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Document 32014R1313

    Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2014 della Commissione, del 10 dicembre 2014 , che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    GU L 354 del 11.12.2014, p. 17–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/10/2020: This act has been changed. Current consolidated version: 08/11/2019

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1313/oj

    11.12.2014   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 354/17


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1313/2014 DELLA COMMISSIONE

    del 10 dicembre 2014

    che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    1.   PROCEDURA

    1.1.   Misure in vigore

    (1)

    Il Consiglio, mediante il regolamento (CE) n. 1355/2008 (2), ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati originari della Repubblica popolare cinese («Cina»). Le misure hanno assunto la forma di un dazio specifico per società compreso tra 361,4 EUR/tonnellata e 531,2 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto.

    (2)

    Tali misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'UE il 22 marzo 2012 (3), ma sono state nuovamente istituite il 18 febbraio 2013 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio (4).

    1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

    (3)

    A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle misure antidumping definitive in vigore (5), il 12 agosto 2013 la Commissione ha ricevuto, a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure. La domanda è stata presentata dalla Federación Nacional de Asociaciones de Transformados Vegetales y Alimentos Procesados («Fenaval») per conto di produttori che rappresentano più del 75 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati.

    (4)

    La domanda si basava sul fatto che la scadenza delle misure antidumping definitive avrebbe comportato il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio ai danni dell'industria dell'Unione.

    1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

    (5)

    Avendo stabilito, dopo aver sentito il comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti per aprire un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha annunciato in data 25 ottobre 2013, con avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (6) («l'avviso di apertura»), l'apertura di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

    1.4.   Inchiesta

    1.4.1.   Periodo dell'inchiesta di riesame e periodo in esame

    (6)

    L'inchiesta sulla persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2012 e il 30 settembre 2013 («il periodo dell'inchiesta di riesame»). L'esame delle tendenze significative per valutare il rischio di reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1o ottobre 2009 e la fine del periodo dell'inchiesta di riesame («il periodo in esame»).

    1.4.2.   Parti interessate dall'inchiesta

    (7)

    La Commissione ha informato ufficialmente le seguenti parti in merito all'apertura del riesame in previsione della scadenza: il richiedente, i produttori dell'Unione e le loro associazioni, i produttori esportatori noti in Cina e nei paesi di riferimento potenziali, gli importatori indipendenti nell'Unione e le loro associazioni, i fornitori dei produttori dell'Unione e le loro associazioni, un'associazione di consumatori dell'Unione notoriamente interessata e i rappresentanti del paese esportatore. Tali parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

    (8)

    Dato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori in Cina nonché di importatori indipendenti nell'Unione, è stato ritenuto opportuno considerare il ricorso al campionamento a norma dell'articolo 17 del regolamento di base. Per consentire alla Commissione di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, di selezionare un campione, tali parti sono state invitate a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del riesame e a fornire alla Commissione le informazioni richieste nell'avviso di apertura.

    (9)

    Dal momento che soltanto un gruppo di produttori esportatori cinesi ha presentato le informazioni richieste, non è stato ritenuto necessario selezionare un campione di produttori esportatori.

    (10)

    Per quanto riguarda gli importatori indipendenti, 32 sono stati identificati e invitati a fornire informazioni ai fini del campionamento. Sette di essi si sono manifestati e hanno fornito le informazioni necessarie ai fini della selezione del campione. Tra questi, tre sono stati selezionati per essere inclusi nel campione, ma solo due hanno confermato entro il termine stabilito la loro disponibilità a partecipare al campionamento.

    (11)

    Sulla base di quanto precede la Commissione ha inviato questionari alle parti interessate e a quelle che si erano manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Sono pervenute risposte da cinque produttori dell'Unione, dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, da due importatori indipendenti, da otto fornitori dei produttori dell'Unione, da un'associazione di fornitori dei produttori dell'Unione e da un produttore del paese di riferimento.

    (12)

    Due associazioni di importatori si sono manifestate come parti interessate. Anche cinque importatori indipendenti hanno presentato osservazioni.

    (13)

    Per quanto riguarda i produttori del paese di riferimento, quattro società sono state identificate e invitate a fornire le informazioni necessarie. Soltanto una di queste società ha fornito le informazioni richieste e ha acconsentito alla visita di verifica.

