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Document 62009CN0221

    Causa C-221/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Repubblica di Malta) il 17 giugno 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

    GU C 205 del 29.8.2009, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/23


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Prim’Awla tal-Qorti Ċivili (Repubblica di Malta) il 17 giugno 2009 — AJD Tuna Ltd/Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd u Avukat Ġenerali

    (Causa C-221/09)

    2009/C 205/41

    Lingua processuale: il maltese

    Giudice del rinvio

    Prim’Awla tal-Qorti Ċivili

    Parti

    Ricorrente: AJD Tuna Ltd

    Convenuti: Direttur tal-Agrikoltura u s-Sajd, Avukat Ġenerali

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 (1) sia invalido, in quanto contrario all’art. 253 del Trattato, poiché non indica sufficientemente le ragioni per l’adozione delle misure di emergenza di cui agli artt. 1, 2 e 3 del medesimo regolamento e non espone in modo sufficientemente chiaro la ratio di tali misure.

    2)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido, in quanto contrario all’art. 7, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 2371/2002 (2), poiché i suoi ‘considerando’ non forniscono sufficienti indicazioni in ordine i) all’esistenza di una minaccia grave alla conservazione delle risorse acquatiche vive o dell’ecosistema marino determinata dalle attività di pesca né in ordine ii) alla necessità di un intervento immediato.

    3)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto le misure adottate ledono il legittimo affidamento degli operatori comunitari, quale la ricorrente, fondato sull’art. 1 del regolamento della Commissione 22 maggio 2008, n. 446 (3), e sull’art. 2 del regolamento del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371.

    4)

    Se l’art. 3 del regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto contrario al principio di proporzionalità nella parte in cui implica che i) nessun operatore comunitario possa esercitare attività di sbarco o di messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento, nemmeno con catture di tonno rosso effettuate in precedenza e nel pieno rispetto del regolamento della Commissione n. 530/2008, e ii) nessun operatore comunitario possa svolgere tali attività con catture di tonno effettuate da pescherecci che non battono bandiera di uno degli Stati membri elencati all’art. 1 del regolamento della Commissione n. 530/2008, nemmeno qualora si tratti di catture di tonno effettuate conformemente ai contingenti stabiliti dalla Convenzione internazionale per la conservazione del tonno dell’Atlantico.

    5)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido, in quanto contrario al principio di proporzionalità, poiché la Commissione non ha dimostrato che le misure che stava per adottare avrebbero contribuito alla ricostituzione degli stock di tonno.

    6)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto le misure adottate sono irragionevoli e comportano una discriminazione in base alla nazionalità, ai sensi dell’art. 12 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nella parte in cui detto regolamento prevede una distinzione fra tonniere con reti a circuizione battenti bandiera spagnola e quelle battenti bandiera della Grecia, dell’Italia, della Francia, di Cipro e di Malta, nonché nella parte in cui opera una distinzione tra i suddetti sei Stati e gli altri Stati membri.

    7)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido, in quanto non rispetta i principi di giustizia tutelati dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, poiché non è stata concessa agli interessati e agli Stati membri la possibilità di presentare le proprie osservazioni scritte prima dell’adozione della decisione.

    8)

    Se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto non osserva il principio del contraddittorio (audi alteram partem), quale principio generale di diritto comunitario, poiché non è stata concessa agli interessati e agli Stati membri la possibilità di presentare le proprie osservazioni scritte prima dell’adozione della decisione.

    9)

    Se l’art. 7, n. 2, del regolamento del Consiglio n. 2371/2008 sia invalido in quanto non rispetta il principio del contraddittorio (audi alteram partem), quale principio generale di diritto comunitario, e/o i principi di giustizia tutelati dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, di conseguenza, se il regolamento della Commissione n. 530/2008 sia invalido in quanto basato sul regolamento del Consiglio n. 2371/2008.

    10)

    Nel caso in cui la Corte di giustizia delle Comunità europee ritenesse valido il regolamento della Commissione n. 530/2008, se detto regolamento debba essere interpretato nel senso che i provvedimenti adottati all’art. 3 dello stesso vietano agli operatori comunitari anche di accettare lo sbarco, la messa in gabbia a fini di ingrasso o di allevamento e il trasbordo nelle acque o nei porti comunitari di catture di tonno rosso effettuate nell’Oceano Atlantico, ad est di 45° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo da tonniere con reti a circuizione battenti bandiera di un paese terzo.


    (1)  Regolamento (CE) della Commissione 12 giugno 2008, n. 530, che istituisce misure di emergenza per quanto riguarda le tonniere con reti a circuizione dedite alla pesca del tonno rosso nell'Oceano Atlantico, ad est di 45 ° di longitudine O, e nel Mar Mediterraneo (GU L 155, pag. 9)

    (2)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 2002, n. 2371, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 358, pag. 59)

    (3)  Regolamento (CE) n. 446/2008 della Commissione, del 22 maggio 2008 , recante adeguamento di alcuni contingenti di tonno rosso per il 2008 a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (GU L 134, pag. 11)


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