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Document 62017CA0306

Causa C-306/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tatabányai Törvényszék — Ungheria) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale — Competenze speciali — Articolo 8, punto 3 — Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale)

GU C 259 del 23.7.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

201807060231994512018/C 259/163062017CJC25920180723IT01ITINFO_JUDICIAL20180531121321

Causa C-306/17: Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tatabányai Törvényszék — Ungheria) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale — Competenze speciali — Articolo 8, punto 3 — Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale)

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C2592018IT1210120180531IT0016121132

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 31 maggio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Tatabányai Törvényszék — Ungheria) — Éva Nothartová / Sámson József Boldizsár

(Causa C-306/17) ( 1 )

«(Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (UE) n. 1215/2012 — Competenza giurisdizionale — Competenze speciali — Articolo 8, punto 3 — Domanda riconvenzionale derivante o non derivante dal contratto o dal fatto su cui si fonda la domanda principale)»

2018/C 259/16Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Tatabányai Törvényszék

Parti

Ricorrente: Éva Nothartová

Convenuto: Sámson József Boldizsár

Dispositivo

L’articolo 8, punto 3, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che esso si applica, in via non esclusiva, nell’ambito di una situazione in cui un’autorità giurisdizionale competente a conoscere di un’asserita violazione dei diritti della personalità del ricorrente per il motivo che sono state effettuate foto e riprese video a sua insaputa, è adita in via riconvenzionale da parte del convenuto con una domanda di risarcimento del danno a titolo di responsabilità del ricorrente per illeciti civili dolosi o colposi, segnatamente per i limiti posti alla sua creazione intellettuale oggetto della domanda principale, qualora l’esame della domanda riconvenzionale richieda la valutazione da parte della suddetta autorità giurisdizionale della liceità dei fatti posti dal ricorrente a fondamento delle sue pretese.


( 1 ) GU C 269 del 14.8.2017.

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