    (14)

    La Commissione ha verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio, nonché l'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti parti interessate:

    a)

    Produttori dell'Unione:

    Halcon Foods S.A.U., Murcia, Spagna

    Conservas y Frutas SA, Murcia, Spagna

    Agricultura y Conservas SA, Algemesí (Valencia), Spagna

    Industrias Videca SA, Villanueva de Castellón (Valencia), Spagna

    b)

    Produttore esportatore cinese:

    Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co., Ltd., Cina e la società ad esso collegata Zhejiang Merry LIFE Food Co., Ltd.

    c)

    Importatori indipendenti nell'Unione:

    Wünsche Handelsgesellschaft International GmbH & Co KG, Amburgo, Germania

    I. Schroeder KG (GmbH & Co), Amburgo, Germania

    d)

    Produttore del paese di riferimento:

    Frigo-Pak Gida Maddeleri Sanayi Ve Ticaret A.S., Turchia

    1.5.   Divulgazione dei principali fatti e audizioni

    (15)

    Il 13 ottobre 2014 la Commissione ha effettuato la divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva istituire dazi antidumping («divulgazione delle conclusioni definitive»). In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte comunicando le loro opinioni sulle conclusioni definitive. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite. Tre importatori hanno chiesto e ottenuto un'audizione congiunta in presenza del consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. Un'associazione europea di operatori commerciali ha chiesto e ottenuto un'audizione con i servizi della Commissione.

    2.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    2.1.   Prodotto in esame

    (16)

    Il prodotto in esame nell'ambito del presente riesame è lo stesso dell'inchiesta iniziale, vale a dire i mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, originari della Repubblica popolare cinese («il prodotto in esame»), attualmente classificato con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90.

    (17)

    Il prodotto in esame si ottiene mediante pelatura e riduzione in segmenti (spicchi) di varie dimensioni, per rispondere alle esigenze specifiche dei diversi mercati, di alcune varietà di piccoli agrumi (principalmente satsuma) che vengono poi immersi in una soluzione di sciroppo di zucchero, di succo o acqua.

    (18)

    Satsuma, clementine e altri piccoli agrumi sono comunemente noti sotto la denominazione collettiva di «mandarini». La maggior parte di queste diverse varietà di frutti può essere utilizzata come prodotto fresco o destinato alla trasformazione. Esse sono simili tra loro e le loro preparazioni o conserve sono considerate, pertanto, come un unico prodotto.

    2.2.   Prodotto simile

    (19)

    I produttori dell'Unione hanno affermato che il prodotto importato e il prodotto dell'Unione sono simili per i seguenti motivi:

    presentano caratteristiche fisiche identiche o molto simili, ad esempio dal punto di vista del sapore, della forma, delle dimensioni e della consistenza;

    sono venduti attraverso canali identici o simili e competono principalmente sul piano del prezzo;

    i loro utilizzi finali sono identici o simili;

    sono facilmente intercambiabili;

    sono classificati con gli stessi codici della nomenclatura combinata ai fini tariffari.

    (20)

    Taluni importatori sostengono, per contro, che il prodotto importato è di qualità superiore poiché contiene meno spicchi di frutta spezzettati (5 % massimo), presenta un sapore, un aspetto e una struttura migliori rispetto al prodotto dell'Unione. È stato inoltre affermato che il prodotto importato differisce in termini di profumo dal prodotto dell'Unione.

    (21)

    La Commissione ha esaminato dette obiezioni e, tenuto conto dei dati disponibili, ha concluso che le affermazioni dell'industria dell'Unione di cui al considerando 19 sono esatte.

    (22)

    Per quanto riguarda le obiezioni sollevate dagli importatori, esse sono state respinte per i seguenti motivi:

    a)

    alcune differenze qualitative per quanto riguarda la quantità di spicchi di frutta spezzettati, il sapore, l'aspetto, il profumo e la struttura non incidono sulle caratteristiche di base del prodotto. Il prodotto importato resta intercambiabile e i suoi utilizzi finali sono identici o simili a quelli del prodotto dell'Unione. In realtà i produttori dell'Unione vendevano il loro prodotto, anche quello con una più alta percentuale di spicchi spezzettati, durante il periodo in esame sia agli importatori che alle stesse categorie di utilizzatori/consumatori (ad esempio le catene di supermercati e i fornitori dell'industria della panificazione) rifornite anche dagli importatori. Inoltre una catena di supermercati nell'Unione europea ha confermato che essa vendeva il prodotto europeo e il prodotto di origine cinese utilizzando la stessa marca e lo stesso marchio commerciale;

