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Document 62004CJ0518
Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 March 2006. # Commission of the European Communities v Hellenic Republic. # Failure of a Member State to fulfil its obligations - Directive 92/43/EEC - Conservation of natural habitats and of wild fauna and flora - Protection of Species. # Case C-518/04.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2006.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche- Protezione delle specie.
Causa C-518/04.
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 marzo 2006.
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica ellenica.
Inadempimento di uno Stato - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche- Protezione delle specie.
Causa C-518/04.
Raccolta della Giurisprudenza 2006 I-00042*
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:183
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 16 marzo 2006 – Commissione / Grecia
(Causa C-518/04)
«Inadempimento di uno Stato — Direttiva 92/43/CEE — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Protezione delle specie»
1. Ricorso di inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 12)
2. Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva 92/43 [Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, art. 12, n. 1, lett. b) e d), e allegato IV, punto a)] (v. punti 14-22)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato – Violazione dell’art. 12, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) – Protezione delle vipere della specie Vipera schweizeri sull’isola di Milo – Mancata adozione dei provvedimenti necessari per evitare qualsiasi perturbazione di tale specie durante il periodo di riproduzione, nonché qualsiasi deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione. |
Dispositivo
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Non avendo adottato, entro il termine prescritto, i provvedimenti necessari ad istituire e ad applicare un regime di rigorosa tutela della vipera della specie Vipera schweizeri sull’isola di Milo, per evitare qualsiasi perturbazione deliberata di tale specie, segnatamente durante il periodo di riproduzione, di allevamento, di ibernazione nonché qualsiasi deterioramento o distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo di tale specie, la Repubblica ellenica ha violato gli obblighi che le incombono in forza dell’art. 12, n. 1, lett. b) e d), della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
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La Repubblica ellenica è condannata alle spese. |