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Document 62015CB0534

    Causa C-534/15: Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare — Romania) –Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale (Rinvio pregiudiziale — Tutela dei consumatori — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Articolo 1, paragrafo 1 — Articolo 2, lettera b) — Status di consumatore — Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito — Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice)

    GU C 454 del 5.12.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 454/11


    Ordinanza della Corte (Decima Sezione) del 14 settembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Judecătoria Satu Mare — Romania) –Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș/BRD Groupe Société Générale

    (Causa C-534/15) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Articolo 1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera b) - Status di consumatore - Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito - Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice))

    (2016/C 454/22)

    Lingua processuale: il rumeno

    Giudice del rinvio

    Judecătoria Satu Mare

    Parti nel procedimento

    Ricorrenti: Pavel Dumitraș, Mioara Dumitraș

    Convenuta: BRD Groupe Société Générale

    Dispositivo

    Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.


    (1)  GU C 16 del 18.1.2016.


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