    b)

    la percentuale massima di 5 % di spicchi di frutta spezzettati non è una caratteristica esclusiva del prodotto importato. In realtà l'inchiesta ha dimostrato che i produttori dell'Unione offrivano un'ampia gamma di qualità caratterizzate da diverse percentuali di spicchi spezzettati, comprese alcune contenenti al massimo 5 % di spicchi di frutta spezzettati. Alcuni importatori hanno acquistato il prodotto contenente al massimo 5 % di spicchi spezzettati dai produttori dell'Unione.

    (23)

    Pertanto, come per l'inchiesta iniziale, il prodotto importato e quello prodotto dall'industria dell'Unione sono considerati prodotti simili a norma dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

    3.1.   Osservazioni preliminari

    (24)

    A norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, è stato esaminato se la scadenza delle misure esistenti possa comportare il rischio di persistenza del dumping.

    (25)

    Come indicato al considerando 9, poiché un solo gruppo di società ha collaborato non è stato necessario selezionare un campione di produttori esportatori cinesi. Tale gruppo rappresentava circa il 12–20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni del prodotto in esame dalla Cina verso l'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    3.2.   Importazioni oggetto di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame

    3.2.1.   Paese di riferimento

    (26)

    Il valore normale andava determinato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, in base ai prezzi o al valore costruito in un paese terzo ad economia di mercato appropriato (il «paese di riferimento») oppure in base al prezzo all'esportazione da tale paese terzo verso altri paesi, compresa l'Unione, oppure, qualora ciò non fosse possibile, su qualsiasi altra base ragionevole, compreso il prezzo realmente pagato o pagabile nell'Unione per il prodotto simile, se necessario debitamente adeguato per includere un ragionevole margine di profitto.

    (27)

    Nell'avviso di apertura la Commissione ha annunciato che intendeva scegliere la Turchia come paese di riferimento appropriato ai fini della determinazione del valore normale per la Cina, invitando le parti interessate a presentare osservazioni in merito a tale scelta.

    (28)

    Non sono pervenute osservazioni riguardanti la Turchia come paese di riferimento proposto. Nessuna delle parti interessate ha proposto altri produttori del prodotto simile nel paese di riferimento.

    (29)

    Uno dei produttori esportatori turchi contattati, Frigo-Pak, ha trasmesso le risposte complete al questionario entro i termini e ha accettato una visita di verifica presso i suoi locali.

    3.2.2.   Valore normale

    (30)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale è stato determinato in base alle informazioni, sottoposte a verifica, fornite dal produttore della Turchia. Questa società non ha venduto il prodotto simile sul mercato interno, pertanto il valore normale è stato costruito a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, utilizzando i costi di produzione maggiorati, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6, lettera b), di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e, in linea con l'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), di un margine ragionevole di profitto. Il tasso di SGAV utilizzato, equivalente al tasso di SGAV sostenuto da tale produttore sulle vendite interne di altri prodotti in scatola, si è attestato al 10–20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza). La percentuale di profitto utilizzata, equivalente a quella utilizzata nell'inchiesta iniziale (6,8 %), rappresenta il profitto realizzato dall'industria dell'UE prima di subire il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina.

    3.2.3.   Prezzo all'esportazione

    (31)

    Le vendite all'esportazione verso l'Unione del produttore esportatore che ha collaborato sono state effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti stabiliti nell'Unione. A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in base ai prezzi realmente pagati o pagabili per il prodotto se venduto per l'esportazione verso l'Unione.

    3.2.4.   Confronto

    (32)

    Il confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è stato effettuato su valori franco fabbrica.

    (33)

    Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione del produttore esportatore che ha collaborato, nonché a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze di costi dovute a trasporti, assicurazione, commissioni e oneri bancari che hanno inciso sui prezzi e sulla loro comparabilità.

    3.2.5.   Margine di dumping

    (34)

    A norma dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all'esportazione.

    (35)

    Per il produttore esportatore che ha collaborato, tale confronto ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping era superiore al 60 %.

