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Document 62017CA0068

    Causa C-68/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione — Nozione — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio)

    GU C 408 del 12.11.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.11.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 408/13


    Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ

    (Causa C-68/17) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento - Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali - Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa - Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione - Nozione - Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali - Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio))

    (2018/C 408/14)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesarbeitsgericht

    Parti

    Ricorrente: IR

    Convenuto: JQ

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:

    da un lato, una chiesa o un’altra organizzazione la cui etica sia fondata sulla religione o sulle convinzioni personali, e che gestisce una struttura ospedaliera costituita in forma di società di capitali di diritto privato, non può decidere di sottoporre i suoi dipendenti operanti a livello direttivo a obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di tale etica diversi in funzione della confessione o agnosticismo di tali dipendenti, senza che tale decisione possa, se del caso, essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo al fine di assicurare che siano soddisfatti i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 2, di tale direttiva; e

    dall’altro, una differenza di trattamento, in termini di obblighi di atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti di detta etica, tra dipendenti in posizioni direttive, in funzione della loro confessione o agnosticismo, è conforme alla suddetta direttiva solo se, tenuto conto della natura delle attività professionali interessate o del contesto in cui sono esercitate, la religione o le convinzioni personali costituiscono un requisito professionale essenziale, legittimo e giustificato rispetto all’etica della chiesa o dell’organizzazione in questione e conforme al principio di proporzionalità, il che spetta al giudice nazionale verificare.

    2)

    Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai soggetti dell’ordinamento derivante dai principi generali del diritto dell’Unione, come il principio di non discriminazione sulla base della religione o delle convinzioni personali, ora sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e a garantire la piena efficacia dei diritti che ne derivano, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria.


    (1)  GU C 144 dell’8.5.2017.


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