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Document 62008TN0527
Case T-527/08: Action brought on 4 December 2008 — Commission v TMT Pragma
Causa T-527/08: Ricorso presentato il 4 dicembre 2008 — Commissione/TMT Pragma
Causa T-527/08: Ricorso presentato il 4 dicembre 2008 — Commissione/TMT Pragma
GU C 32 del 7.2.2009, p. 46–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.2.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 32/46 |
Ricorso presentato il 4 dicembre 2008 — Commissione/TMT Pragma
(Causa T-527/08)
(2009/C 32/89)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: M. Moretto avvocato, A.M. Rouchaud-Joët, agente e F. Mirza, agente)
Convenuta: TMT Pragma Srl (Roma, Italia)
Conclusioni della ricorrente
— |
Condannare la Convenuta a rimborsare alla Commissione la somma di 30 700,23 Euro, dovuta a titolo principale, maggiorata degli interesse di mora al tasso legale spagnolo, a far data dal 29 agosto 2004 e sino ad integrale pagamento del debito; |
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Condannare la Convenuta alle spese del presente giudizio. |
Motivi e principali argomenti
L'oggetto del presente ricorso è la richiesta di condanna della Convenuta al rimborso di una somma pari a 30 700,23 Euro, maggiorata degli interessi di mora, somma che rappresenta una parte del contributo versato dalla ricorrente in esecuzione del contratto n. UR-96-SC.1105, stipulato nell'ambito del IV programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Il contratto, concluso con altri centri europei di ricerca, prevedeva la realizzazione di un progetto, denominato «integrated urban transport concepts and market orientated urban transport systems/on demand urnan transport systems — INTRAMUROS».
A sostegno delle sue pretensioni la ricorrente fa valere che dalla verifica contabile condotta nel giugno 2000 è emerso che talune spese di personale, le spese di viaggio e di soggiorno e per materiale di consumo e informatico, non erano giustificate e non potevano quindi essere imputate al progetto.
Con nota di addebito del 14 luglio 2004, la Commissione ha intimato alla Convenuta il rimborso dell'importo in questione, con gli eventuali interessi di mora, in caso di mancato pagamento.