    (36)

    Per la Cina nel suo insieme, un confronto tra la media ponderata del prezzo all'esportazione per le importazioni cinesi del prodotto in esame, sulla base dei dati Eurostat, e la media ponderata del valore normale stabilito per il paese di riferimento (con debito adeguamento per rispecchiare il probabile mix di prodotti delle importazioni cinesi in considerazione del mix di prodotti delle vendite nell'UE del produttore esportatore che ha collaborato per tipologie di prodotto comparabili) ha anch'esso messo in luce notevoli pratiche di dumping a livelli ancora più elevati.

    (37)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, un'associazione di categoria europea ha affermato che, a differenza dei produttori esportatori cinesi e dei produttori spagnoli, non ha avuto la possibilità di verificare i calcoli esatti (dumping e pregiudizio) e ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire i dettagli del calcolo del dumping. Durante l'audizione in presenza del consigliere-auditore, anche tre importatori hanno segnalato che avrebbero preferito ricevere informazioni dettagliate sul calcolo del dumping.

    (38)

    A questo proposito, va osservato che i dati sui quali la Commissione ha basato i suoi calcoli contengono segreti aziendali e informazioni riservate. Il produttore esportatore che ha collaborato che ha fornito tali dati ha debitamente ricevuto una specifica comunicazione particolareggiata dei calcoli del dumping e del pregiudizio e non ha fatto osservazioni né richieste di chiarimento. La Commissione non può mettere tali dati a disposizione delle altre parti interessate senza violare il loro carattere riservato. Tuttavia il metodo utilizzato dalla Commissione, di cui ai considerando da 30 a 36, è stato comunicato a tutte le parti interessate. Il consigliere-auditore, durante la citata audizione, ha informato gli importatori della possibilità di chiedergli di verificare il calcolo della Commissione in caso di dubbi sulla sua esattezza. I tre importatori non hanno tuttavia chiesto l'intervento del consigliere-auditore al riguardo.

    (39)

    In ogni caso, l'associazione di categoria europea ha effettuato essa stessa il calcolo di un margine di dumping, confrontando i prezzi medi all'importazione dalla Cina in base a Eurostat con la media dei prezzi all'importazione dalla Turchia sempre in base a Eurostat. Secondo tale associazione di categoria, il confronto suggerirebbe un livello di dumping inferiore di circa il 30 %. A tale riguardo va in primo luogo ricordato che, nel quadro di un riesame in previsione della scadenza, il livello esatto di dumping è meno rilevante rispetto ad un'inchiesta in cui è determinato il livello del dazio. In secondo luogo, come spiegato ai considerando da 30 a 33, il calcolo della Commissione si è basato sui dati relativi al valore normale «reale» provenienti dal produttore turco che ha collaborato e che è stato oggetto di verifica, e il confronto con i prezzi all'esportazione cinesi è stato fatto in maniera dettagliata. Pertanto i dati sui quali la Commissione ha basato il suo calcolo sono considerati molto più affidabili e precisi rispetto alla stima suggerita dall'associazione nelle sue osservazioni sulla divulgazione delle conclusioni.

    (40)

    Durante l'audizione con il consigliere-auditore, tre importatori hanno altresì sostenuto che non sussistevano pratiche di dumping. Tale affermazione si fondava sul fatto che la Commissione aveva constatato che i prezzi di vendita medi del produttore esportatore cinese che ha collaborato nei confronti di diversi mercati importanti di paesi terzi erano inferiori ai prezzi di vendita medi nei confronti del mercato dell'Unione. Tale argomentazione va respinta in quanto il dumping consiste nella vendita in un dato mercato a prezzi inferiori al valore normale, non a prezzi inferiori a quelli praticati in mercati di altri paesi terzi.

    3.3.   Andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure

    3.3.1.   Osservazione preliminare

    (41)

    Oltre ad accertare l'esistenza del dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si è esaminato il rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure tramite l'analisi dei seguenti elementi: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, volume e prezzi delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina, grado di attrattiva del mercato dell'Unione per le importazioni dalla Cina.

    (42)

    Durante gran parte del periodo dell'inchiesta di riesame non vi erano misure in vigore nell'UE, in quanto erano state annullate (cfr. il considerando 2). Nel corso di tale periodo senza misure vigenti, si è verificato un picco delle importazioni nel 2011/12, seguito da un calo durante il restante periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò rappresenta in realtà un effetto della costituzione di scorte piuttosto che un vero e proprio aumento/calo del consumo ed è attribuito all'elevato livello delle importazioni cinesi verificatosi tra marzo e luglio 2012, quando le misure non erano in vigore.

