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Document 62006CA0516

Causa C-516/06 P: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Ferriere Nord SpA (Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Concorrenza — Decisione della Commissione — Ammenda — Esecuzione — Regolamento (CEE) n. 2988/74 — Prescrizione — Atto che arreca pregiudizio — Irricevibilità)

GU C 22 del 26.1.2008, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 22/13


Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 6 dicembre 2007 — Commissione delle Comunità europee/Ferriere Nord SpA

(Causa C-516/06 P) (1)

(Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado - Concorrenza - Decisione della Commissione - Ammenda - Esecuzione - Regolamento (CEE) n. 2988/74 - Prescrizione - Atto che arreca pregiudizio - Irricevibilità)

(2008/C 22/24)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: V. Di Bucci e F. Amato, agenti)

Altra parte nel procedimento: Ferriere Nord SpA (rappresentanti: W. Viscardini e G. Donà, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord SpA/Commissione, recante annullamento delle decisioni della Commissione comunicate con lettera del 5 febbraio e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla ricorrente dalla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 27 settembre 2006, causa T-153/04, Ferriere Nord/Commissione, è annullata.

2)

Il ricorso di annullamento della Ferriere Nord SpA avverso le decisioni della Commissione delle Comunità europee, comunicate con lettera del 5 febbraio 2004 e con fax del 13 aprile 2004, relative alla parte non pagata dell'ammenda inflitta alla Ferriere Nord SpA con decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 85 del Trattato CEE (IV/31.553 — Rete metallica elettrosaldata), è irricevibile.

3)

La Ferriere Nord SpA è condannata alle spese relative ai due gradi di giudizio.


(1)  GU C 42 del 24.2.2007.


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