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Document 62008TN0226
Case T-226/08: Action brought on 13 June 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel v OHIM — Schwarzbräu (Alaska)
Causa T-226/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)
Causa T-226/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)
GU C 223 del 30.8.2008, p. 47–48
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 223/47 |
Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)
(Causa T-226/08)
(2008/C 223/83)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4); |
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Cancellare integralmente il marchio comunitario n. 505 503 «Alaska» a causa della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione; |
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condannare il convenuto alle spese; |
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in subordine si chiede di dichiarare nullo il marchio comunitario n. 505 503 «Alaska» quantomeno per i seguenti beni: «Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche nella classe 32». |
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «Alaska» per beni della classe 32 (marchio comunitario n. 505 503).
Titolare del marchio comunitario: Schwarzbräu GmbH.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.
Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato.
Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato.
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b, c, e g, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).
(1) Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).