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Documento 62015TA0206

    Causa T-206/15: Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione [«Clausola compromissoria — Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) — Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” — Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate — Irricevibilità — Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 — Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»]

    GU C 410 del 7.11.2016, p. 13/13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 410/13


    Sentenza del Tribunale del 22 settembre 2016 — Intercon/Commissione

    (Causa T-206/15) (1)

    ([«Clausola compromissoria - Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) - Convenzione di sovvenzione relativa al progetto “Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human” - Decisione della Commissione di richiedere il rimborso di una parte delle somme versate - Irricevibilità - Articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991 - Documenti e osservazioni presentati dopo la scadenza dei termini impartiti»])

    (2016/C 410/16)

    Lingua processuale: il polacco

    Parti

    Ricorrente: Intercon Sp. z o.o. (Łódź, Polonia) (rappresentante: B. Eger, avvocato)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: K. Herbout-Borczak e S. Lejeune, agenti)

    Oggetto

    Domanda basata sull’articolo 272 TFUE e volta a far constatare, da un lato, la violazione, da parte della Commissione, delle disposizioni della convenzione di sovvenzione n. 224635, relativa al finanziamento del progetto «Virtual Pathological Heart of the Virtual Physiological Human (VPH2)», e, dall’altro, che le somme versate a titolo di contributo finanziario dell’Unione europea corrispondono a spese ammissibili e che l’importo pari ad EUR 70 620 richiesto alla ricorrente mediante lettera della Commissione del 28 gennaio 2015 e nota di addebito in allegato non deve, quindi, essere rimborsato.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto.

    2)

    La Intercon Sp. z o.o. sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.


    (1)  GU C 221 del 6.7.2015.


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