    3.3.2.   Produzione, consumo interno e capacità di esportazione dei produttori cinesi

    (43)

    Per quanto riguarda il totale della capacità produttiva e della capacità inutilizzata della Cina, la Commissione non ha ottenuto informazioni da nessuno dei produttori o da altre parti interessate cinesi. A norma dell'articolo 18 del regolamento di base, la Commissione ha tratto le sue conclusioni sulla base dei dati disponibili.

    (44)

    Secondo la relazione pubblicata dal Foreign Agricultural Service del ministero dell'Agricoltura degli Stati Uniti (FSA/USDA), incluso nella domanda di riesame e accessibile anche al pubblico (7), il quantitativo di mandarini freschi destinati alla trasformazione, ossia alla produzione di conserve di mandarini, in Cina è aumentato del 27 % tra il 2009/2010 (520 000 tonnellate) e il periodo dell'inchiesta di riesame (660 000 tonnellate). La produzione di conserve di mandarini cinesi ha registrato un andamento simile. Secondo tale relazione, la Cina ha aumentato la produzione di conserve di mandarini, passando da 347 000 tonnellate nel 2009/2010 a 440 000 tonnellate nel periodo dell'inchiesta di riesame. La relazione ha inoltre stimato che il consumo interno cinese di conserve di mandarini si è attestato a circa 100 000-150 000 tonnellate nel 2013/2014. Poiché un'altra fonte accessibile al pubblico ha stimato un consumo interno pari a 50 000-100 000 tonnellate (8), la stima di un consumo interno di 100 000 tonnellate sembra essere ragionevole. Tenuto conto delle informazioni di cui sopra, il quantitativo di conserve di mandarini cinesi disponibile per l'esportazione può essere stimato a circa 340 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (45)

    Altre fonti disponibili forniscono stime leggermente diverse in riferimento al quantitativo di conserve di mandarini cinesi disponibile per l'esportazione tra il 2009 e il 2014 (9). Tuttavia, malgrado tali differenze, tutte indicano che il quantitativo di conserve di mandarini cinesi disponibile per l'esportazione è stato pari ad almeno 300 000 tonnellate per campagna annuale dichiarata tra il 2009 e il 2013. Nessuna delle fonti indica che il quantitativo di conserve di mandarini disponibili per l'esportazione potrebbe in futuro diminuire in modo significativo.

    3.3.3.   Attrattiva del mercato dell'Unione

    (46)

    Anche se le importazioni dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame si sono attestate a 19 253 tonnellate, i dati sulle importazioni dell'inchiesta iniziale, relativi al periodo 2002–2007, dimostrano che i produttori cinesi possono destinare oltre 60 000 tonnellate per campagna al mercato dell'Unione, come confermato dai dati Eurostat relativi alle importazioni della campagna 2011/2012. Inoltre l'elevato livello di importazioni nel 2011/2012, periodo durante la maggior parte del quale le misure non erano applicabili (vale a dire a partire dal 22 marzo 2012), indica che l'Unione rappresenta un mercato attraente per i produttori cinesi in termini di prezzi e che se le misure antidumping vigenti dovessero essere abrogate volumi rilevanti di importazioni cinesi oggetto di dumping arriverebbero sul mercato dell'Unione.

    (47)

    Il fatto che nel periodo 2002–2007 (quando non vi erano misure antidumping vigenti) la Cina abbia esportato verso l'Unione un volume medio stagionale di conserve di mandarini nettamente superiore (del 36 %) rispetto al periodo 2009–2013 (quando i dazi erano vigenti, ad eccezione del periodo compreso tra il 22 marzo 2012 e il 23 febbraio 2013), sebbene i volumi totali disponibili per le esportazioni cinesi a livello mondiale fossero inferiori nel primo periodo rispetto al secondo, conferma ulteriormente il rischio che i produttori cinesi aumentino i loro volumi di esportazione verso l'Unione ai livelli raggiunti durante l'inchiesta iniziale se le misure saranno abrogate.

