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Document 62014TN0658

    Causa T-658/14: Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Jurašinović/Consiglio

    GU C 380 del 27.10.2014, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.10.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 380/23


    Ricorso proposto il 12 settembre 2014 — Jurašinović/Consiglio

    (Causa T-658/14)

    2014/C 380/30

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Ivan Jurašinović (Angers, Francia) (rappresentante: O. Pfligersdorffer, avvocato)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    annullare la decisione dell’8 luglio 2014 in quanto ha limitato l’accesso del ricorrente ai documenti indicati all’allegato 3 della decisione invocando la tutela delle relazioni internazionali e la tutela delle procedure giurisdizionali e sopprimendo da tale capo i documenti richiesti;

    condannare il Consiglio a versare al ricorrente l’importo di HT 5  000 ovvero EUR 6  000 a titolo di indennizzo di procedura, con interessi al tasso della BCE alla data di iscrizione a ruolo del ricorso:

    condannare il Consiglio alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in merito all’eccezione di tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale prevista all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 (1), in quanto il Tribunale avrebbe già dichiarato, nella sua sentenza Jurašinović/Conseil (T 63/10, EU:T:2012:516) in esecuzione della quale è stata adottata la decisione impugnata, che anche se tale eccezione era applicabile essa non poteva trovare applicazione nella fattispecie.

    2.

    Secondo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione in relazione all’eccezione di pregiudizio alla tutela dell'interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali prevista all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, in quanto i documenti di cui trattasi riguarderebbero informazioni provenienti dall’Unione europea e non dal sistema delle Nazioni Unite, per cui non sarebbe in discussione il flusso di informazioni di detto organismo.

    3.

    Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione quanto all’eccezione di un interesse pubblico superiore che consente, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento n.. 1049/2001, di derogare alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, in quanto, da un lato, il processo interessato dai documenti si sarebbe ad oggi definitivamente concluso e, dall’altro, la Repubblica di Croazia sarebbe ora uno Stato membro dell’Unione europea.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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