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Document 32015R2379

    Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2379 della Commissione, del 16 dicembre 2015, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2016 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

    GU L 332 del 18.12.2015, p. 46–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/01/2017

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2379/oj

    18.12.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 332/46


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2379 DELLA COMMISSIONE

    del 16 dicembre 2015

    recante deroga ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai cereali, al riso e all'olio di oliva, recante deroga al regolamento (CE) n. 951/2006 per quanto riguarda le date di rilascio dei titoli d'esportazione nel 2016 nei settori dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1), in particolare l'articolo 1,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2), in particolare l'articolo 20, lettera n), l'articolo 144, lettera g), e l'articolo 187, lettera e),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I regolamenti (CE) n. 2305/2003 (3), (CE) n. 969/2006 (4), (CE) n. 1067/2008 della Commissione (5) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2081 della Commissione (6) prevedono disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126, di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 e di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 e di taluni cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione (7) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione prevedono (8) disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 e di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione (9) prevede disposizioni particolari per la presentazione delle domande e per il rilascio di titoli d'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia nell'ambito del contingente disponibile.

    (4)

    Tenuto conto dei giorni festivi del 2016, occorre derogare, in alcuni periodi, ai regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008 e al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, al regolamento (UE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (CE) n. 480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006 per quanto riguarda le date per la presentazione delle domande dei titoli d'importazione e il rilascio di detti titoli, in modo da garantire il rispetto dei volumi dei contingenti in parola.

    (5)

    L'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione (10) dispone che i titoli di esportazione dello zucchero e dell'isoglucosio fuori quota siano rilasciati a partire dal venerdì successivo alla settimana di presentazione delle domande di titoli, sempreché nel frattempo la Commissione non abbia preso alcuna misura particolare.

    (6)

    Tenuto conto dei giorni festivi del 2016 e delle conseguenze che ne derivano per quanto riguarda la pubblicazione della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, risulta che il periodo che intercorre fra la presentazione delle domande e il giorno del rilascio dei titoli è troppo breve per garantire una corretta gestione del mercato. È quindi opportuno prolungare tale periodo.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Cereali

    1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di orzo nell'ambito del contingente 09.4126 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

    2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 2305/2003, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di orzo, emessi nell'ambito del contingente 09.4126 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione (11).

    3.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di granturco nell'ambito del contingente 09.4131 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

    4.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 969/2006, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di granturco, emessi nell'ambito del contingente 09.4131 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    5.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

    6.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (CE) n. 1067/2008, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta, emessi nell'ambito dei contingenti 09.4123, 09.4124, 09.4125 e 09.4133 per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    7.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 16 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

    8.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081, per l'anno 2016, i titoli d'importazione di cereali originari dell'Ucraina emessi nell'ambito dei contingenti 09.4306, 09.4307 e 09.4308, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato I del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Articolo 2

    Riso

    1.   In deroga all'articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1964/2006, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di riso originario del Bangladesh nell'ambito del contingente 09.4517 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 9 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

    2.   In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012, per l'anno 2016, le domande di titoli d'importazione di rotture di riso nell'ambito del contingente 09.4079 non possono essere presentate prima di lunedì 4 gennaio 2016 e non possono più essere presentate dopo le ore 13.00 di venerdì 9 dicembre 2016, ora di Bruxelles.

    Articolo 3

    Olio di oliva

    1.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1918/2006, le domande di titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia non possono più essere presentate dopo martedì 13 dicembre 2016.

    2.   In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1918/2006, i titoli d'importazione di olio di oliva originario della Tunisia per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato II del presente regolamento sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, fatte salve le misure adottate in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

    Articolo 4

    Zucchero e isoglucosio fuori quota

    In deroga all'articolo 7 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 951/2006, i titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota, per i quali le domande sono presentate nel corso dei periodi di cui all'allegato III del presente regolamento, sono rilasciati alle date corrispondenti ivi figuranti, tenendo eventualmente conto delle misure specifiche di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 951/2006.

    Articolo 5

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso scade il 10 gennaio 2017.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2015

    Per la Commissione,

    a nome del presidente

    Jerzy PLEWA

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (3)  Regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante apertura e modalità di gestione del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi (GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7).

    (4)  Regolamento (CE) n. 969/2006 della Commissione, del 29 giugno 2006, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per l'importazione di granturco proveniente dai paesi terzi (GU L 176 del 30.6.2006, pag. 44).

    (5)  Regolamento (CE) n. 1067/2008 della Commissione, del 30 ottobre 2008, relativo all'apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai paesi terzi e recante deroga al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (versione codificata) (GU L 290 del 31.10.2008, pag. 3).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2081 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di alcuni cereali originari dell'Ucraina (GU L 302 del 19.11.2015, pag. 81).

    (7)  Regolamento (CE) n. 1964/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006, recante modalità di apertura e di gestione di un contingente d'importazione di riso originario del Bangladesh, a norma del regolamento (CEE) n. 3491/90 del Consiglio (GU L 408 del 30.12.2006, pag. 19).

    (8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 della Commissione, del 7 giugno 2012, concernente l'apertura e la gestione di un contingente tariffario di rotture di riso del codice NC 1006 40 00, per la produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00 (GU L 148 dell'8.6.2012, pag. 1).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1918/2006 della Commissione, del 20 dicembre 2006, recante apertura e gestione di un contingente tariffario di olio d'oliva originario della Tunisia (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 84).

    (10)  Regolamento (CE) n. 951/2006 della Commissione, del 30 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio per quanto riguarda gli scambi di prodotti del settore dello zucchero con i paesi terzi (GU L 178 dell'1.7.2006, pag. 24).

    (11)  Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13).


    ALLEGATO I

    Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di cereali

    Date di rilascio

    Da venerdì 18 marzo, ore 13.00, fino alle ore 13.00 di venerdì 25 marzo 2016, ora di Bruxelles

    Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 4 aprile 2016

    Da venerdì 21 ottobre, ore 13.00, fino alle ore 13.00 di venerdì 28 ottobre 2016, ora di Bruxelles

    Il primo giorno lavorativo a partire da lunedì 7 novembre 2016


    ALLEGATO II

    Periodi di presentazione delle domande di titoli d'importazione di olio d'oliva

    Date di rilascio

    Lunedì 21 o martedì 22 marzo 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 1o aprile 2016

    Lunedì 2 o martedì 3 maggio 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 13 maggio 2016

    Lunedì 9 o martedì 10 maggio 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 18 maggio 2016

    Lunedì 18 o martedì 19 luglio 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 27 luglio 2016

    Lunedì 8 o martedì 9 agosto 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da mercoledì 17 agosto 2016

    Lunedì 24 o martedì 25 ottobre 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da giovedì 3 novembre 2016


    ALLEGATO III

    Periodi di presentazione delle domande di titoli di esportazione di zucchero e di isoglucosio fuori quota

    Date di rilascio

    Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da martedì 8 novembre 2016

    Da lunedì 19 a venerdì 23 dicembre 2016

    Il primo giorno lavorativo a partire da venerdì 6 gennaio 2017


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