    3.3.4.   Prezzi all'esportazione verso i paesi terzi

    (48)

    Per quanto riguarda le esportazioni verso i paesi terzi, dall'inchiesta è emerso che nel periodo dell'inchiesta di riesame i prezzi di vendita medi per le esportazioni della società che ha collaborato verso diversi mercati importanti (come Giappone, Malaysia, Filippine, Thailandia) erano inferiori ai prezzi di vendita medi verso l'Unione. Si può quindi prevedere che in assenza di misure il produttore esportatore che ha collaborato riorienti almeno una parte delle esportazioni verso l'Unione.

    (49)

    Anche le statistiche sulle esportazioni cinesi di agrumi preparati e/o conservati, in recipienti ermeticamente chiusi, dimostrano che sussiste il rischio di un riorientamento delle esportazioni cinesi verso l'Unione. Tali statistiche stimano infatti che, durante il periodo dell'inchiesta di riesame circa 20 000 tonnellate del prodotto in esame sono state esportate a prezzi medi inferiori a quelli ottenuti nell'UE, anche se non esistono dazi antidumping applicabili alle importazioni dalla Cina su tali mercati. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame, tale volume corrisponderebbe alle vendite interne dell'industria dell'Unione e al 71 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. In altri termini, sulla base dell'attuale dimensione del mercato europeo delle conserve di mandarini (consumo totale dell'UE: 44 523 tonnellate) e delle informazioni ricavate dalle statistiche sulle esportazioni cinesi, il volume delle attuali esportazioni cinesi verso l'UE aggiunto al volume potenziale per il quale è economicamente sensato riorientarlo verso l'Unione arriverebbero a soddisfare quasi completamente la domanda dell'UE di conserve di mandarini.

    3.3.5.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

    (50)

    L'inchiesta ha confermato che le importazioni cinesi hanno continuato ad affluire sul mercato dell'Unione a prezzi di dumping durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Considerando la persistenza del dumping, il fatto che il mercato dell'Unione è un mercato significativo che è stato interessante per gli esportatori cinesi in passato, il fatto che le capacità di produzione disponibili in Cina superano il consumo totale dell'Unione e la disponibilità e la capacità provate dei produttori cinesi di aumentare rapidamente le esportazioni verso l'Unione qualora sussista un incentivo, si conclude che esiste un rischio di persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure.

    4.   PREGIUDIZIO

    4.1.   Osservazioni generali

    (51)

    La raccolta dei mandarini avviene in autunno e inverno: la campagna di raccolta e trasformazione è compresa all'incirca tra l'inizio di ottobre e la fine di gennaio (per alcune varietà, febbraio o marzo) dell'anno successivo. La maggior parte dei contratti di acquisto (per esempio dagli importatori indipendenti) e di vendita è negoziata nei primi mesi di ciascuna campagna. La prassi dell'industria conserviera dei mandarini prevede di utilizzare la campagna dal 1o ottobre di un dato anno al 30 settembre dell'anno successivo come base per i confronti. Come nell'inchiesta iniziale, tale prassi è stata adottata dalla Commissione ai fini della sua analisi.

    4.2.   Produzione dell'Unione e industria dell'Unione

    (52)

    Durante il periodo dell'inchiesta di riesame il prodotto simile è stato fabbricato nell'Unione da cinque produttori dell'Unione. La produzione totale del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame è stata stabilita sulla base delle risposte al questionario fornite da quattro produttori individuali che sono stati oggetto di verifica nel corso di una visita in loco. La produzione dell'altro produttore, che non ha collaborato in modo adeguato e non è stato oggetto di una visita di verifica in loco, si è basata sulla risposta al questionario presentata da tale produttore sottoposta a un controllo incrociato con la denuncia. Su tale base la produzione totale dell'Unione è stata stimata in circa 28 500 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (53)

    Si conclude che tali produttori dell'Unione, che rappresentano la produzione totale dell'industria dell'Unione, costituiscono l'industria dell'Unione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    4.3.   Consumo apparente nel mercato dell'Unione

    (54)

    Il consumo dell'Unione è stato stabilito in base ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat a livello TARIC (tariffa integrata comunitaria), quindi esattamente in linea con la definizione del prodotto in esame — e sulla base del volume delle vendite nell'UE dell'industria dell'Unione.

