3 giugno 1999, devono essere interpretati nel senso che le parti del contratto possono estendere la loro responsabilità mediante un rinvio generale al diritto nazionale, in forza del quale la portata della responsabilità del gestore dell’infrastruttura è più ampia e che subordina tale responsabilità alla sussistenza di una colpa.


    (1)  GU C 19 del 18.1.2021.


    Top