Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TN0597

    Causa T-597/10: Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Biodes/UAMI — Manasul International (BIESUL)

    GU C 80 del 12.3.2011, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.3.2011   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 80/21


    Ricorso proposto il 27 dicembre 2010 — Biodes/UAMI — Manasul International (BIESUL)

    (Causa T-597/10)

    2011/C 80/40

    Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Biodes, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: E. Manresa Medina, abogado)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Manasul International, SL (Ponferrada, Spagna)

    Conclusioni della ricorrente

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 23 settembre 2010, procedimento R 1519/2009-1, e

    Condannare a tutte le spese del procedimento il convenuto e gli eventuali intervenienti a suo sostegno.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo contenente l’elemento contenente «BIESUL» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Manasul International, SL.

    Marchio o segno sui cui si fonda l’opposizione: Marchi figurativi nazionali contenente gli elementi denominativi «MANASUL» e «MANASUL ORO» per prodotti delle classi 5, 30 e 31.

    Decisione della divisione di opposizione: rigetto dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: accoglimento del ricorso e rifiuto di registrazione del marchio richiesto.

    Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) e n. 5 del regolamento (CE) n. 207/2009 (1), in quanto non sussisterebbe somiglianza fra i marchi in conflitto e in quanto la commissione di ricorso avrebbe omesso di verificare la prova dell’uso dei marchi anteriori.


    (1)  Regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


    Top