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Document 62014CA0006

    Causa C-6/14: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer (Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 785/2004 — Vettori aerei e esercenti di aeromobili — Assicurazioni — Requisiti — Nozioni di «passeggero» e di «membro dell’equipaggio» — Elicottero — Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi — Danni subiti nel corso di un volo svolto nell’ambito di attività lavorativa — Risarcimento)

    GU C 138 del 27.4.2015, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.4.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 138/18


    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 febbraio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG/Fridolin Santer

    (Causa C-6/14) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 785/2004 - Vettori aerei e esercenti di aeromobili - Assicurazioni - Requisiti - Nozioni di «passeggero» e di «membro dell’equipaggio» - Elicottero - Trasporto di un esperto in materia di distacco di valanghe mediante esplosivi - Danni subiti nel corso di un volo svolto nell’ambito di attività lavorativa - Risarcimento))

    (2015/C 138/23)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrenti: Wucher Helicopter GmbH, Euro-Aviation Versicherungs AG

    Resistente: Fridolin Santer

    Dispositivo

    1)

    L’articolo 3, lettera g), del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, dev’essere interpretato nel senso che l’occupante di un elicottero detenuto da un vettore aereo comunitario, trasportato sulla base di un contratto concluso tra il suo datore di lavoro e il vettore aereo medesimo ai fini dell’effettuazione di un compito particolare, come quello oggetto del procedimento principale, costituisce un «passeggero» ai sensi della disposizione stessa.

    2)

    L’articolo 17 della Convenzione per l’unificazione di alcune regole relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, sottoscritta dalla Comunità europea il 9 dicembre 1999 sulla base dell’articolo 300, paragrafo 2, CE e approvata a nome della medesima con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, deve essere interpretato nel senso che una persona ricompresa nella nozione di «passeggero», ai sensi dell’articolo 3, lettera g), del regolamento n. 785/2004, ricade parimenti nella nozione di «passeggero» ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione medesima, laddove tale persona sia stata trasportata sulla base di un «contratto di trasporto» ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione stessa.


    (1)  GU C 129 del 28.04.2014.


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