    (55)

    Va rilevato che, sebbene l'analisi si basi su campagne piuttosto che su anni civili, la metodologia di cui sopra non rispecchia necessariamente il consumo a livello degli utilizzatori/consumatori industriali. In effetti, dato il carattere stagionale della principale materia prima (frutta fresca), è prassi corrente nel settore sia per gli importatori che per i produttori dell'Unione accumulare scorte quando la frutta fresca è messa in conserva e vendere i prodotti trasformati ai distributori o agli utilizzatori industriali durante tutto l'anno. Il consumo potrebbe quindi talvolta essere influenzato dagli effetti dovuti alla costituzione di scorte.

    (56)

    Su tale base, nel periodo in esame il consumo nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

    Tabella 1

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Consumo dell'Unione (in tonnellate)

    66 487

    72 618

    90 207

    44 523

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    109

    136

    67

    (57)

    Durante il periodo in esame il consumo dell'Unione di agrumi è rimasto in media leggermente al di sotto delle 70 000 tonnellate. Vi è stato tuttavia un picco delle importazioni nel 2011/2012, seguito da un calo nel periodo dell'inchiesta di riesame. Tale andamento rappresenta in realtà un effetto della costituzione di scorte piuttosto che un vero e proprio aumento/calo del consumo ed è attribuito al livello elevato delle importazioni cinesi verificatesi tra marzo e luglio 2012, quando le misure non erano provvisoriamente in vigore (cfr. il considerando 2). Il picco di importazioni registrato nel 2011/2012 è stato compensato da un minor livello di importazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame, quindi da una riduzione del consumo dell'Unione.

    (58)

    Alcuni importatori hanno sostenuto di non aver accumulato scorte. Essi hanno anche fatto osservare che dal 6 ottobre 2011, data in cui l'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni nella causa C-338/10, essi erano già convinti che la Corte di giustizia avrebbe annullato le misure. Pertanto hanno rinviato lo sdoganamento del prodotto in esame fino alla pronuncia della sentenza definitiva della Corte di giustizia.

    (59)

    In tale contesto è opportuno ricordare che la costituzione di scorte può essere definita come l'accumulazione e l'immagazzinamento di riserva. I dati a disposizione della Commissione indicano che a partire dall'annullamento delle misure, il 22 marzo 2012, il volume delle importazioni del prodotto in esame è stato massiccio fino a luglio 2012; in media si è attestato a 9 000 tonnellate al mese. Successivamente, e fino alla fine del periodo dell'inchiesta di riesame, il livello medio delle importazioni è sceso a solo circa 1 650 tonnellate al mese, vale a dire circa 2 000 tonnellate al mese in meno rispetto al livello medio delle importazioni effettuate nel periodo precedente l'annullamento delle misure. La Commissione ha concluso che, per pervenire ad un livello così significativo di importazioni mensili in un lasso di tempo relativamente breve, gli importatori avevano accumulato volumi elevati del prodotto in esame. Ciò è stato in effetti confermato anche da alcuni importatori, che hanno ammesso di aver ritardato lo sdoganamento nel momento in cui erano convinti che i dazi antidumping sarebbero stati annullati. Di conseguenza l'affermazione secondo cui gli importatori non stavano acculando scorte ha dovuto essere respinta.

    4.4.   Importazioni nell'Unione dalla Cina

    (60)

    Tenendo conto del fatto che solo un gruppo di esportatori cinesi ha collaborato all'inchiesta e che tale gruppo rappresentava circa il 12-20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni totali dalla Cina durante il periodo dell'inchiesta di riesame, si è concluso che i dati di Eurostat (a livello di codice TARIC — tariffa integrata comunitaria — ove necessario) fossero i più precisi e la migliore fonte in merito ai volumi e ai prezzi delle importazioni. Ciononostante sono stati esaminati anche i prezzi individuali del produttore esportatore cinese che ha collaborato.

    4.4.1.   Volume e quota di mercato

    (61)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni cinesi nonché le corrispondenti quote di mercato hanno registrato il seguente andamento:

    Tabella 2

    Importazioni dalla Cina

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle importazioni (in tonnellate)

    47 235

    41 915

    59 613

    19 294

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    89

    126

    41

    Quota di mercato

    71 %

    57,7 %

    66,1 %

    43,3 %

    (62)

    Dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 2008, il volume delle importazioni dalla Cina ha registrato un andamento generale al ribasso. Si ricorda che le importazioni durante il periodo dell'inchiesta iniziale (2006/2007) sono state pari a 56 108 tonnellate.

