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Document 62011TN0034

    Causa T-34/11: Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione

    GU C 80 del 12.3.2011, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/24


    Ricorso proposto il 24 gennaio 2011 — Canon Europa/Commissione

    (Causa T-34/11)

    2011/C 80/48

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Canon Europa NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni della ricorrente

    Dichiarare ricevibile il ricorso;

    annullare il regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, le suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del sistema armonizzato (in prosieguo: il «SA») e le relative aliquote dei dazi doganali;

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    Con il presente ricorso, la ricorrente chiede, ai sensi dell’art. 263 TFUE, l’annullamento del regolamento (UE) della Commissione 5 ottobre 2010, n. 861, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 284, pag. 1) e, in particolare, delle suddivisioni introdotte nella sottovoce 8443 31 del SA e delle relative aliquote dei dazi doganali.

    A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.

    In primo luogo, la ricorrente afferma che la domanda di annullamento è ricevibile ai sensi dell’art. 263 TFUE, poiché il provvedimento impugnato è un atto regolamentare che riguarda direttamente la ricorrente e che non comporta alcuna ulteriore misura di esecuzione.

    La ricorrente afferma, inoltre, che l’atto impugnato è invalido, in quanto esso riduce la portata della sottovoce 8443 31 del SA 2007 escludendo da essa le macchine multifunzione (in prosieguo: le «MMF»), precedentemente classificate nella sottovoce 8471 60 del SA 2002, benché la convenuta non possa modificare la portata delle sottovoci del SA in forza dell’art. 3 della convenzione sul SA (1), e dell’art. 1, n. 2, lett. a), del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 (2).

    La ricorrente sostiene poi che l’atto impugnato è invalido, in quanto modifica le aliquote dei dazi doganali applicabili a determinate MMF precedentemente classificate nelle sottovoci 8471 60 e 8517 21 del SA 2002, e viola in tal modo l’art. 9, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87.

    Infine, l’atto impugnato violerebbe l’art. II del GATT 1994 (3) e gli obblighi assunti dall’UE nel suo elenco delle concessioni, in quanto esso impone dazi su determinate MMF rispetto alle quali l’UE si era impegnata ad eliminare tutti i dazi doganali.


    (1)  Convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci 14 giugno 1993.

    (2)  Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1).

    (3)  Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994.


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