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Document 62016CA0291
Case C-291/16: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 December 2017 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Mercantil No 8 de Barcelona — Spain) — Schweppes SA v Red Paralela SL and Red Paralela BCN SL, formerly Carbòniques Montaner SL (Reference for a preliminary ruling — Approximation of laws — Trade marks — Directive 2008/95/EC — Article 7(1) — Exhaustion of the rights conferred by a trade mark — Parallel trade marks — Assignment of trade marks in respect of part of the European Economic Area (EEA) — Commercial strategy deliberately promoting the image of a single global trade mark following that assignment — Independent proprietors nonetheless maintaining close commercial and economic relations)
Causa C-291/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona — Spagna) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 7, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Marchi paralleli — Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) — Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l’immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione — Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici]
Causa C-291/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona — Spagna) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 7, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Marchi paralleli — Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) — Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l’immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione — Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici]
GU C 72 del 26.2.2018, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/14 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Spagna) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL
(Causa C-291/16) (1)
([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 7, paragrafo 1 - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Marchi paralleli - Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) - Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l’immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione - Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici])
(2018/C 072/17)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona
Parti
Ricorrente: Schweppes SA
Convenute: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL
Con l’intervento di: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL
Dispositivo
L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE, deve essere interpretato nel senso che osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione,
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il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio, |
o
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sussistano collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, nel senso che essi coordinano la loro politica commerciale o si accordano al fine di controllare congiuntamente l’utilizzo del marchio, in modo tale da avere la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati da tale marchio e di controllarne la qualità. |