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Document 62011TN0034
Case T-34/11: Action brought on 24 January 2011 — Canon Europa v Commission
Causa T-34/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione
Causa T-34/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione
GU C 80 del 12.3.2011, p. 24–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.3.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 80/24 |
Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione
(Causa T-34/11)
2011/C 80/48
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Canon Europa NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
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Dichiarare ricevibile il ricorso; |
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annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, le suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali; |
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condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento del regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, delle suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del SA e delle relative aliquote dei dazi doganali.
A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
In primo luogo, la ricorrente afferma che la domanda di annullamento è ricevibile ai sensi dell’art. 263 TFUE, poiché il provvedimento impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente e che non comporta alcuna ulteriore misura di esecuzione.
La ricorrente afferma, inoltre, che l’atto impugnato è invalido, in quanto esso riduce la portata della sottovoce 8443 31 del SA 2007 escludendo da essa le macchine multifunzione (in prosieguo: le «MMF»), precedentemente classificate nella sottovoce 8471 60 del SA 2002, benché la convenuta non possa modificare la portata delle sottovoci del SA in forza dell’art. 3 della convenzione sul SA (1), e dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (2).
La ricorrente sostiene poi che l’atto impugnato è invalido, in quanto modifica le aliquote dei dazi doganali applicabili a determinate MMF precedentemente classificate nelle sottovoci 8471 60 e 8517 21 del SA 2002, e viola in tal modo l’art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87.
Infine, l’atto impugnato violerebbe l’art. II del GATT 1994 (3) e gli obblighi assunti dall’UE nel suo elenco delle concessioni, in quanto esso impone dazi su determinate MMF rispetto alle quali l’UE si era impegnata ad eliminare tutti i dazi doganali.
(1) Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 14 giugno 1993.
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).
(3) Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.