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Document 62014CA0096

Causa C-96/14: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nîmes — Francia) — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA (Rinvio pregiudiziale — Direttiva 93/13/CEE — Clausole abusive — Contratto di assicurazione — Articolo 4, paragrafo 2 — Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali — Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto — Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare — Inabilità totale al lavoro del mutuatario — Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un’attività retribuita o meno)

GU C 205 del 22.6.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.6.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 205/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Nîmes — Francia) — Jean-Claude Van Hove/CNP Assurances SA

(Causa C-96/14) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Contratto di assicurazione - Articolo 4, paragrafo 2 - Valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali - Esclusione delle clausole relative all’oggetto principale del contratto - Clausola intesa a garantire la presa a carico delle rate di un contratto di mutuo immobiliare - Inabilità totale al lavoro del mutuatario - Esclusione dal beneficio di tale garanzia in caso di idoneità riconosciuta ad esercitare un’attività retribuita o meno))

(2015/C 205/12)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Nîmes

Parti

Ricorrente: Jean-Claude Van Hove

Convenuto: CNP Assurances SA

Dispositivo

L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una clausola stipulata in un contratto di assicurazione e intesa a garantire la presa a carico delle rate dovute al mutuante in caso di inabilità totale al lavoro del mutuatario rientra nell’ambito dell’eccezione contenuta in questa disposizione solo nei limiti in cui il giudice del rinvio constati:

da un lato che, tenuto conto della natura, dell’economia generale e delle stipulazioni dell’insieme contrattuale di cui la clausola fa parte nonché del suo contesto giuridico e fattuale, tale clausola fissa un elemento essenziale del suddetto insieme che, in quanto tale, caratterizza quest’ultimo e,

dall’altro, che detta clausola è redatta in modo chiaro e comprensibile, vale a dire che essa è non soltanto intelligibile per il consumatore sul piano grammaticale, ma anche che il contratto espone in modo trasparente il funzionamento concreto del meccanismo al quale la clausola si riferisce nonché la relazione tra tale meccanismo e quello prescritto da altre clausole, in modo che il consumatore sia posto in grado di valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano.


(1)  GU C 142 del 12.5.2014.


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