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Document 62008TN0226

Causa T-226/08: Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)

GU C 223 del 30.8.2008, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.8.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 223/47


Ricorso proposto il 13 giugno 2008 — Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel/UAMI — Schwarzbräu (Alaska)

(Causa T-226/08)

(2008/C 223/83)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Mineralbrunnen Rhön-Sprudel Egon Schindel GmbH (Ebersburg, Germania) (rappresentante: avv. P. Wadenbach)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Schwarzbräu GmbH (Zusmarshausen, Germania)

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 8 aprile 2008 (procedimento R 1124/2004-4);

Cancellare integralmente il marchio comunitario n. 505 503 «Alaska» a causa della sussistenza di un impedimento assoluto alla registrazione;

condannare il convenuto alle spese;

in subordine si chiede di dichiarare nullo il marchio comunitario n. 505 503 «Alaska» quantomeno per i seguenti beni: «Acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche nella classe 32».

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio denominativo «Alaska» per beni della classe 32 (marchio comunitario n. 505 503).

Titolare del marchio comunitario: Schwarzbräu GmbH.

Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la ricorrente.

Decisione della divisione di annullamento: Accoglimento parziale della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato.

Decisione della commissione di ricorso: Annullamento della decisione impugnata e rigetto della domanda di dichiarazione di nullità del marchio interessato.

Motivi dedotti: Violazione dell'art. 7, n. 1, lett. b, c, e g, del regolamento (CE) n. 40/94 (1).


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1).


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