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Document 62016CA0291

    Causa C-291/16: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil n° 8 de Barcelona — Spagna) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL [Rinvio pregiudiziale — Ravvicinamento delle legislazioni — Marchi — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 7, paragrafo 1 — Esaurimento del diritto conferito dal marchio — Marchi paralleli — Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) — Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l’immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione — Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici]

    GU C 72 del 26.2.2018, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 72/14


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona — Spagna) — Schweppes SA / Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL

    (Causa C-291/16) (1)

    ([Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchi - Direttiva 2008/95/CE - Articolo 7, paragrafo 1 - Esaurimento del diritto conferito dal marchio - Marchi paralleli - Cessione dei marchi per una parte del territorio dello Spazio economico europeo (SEE) - Strategia commerciale che rafforza deliberatamente l’immagine di un marchio globale e unico in seguito alla cessione - Titolari indipendenti ma che intrattengono intensi rapporti commerciali ed economici])

    (2018/C 072/17)

    Lingua processuale: lo spagnolo

    Giudice del rinvio

    Juzgado de lo Mercantil no 8 de Barcelona

    Parti

    Ricorrente: Schweppes SA

    Convenute: Red Paralela SL, Red Paralela BCN SL, già Carbóniques Montaner SL

    Con l’intervento di: Orangina Schweppes Holding BV, Schweppes International Ltd, Exclusivas Ramírez SL

    Dispositivo

    L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, letto alla luce dell’articolo 36 TFUE, deve essere interpretato nel senso che osta a che il titolare di un marchio nazionale si opponga all’importazione di prodotti identici contrassegnati dal medesimo marchio provenienti da un altro Stato membro, in cui detto marchio, che inizialmente era di proprietà del medesimo titolare, è attualmente detenuto da un terzo che ne ha acquisito i diritti mediante cessione, laddove, in seguito a tale cessione,

    il titolare, da solo o coordinando la sua strategia di marchio con tale terzo, abbia continuato a rafforzare attivamente e deliberatamente l’apparenza o l’immagine di un marchio unico e globale, in tal modo ingenerando o incrementando confusione nel pubblico pertinente circa l’origine commerciale dei prodotti contrassegnati da tale marchio,

    o

    sussistano collegamenti economici tra il titolare e tale terzo, nel senso che essi coordinano la loro politica commerciale o si accordano al fine di controllare congiuntamente l’utilizzo del marchio, in modo tale da avere la possibilità di determinare direttamente o indirettamente i prodotti contrassegnati da tale marchio e di controllarne la qualità.


    (1)  GU C 305 del 22.8.2016.


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