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Document 62015CA0664
Case C-664/15: Judgment of the Court (Second Chamber) of 20 December 2017 (request for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation v Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Reference for a preliminary ruling — Environment — Directive 2000/60/EC — EU action in the field of water policy — Article 4(1) and Article 14(1) — Obligations to prevent deterioration of the status of bodies of surface water and encourage the active involvement of all interested parties in the implementation of the directive — Aarhus Convention — Public participation in decision-making and access to justice in environmental matters — Article 6 and Article 9(3) and (4) — Charter of Fundamental Rights of the European Union — Article 47 — Right to effective judicial protection — Project that is likely to have an impact on water status — Administrative procedure for a permit — Environmental organisation — Application seeking to secure status as a party to the administrative procedure — Possibility of relying on rights deriving from Directive 2000/60/EC — Extinction of the status of party to the procedure and of the right to bring an action if those rights are not exercised within good time during the administrative procedure)
Causa C-664/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione europea in materia di acque — Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 — Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva — Convenzione di Aarhus — Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale — Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque — Procedimento amministrativo di autorizzazione — Organizzazione per la tutela dell’ambiente — Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo — Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE — Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo)
Causa C-664/15: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd (Rinvio pregiudiziale — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Politica dell’Unione europea in materia di acque — Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 — Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva — Convenzione di Aarhus — Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale — Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 47 — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque — Procedimento amministrativo di autorizzazione — Organizzazione per la tutela dell’ambiente — Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo — Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE — Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo)
GU C 72 del 26.2.2018, p. 4–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2018 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 72/4 |
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 20 dicembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation / Bezirkshauptmannschaft Gmünd
(Causa C-664/15) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di acque - Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 - Obblighi di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate all’attuazione della direttiva - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico al processo decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque - Procedimento amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo - Possibilità di far valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE - Perdita della qualità di parte nel procedimento e del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del procedimento amministrativo))
(2018/C 072/04)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrente: Protect Natur-, Arten- und Landschaftsschutz Umweltorganisation
Convenuto: Bezirkshauptmannschaft Gmünd
Dispositivo
1) |
L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aahrus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che un’organizzazione per la tutela dell’ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazionale deve poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un progetto che possa essere contrario all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi idrici quale imposto dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. |
2) |
Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione, approvata con la decisione 2005/370, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/60 dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa processuale nazionale che esclude, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le organizzazioni per la tutela dell’ambiente dal diritto di partecipazione, in quanto parte del procedimento, a un procedimento di autorizzazione diretto ad attuare la direttiva 2000/60 e che limita il diritto di ricorso per impugnare decisioni adottate in esito a tale procedimento alle sole persone aventi tale qualità. |
3) |
Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, di detta convenzione, approvata con la decisione 2005/370, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta all’imposizione a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente di una regola di diritto processuale nazionale di preclusione, in forza della quale una persona perde la sua qualità di parte nel procedimento e non può quindi proporre ricorso contro la decisione adottata in esito a tale procedimento qualora essa abbia omesso di sollevare le proprie eccezioni in tempo utile già nel procedimento amministrativo e, al più tardi, nella fase orale di tale procedimento. |