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Document 62017CA0051
Case C-51/17: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 September 2018 (request for a preliminary ruling from the Fővárosi Ítélőtábla — Hungary) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt v Teréz Ilyés, Emil Kiss (Reference for a preliminary ruling — Consumer protection — Unfair terms — Directive 93/13/EEC — Scope — Article 1(2) — Mandatory statutory or regulatory provisions — Article 3(1) — Concept of ‘contractual term which has not been individually negotiated’ — Term incorporated in the contract after its conclusion following the intervention of the national legislature — Article 4(2) — Plain and intelligible drafting of a term — Article 6(1) — Examination by the national court of its own motion as to whether a term is unfair — Loan contract denominated in a foreign currency concluded between a seller or supplier and a consumer)
Causa C-51/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 2 — Disposizioni legislative o regolamentari imperative — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» — Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale — Articolo 4, paragrafo 2 — Formulazione chiara e comprensibile di una clausola — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore)
Causa C-51/17: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Clausole abusive — Direttiva 93/13/CEE — Ambito di applicazione — Articolo 1, paragrafo 2 — Disposizioni legislative o regolamentari imperative — Articolo 3, paragrafo 1 — Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» — Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale — Articolo 4, paragrafo 2 — Formulazione chiara e comprensibile di una clausola — Articolo 6, paragrafo 1 — Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola — Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore)
GU C 408 del 12.11.2018, p. 11–12
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.11.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 408/11 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 settembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Ítélőtábla — Ungheria) — OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt / Teréz Ilyés, Emil Kiss
(Causa C-51/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Clausole abusive - Direttiva 93/13/CEE - Ambito di applicazione - Articolo 1, paragrafo 2 - Disposizioni legislative o regolamentari imperative - Articolo 3, paragrafo 1 - Nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» - Clausola inserita nel contratto dopo la conclusione di quest’ultimo in seguito ad un intervento del legislatore nazionale - Articolo 4, paragrafo 2 - Formulazione chiara e comprensibile di una clausola - Articolo 6, paragrafo 1 - Esame d’ufficio, da parte del giudice nazionale, del carattere abusivo di una clausola - Contratto di mutuo espresso in valuta estera concluso tra un professionista e un consumatore))
(2018/C 408/12)
Lingua processuale: l'ungherese
Giudice del rinvio
Fővárosi Ítélőtábla
Parti
Ricorrenti: OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt
Convenuti: Teréz Ilyés, Emil Kiss
Dispositivo
1) |
La nozione di «clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che essa si riferisce tra l’altro ad una clausola contrattuale modificata da una disposizione legislativa nazionale imperativa, adottata dopo la conclusione di un contratto con un consumatore, intesa a sostituire una clausola viziata da nullità contenuta in detto contratto. |
2) |
L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che l’ambito di applicazione della predetta direttiva non comprende clausole che riproducono disposizioni imperative di diritto nazionale, inserite dopo la conclusione di un contratto di mutuo stipulato con un consumatore e volte a sostituire una clausola di quest’ultimo viziata da nullità, imponendo un tasso di cambio fissato dalla Banca nazionale. Nondimeno, una clausola relativa al rischio di cambio, come quella in esame nel procedimento principale, non è esclusa da detto ambito di applicazione in forza della summenzionata disposizione. |
3) |
L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che il requisito secondo cui una clausola contrattuale deve essere formulata in modo chiaro e comprensibile obbliga gli istituti finanziari a fornire ai mutuatari informazioni sufficienti a consentire a questi ultimi di adottare le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa. A tal riguardo, siffatto requisito implica che una clausola relativa al rischio di cambio sia compresa dal consumatore sia sul piano formale e grammaticale, ma anche per quanto riguarda la sua portata concreta, nel senso che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, possa non solo essere consapevole della possibilità di deprezzamento della valuta nazionale rispetto alla valuta estera in cui il mutuo è stato espresso, ma anche valutare le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sui suoi obblighi finanziari. |
4) |
L’articolo 4 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso richiede che la chiarezza e la comprensibilità delle clausole contrattuali siano valutate facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnavano quest’ultima, nonché a tutte le altre clausole del contratto, sebbene alcune di tali clausole siano state dichiarate o presunte abusive e annullate, per tale ragione, in un momento successivo, dal legislatore nazionale. |
5) |
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che spetta al giudice nazionale rilevare d’ufficio, in luogo del consumatore nella sua qualità di ricorrente, il carattere eventualmente abusivo di una clausola contrattuale, qualora disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine. |