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Document 62018CA0213
Case C-213/18: Judgment of the Court (First Chamber) of 7 November 2019 (request for a preliminary ruling from the Tribunale Ordinario di Roma — Italy) — Adriano Guaitoli and Others v easyJet Airline Co. Ltd (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in civil matters — Jurisdiction, recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters — Regulation (EU) No 1215/2012 — Article 7(1)(a) — Competent court in matters relating to a contract — Common rules on compensation and assistance to passengers in the event of denied boarding and of cancellation or long delay of flights — Regulation (EC) No 261/2004 — Articles 5, 7, 9 and 12 — Montreal Convention — Jurisdiction — Articles 19 and 33 — Application for compensation and compensation for damage resulting from the cancellation and delay of flights)
Causa C-213/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli e a./easyJet Airline Co. Ltd [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli]
Causa C-213/18: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli e a./easyJet Airline Co. Ltd [Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale – Regolamento (UE) n. 1215/2012 – Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) – Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Articoli 5, 7, 9 e 12 – Convenzione di Montreal – Competenza – Articoli 19 e 33 – Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli]
GU C 432 del 23.12.2019, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.12.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 432/8 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 7 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Roma - Italia) – Adriano Guaitoli e a./easyJet Airline Co. Ltd
(Causa C-213/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) - Autorità giurisdizionale competente in materia contrattuale - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Articoli 5, 7, 9 e 12 - Convenzione di Montreal - Competenza - Articoli 19 e 33 - Domanda di compensazione e di risarcimento del danno derivante dalla cancellazione e dal ritardo di voli)
(2019/C 432/08)
Lingua processuale: l'italiano
Giudice del rinvio
Tribunale ordinario di Roma
Parti
Ricorrenti: Adriano Guaitoli, Concepción Casan Rodriguez, Alessandro Celano Tomassoni, Antonia Cirilli, Lucia Cortini, Mario Giuli, Patrizia Padroni
Convenuta: easyJet Airline Co. Ltd
Dispositivo
1) |
L’articolo 7, punto 1, l’articolo 67 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l’articolo 33 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un’azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di detta convenzione. |
2) |
L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati. |