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Document 62016CA0158
Case C-158/16: Judgment of the Court (Tenth Chamber) of 20 December 2017 (request for a preliminary ruling from the Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n. 1 de Oviedo (Administrative Court No 1, Oviedo — Spain)) — Margarita Isabel Vega González v Consejería de Hacienda y Sector Público del Gobierno del Principado de Asturias (Reference for a preliminary ruling — Social policy — Directive 1999/70/EC — Framework agreement on fixed-term work concluded by ETUC, UNICE and CEEP — Clause 4 — Principle of non-discrimination — Concept of ‘employment conditions’ — Placement on the administrative status for special service leave — National legislation providing for special leave to be granted, in case of election to public office, only to established civil servants, to the exclusion of non-established civil servants)
Causa C-158/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo — Spagna) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di impiego» — Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari — Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim)
Causa C-158/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n° 1 de Oviedo — Spagna) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Clausola 4 — Principio di non discriminazione — Nozione di «condizioni di impiego» — Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari — Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim)
GU C 72 del 26.2.2018, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/8 |
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo — Spagna) — Margarita Isabel Vega González / Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias
(Causa C-158/16) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 1999/70/CE - Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato - Clausola 4 - Principio di non discriminazione - Nozione di «condizioni di impiego» - Collocamento nella posizione amministrativa di aspettativa per incarichi particolari - Normativa nazionale che prevede la concessione di un’aspettativa per incarichi particolari in caso di elezione a cariche pubbliche ai soli funzionari di ruolo, ad esclusione dei funzionari ad interim))
(2018/C 072/10)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Oviedo
Parti
Ricorrente: Margarita Isabel Vega González
Convenuta: Consejería de Hacienda y Sector Público del gobierno del Principado de Asturias
Dispositivo
1) |
La clausola 4, punto 1, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di «condizioni di impiego», di cui a tale disposizione, ricomprende il diritto, per un lavoratore che sia stato eletto a una funzione parlamentare, di beneficiare di un’aspettativa speciale, prevista dalla normativa nazionale, in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso, in modo tale per cui la conservazione del posto di tale lavoratore e il suo diritto all’avanzamento di carriera sono garantiti fino allo scadere del suo mandato parlamentare. |
2) |
La clausola 4 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato che figura in allegato alla direttiva 1999/70 deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale escluda in modo assoluto la concessione a un lavoratore a tempo determinato, al fine di esercitare un mandato politico, di un’aspettativa in forza della quale il rapporto di lavoro è sospeso fino alla reintegrazione di tale lavoratore allo scadere di detto mandato, mentre tale diritto è riconosciuto ai lavoratori a tempo indeterminato. |