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Document 62017CA0068
Case C-68/17: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 11 September 2018 (request for a preliminary ruling from the Bundesarbeitsgericht — Germany) — IR v JQ (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 2000/78/EC — Equal treatment — Occupational activities within churches and other organisations the ethos of which is based on religion or belief — Occupational requirements — Acting in good faith and with loyalty to the ethos of the church or organisation — Definition — Difference of treatment on the basis of religion or belief — Dismissal of an employee of the Catholic faith performing managerial duties due to a second, civil marriage entered into after a divorce)
Causa C-68/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione — Nozione — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio)
Causa C-68/17: Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento — Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali — Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa — Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione — Nozione — Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali — Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio)
GU C 408 del 12.11.2018, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/13 |
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — IR / JQ
(Causa C-68/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento - Attività professionali delle chiese o di altre organizzazioni la cui etica è fondata sulla religione o sulle convinzioni personali - Requisiti per lo svolgimento dell’attività lavorativa - Atteggiamento di buona fede e di lealtà nei confronti dell’etica della chiesa o dell’organizzazione - Nozione - Differenza di trattamento basata sulla religione o sulle convinzioni personali - Licenziamento di un lavoratore di confessione cattolica, occupato in un ruolo direttivo, a causa di un secondo matrimonio civile contratto successivamente a divorzio))
(2018/C 408/14)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente: IR
Convenuto: JQ
Dispositivo
1) |
L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che:
|
2) |
Un giudice nazionale investito di una controversia tra due privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto nazionale vigente in modo conforme all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2000/78, ad assicurare, nell’ambito delle sue competenze, la tutela giuridica spettante ai soggetti dell’ordinamento derivante dai principi generali del diritto dell’Unione, come il principio di non discriminazione sulla base della religione o delle convinzioni personali, ora sancito dall’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e a garantire la piena efficacia dei diritti che ne derivano, disapplicando all’occorrenza qualsiasi disposizione nazionale contraria. |