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Document 62009CN0254
Case C-254/09 P: Appeal brought on 9 July 2009 by Calvin Klein Trademark Trust against the judgment of the Court of First Instance (Sixth Chamber) delivered on 7 May 2009 in Case T-185/07 Calvin Klein Trademark Trust v OHIM and Zafra Marroquineros, S.L.
Causa C-254/09 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009 , causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquineros, S.L.
Causa C-254/09 P: Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009 , causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquineros, S.L.
GU C 205 del 29.8.2009, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
29.8.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 205/29 |
Impugnazione proposta il 9 luglio 2009 dalla Calvin Klein Trademark Trust avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI e Zafra Marroquineros, S.L.
(Causa C-254/09 P)
2009/C 205/50
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Calvin Klein Trademark Trust (rappresentante: T. Andrade Boué, abogado)
Altre parti nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)e Zafra Marroquineros, S.L.
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Sesta Sezione) 7 maggio 2009, causa T-185/07; |
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Condannare l’UAMI e la Zafra Marroquineros, S.L. alle spese. |
Motivi e principali argomenti
Violazione della giurisprudenza relativa all’interpretazione dell’art. 8, n. 1 del regolamento n. 40/94 (1) sul marchio comunitario, relativamente alla necessità di prendere in considerazione tutti i fattori che caratterizzano il caso concreto: non è stato tenuto debito conto della circostanza che la richiedente del marchio comunitario ha utilizzato detto marchio al fine di copiare i marchi notori cK, e con i suoi stessi atti, viene messo in luce in modo indubbio che la parte maggiormente distintiva del marchio comunitario impugnato è costituita dalle lettere CK.
Violazione dell’art. 8, n. 5 del regolamento n. 40/94, poiché non si è provveduto ad analizzare la notorietà dei marchi opposti dalla ricorrente nell’ambito di tale articolo.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 94, L 11, pag. 1).