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Document 62009CN0217

    Causa C-217/09: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia) il 15 giugno 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

    GU C 205 del 29.8.2009, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.8.2009   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 205/22


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte (Italia) il 15 giugno 2009 — Maurizio Polisseni/A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

    (Causa C-217/09)

    2009/C 205/39

    Lingua processuale: l'italiano

    Giudice del rinvio

    Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte

    Parti nella causa principale

    Ricorrente: Maurizio Polisseni

    Convenuta: A.S.L. N. 14 V.C.O. Omegna

    Questioni pregiudiziali

    1)

    se l'articolo 43 del Trattato CE, e comunque il diritto comunitario della concorrenza, osti ad una normativa nazionale quale quella dettata dagli articoli 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 e 13 del d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275 nella parte in cui subordinano l'autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia da un locale all'altro, pur nell'ambito della zona assegnata, al rispetto di una distanza dagli altri esercizi analoghi non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie; in particolare, poi, se le restrizioni alla libertà di stabilimento previste nella normativa riportata non confliggano con le ragioni di interesse generale che tali restrizioni potrebbero giustificare e comunque non siano inidonee al loro soddisfacimento;

    2)

    in ogni caso se il principio di proporzionalità che deve assistere ogni legittima restrizione della libertà di stabilimento e concorrenza osti ad una restrizione della libera iniziativa economica del farmacista quale risultante dalle norme sui limiti di distanza riportate al punto 1);

    3)

    se gli artt. 152 e 153 del trattato CE, che impongono un elevato e prioritario livello di protezione della salute umana e dei consumatori, ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dagli articoli 1 della legge n. 475 del 2 aprile 1968 e 13 del d.p.r. 21 agosto 1971 n. 1275 nella parte in cui subordinano l'autorizzazione al trasferimento di sede di una farmacia da un locale all'altro, pur nell'ambito della zona assegnata, al rispetto di una distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri, misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia delle farmacie, senza alcuna ulteriore considerazione per gli interessi degli utenti e per l'esigenza di efficiente distribuzione sul territorio di prestazioni afferenti la tutela della salute.


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