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Document 62007CA0068

    Causa C-68/07: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo (Regolamento (CE) n. 2201/2003 — Artt. 3, 6 e 7 — Competenza giurisdizionale — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Competenza in materia di divorzio — Convenuto cittadino di uno Stato terzo e ivi residente — Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante)

    GU C 22 del 26.1.2008, p. 15–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.1.2008   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 22/15


    Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 novembre 2007 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen — Svezia) — Kerstin Sundelind Lopez/Miguel Enrique Lopez Lizazo

    (Causa C-68/07) (1)

    (Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Artt. 3, 6 e 7 - Competenza giurisdizionale - Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Competenza in materia di divorzio - Convenuto cittadino di uno Stato terzo e ivi residente - Norme nazionali di competenza che prevedono un foro esorbitante)

    (2008/C 22/29)

    Lingua processuale: lo svedese

    Giudice del rinvio

    Högsta domstolen

    Parti

    Ricorrente: Kerstin Sundelind Lopez

    Convenuto: Miguel Enrique Lopez Lizazo

    Oggetto

    Domanda di pronuncia pregiudiziale — Högsta domstolen — Interpretazione degli artt. 3, 6 e 7 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1) — Competenza in materia di divorzio, quando il convenuto non ha la residenza nel territorio di uno Stato membro e non è neppure cittadino di uno Stato membro

    Dispositivo

    Gli artt. 6 e 7 del regolamento (CE) del Consiglio 27 novembre 2003, n. 2201, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, come emendato dal regolamento (CE) del Consiglio 2 dicembre 2004, n. 2116, rispetto ai Trattati con la Santa Sede, devono essere interpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato membro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statuire su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell'art. 3 del detto regolamento.


    (1)  GU C 82 del 14.4.2007.


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