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Documento 62015TA0206
Case T-206/15: Judgment of the General Court of 22 September 2016 — Intercon v Commission (Arbitration clause — Seventh Framework Programme for research, technological development and demonstration activities (2007-2013) — Grant agreement relating to the project ‘Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human’ — Commission decision to require repayment of a part of the sums paid — Inadmissibility — Article 44(1)(c) of the Rules of Procedure of the General Court of 2 May 1991 — Documents and observations made after expiry of the prescribed periods)
Causa T-206/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione [«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate — Irricevibilità — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 — Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»]
Causa T-206/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione [«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate — Irricevibilità — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 — Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»]
GU C 410 del 7.11.2016, p. 13/13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.11.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 410/13 |
Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione
(Causa T-206/15) (1)
([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” - Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate - Irricevibilità - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 - Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»])
(2016/C 410/16)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare, da un lato, la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224635, relativa al finanziamento del progetto «Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)», e, dall’altro, che le somme versate a titolo di contributo finanziario dell’Unione europea corrispondono a spese ammissibili e che l’importo pari ad EUR 70 620 richiesto alla ricorrente mediante lettera della Commissione del 28 gennaio 2015 e nota di addebito in allegato non deve, quindi, essere rimborsato.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea. |