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Document 62008CA0204

Causa C-204/08: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation [Regolamento (CE) n. 44/2001 — Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino — Regolamento (CE) n. 261/2004 — Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) — Convenzione di Montreal — Art. 33, n. 1 — Trasporti aerei — Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli — Luogo di esecuzione della prestazione — Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro]

GU C 205 del 29.8.2009, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.8.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 205/8


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 9 luglio 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Peter Rehder/Air Baltic Corporation

(Causa C-204/08) (1)

(Regolamento (CE) n. 44/2001 - Art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino - Regolamento (CE) n. 261/2004 - Artt. 5, n. 1, lett. c), e 7, n. 1, lett. a) - Convenzione di Montreal - Art. 33, n. 1 - Trasporti aerei - Richieste di compensazione pecuniaria avanzate dai passeggeri alle compagnie aeree in caso di cancellazione dei loro voli - Luogo di esecuzione della prestazione - Competenza giurisdizionale in caso di trasporto aereo da uno Stato membro ad un altro da parte di una compagnia aerea avente sede in un terzo Stato membro)

2009/C 205/13

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: Peter Rehder

Convenuta: Air Baltic Corporation

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Indennizzo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004, che un passeggero residente in uno Stato membro reclama da un vettore aereo avente sede in un altro Stato membro a seguito dell’annullamento di un volo tra il primo Stato membro e un terzo Stato membro — Accertamento della competenza dei giudici dello Stato membro in cui risiede il passeggero — Determinazione del «luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto»

Dispositivo

L’art. 5, punto 1, lett. b), secondo trattino, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che, in caso di trasporto aereo di persone da uno Stato membro all’altro, effettuato sul fondamento di un contratto concluso con un’unica compagnia aerea che è il vettore operativo, il tribunale competente a conoscere di una richiesta di compensazione pecuniaria basata su tale contratto di trasporto e sul regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, è quello, a scelta dell’attore, nella cui circoscrizione si trovano il luogo di partenza o il luogo di arrivo dell’aereo quali indicati in detto contratto.


(1)  GU C 197 del 2.8.2008.


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