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Document 62007CA0057
Case C-57/07: Judgment of the Court (Seventh Chamber) of 6 December 2007 — Commission of the European Communities v Grand Duchy of Luxembourg (Failure of a Member State to fulfil obligations — Directive 2003/86/EC — Right to family reunification — Non-transposition within the prescribed period)
Causa C-57/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
Causa C-57/07: Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2003/86/CE — Diritto al ricongiungimento familiare — Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
GU C 22 del 26.1.2008, p. 14–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2008 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 22/14 |
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo
(Causa C-57/07) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/86/CE - Diritto al ricongiungimento familiare - Mancata trasposizione entro il termine prescritto)
(2008/C 22/27)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentante: M. Condou-Durande, agente)
Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante: C. Schiltz, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine prescritto, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (GU L 251, pag. 12)
Dispositivo
1) |
Avendo omesso di adottare, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 22 settembre 2003, 2003/86/CE, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva. |
2) |
Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese. |