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Document 62011CN0012

Causa C-12/11: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) il 10 gennaio 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

GU C 80 del 12.3.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.3.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 80/14


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Dublin Metropolitan District Court (Irlanda) il 10 gennaio 2011 — Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(Causa C-12/11)

2011/C 80/27

Lingua processuale: l’inglese

Giudice del rinvio

Dublin Metropolitan District Court

Parti

Ricorrente: Denise McDonagh

Convenuta: Ryanair Ltd

Questioni pregiudiziali

1)

Se circostanze quali le chiusure dello spazio aereo europeo a seguito dell’eruzione del vulcano Eyjafjallajökull in Islanda, che hanno causato estese e prolungate interruzioni del traffico aereo, vadano al di là delle «circostanze eccezionali» ai sensi del regolamento n. 261/2004 (1).

2)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1, se in tali circostanze sia esclusa, ai sensi degli artt. 5 e 9, la responsabilità per l’obbligo di fornire assistenza.

3)

In caso di risposta negativa alla questione sub 2, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

4)

Se l’obbligo di cui agli artt. 5 e 9 debba essere interpretato nel senso che contiene una limitazione implicita, quale un limite temporale e/o monetario, alla fornitura di assistenza nei casi in cui la cancellazione del volo sia causata da «circostanze eccezionali».

5)

In caso di risposta negativa alla questione sub 4, se gli artt. 5 e 9 siano invalidi in quanto violano i principi di proporzionalità e di non discriminazione, il principio di un «giusto equilibrio degli interessi», sancito dalla Convenzione di Montreal, e gli artt. 16 e 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU L 46, pag. 1).


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