    (63)

    Come indicato sopra, nel 2011/2012 si è tuttavia registrato un picco delle importazioni. Tale picco è stato chiaramente dovuto all'annullamento delle misure antidumping nel marzo 2012. In effetti se si esamina l'evoluzione mensile delle importazioni cinesi, sulla base dei dati Eurostat, se le importazioni cinesi mensili erano generalmente comprese tra le 2 000 e le 6 000 tonnellate, esse hanno raggiunto livelli compresi tra le 6 000 e le 12 000 tonnellate nel periodo marzo-luglio 2012 (in media quasi 9 000 tonnellate al mese). A tale riguardo è opportuno osservare che le misure sono state annullate nel marzo 2012 e reintrodotte nel febbraio 2013, ma la registrazione è stata introdotta il 29 giugno 2012 (10), il che ha avuto un effetto dissuasivo sulle importazioni.

    (64)

    Analogamente al volume delle importazioni, la quota di mercato cinese ha registrato una tendenza al ribasso nel corso del periodo in esame, passando dal 71 % al 43 %. Anche considerando l'impatto del livello anomalo delle importazioni cinesi nel 2011/2012 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, la quota di mercato è diminuita, passando dal 70 % circa del 2009/2010 a una media del 55 % negli anni successivi.

    4.4.2.   Prezzi e sottoquotazione dei prezzi (price undercutting)

    Tabella 3

    Importazioni dalla Cina

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Prezzi medi all'importazione (EUR/tonnellata)

    677

    744

    1 068

    925

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    110

    158

    137

    (65)

    Come illustrato nella tabella precedente, nel periodo in esame i prezzi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 37 %. Tuttavia è opportuno osservare che i prezzi sono notevolmente aumentati fino al periodo 2011/2012, per poi diminuire durante il periodo dell'inchiesta di riesame.

    (66)

    Poiché il volume delle importazioni dell'unico produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha rappresentato soltanto il 12-20 % (intervallo di valori fornito per motivi di riservatezza) delle importazioni cinesi durante il periodo dell'inchiesta di riesame, l'esistenza di una sottoquotazione dei prezzi è stata esaminata anche per le esportazioni cinesi nel complesso, sulla base delle statistiche sulle importazioni.

    (67)

    A tal fine, la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell'Unione che hanno collaborato ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) delle importazioni dalla Cina, in base ai dati Eurostat. Tali prezzi cif (costo, assicurazione e nolo) sono stati adeguati per tener conto dei costi relativi allo sdoganamento, ossia della tariffa doganale e dei costi successivi all'importazione.

    (68)

    Su tale base, dal confronto è emerso che durante il periodo dell'inchiesta di riesame le importazioni del prodotto in esame erano inferiori del 4,8 % ai prezzi dell'industria dell'Unione, quando i calcoli tengono conto dell'impatto dei dazi antidumping in vigore. Il margine di sottoquotazione tuttavia raggiunge il 28 % quando i prezzi all'importazione sono presi in considerazione senza dazi antidumping.

    (69)

    Se si considerano i prezzi all'importazione indicati dall'esportatore cinese che ha collaborato, debitamente adeguati, potrebbe essere stabilito un margine di sottoquotazione del 14 % durante il periodo dell'inchiesta di riesame, tenendo conto dei dazi antidumping in vigore. Senza tener conto dell'effetto dei dazi antidumping, il margine di sottoquotazione ha raggiunto il 20 %. È opportuno osservare che la maggior parte di queste esportazioni durante il periodo dell'inchiesta di riesame è avvenuta quando le misure erano state annullate.

    4.5.   Importazioni nell'Unione da altri paesi terzi

    (70)

    Nel periodo in esame il volume delle importazioni provenienti da altri paesi terzi non ha mai rappresentato una quota di mercato superiore all'11,2 %. La maggior parte di queste importazioni (almeno l'89 % nel periodo in esame) proveniva dalla Turchia.

    Tabella 4

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle importazioni da altri paesi terzi (in tonnellate)

    4 033

    8 078

    10 090

    4 717

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    200

    250

    117

    Quota di mercato

    6,1 %

    11,1 %

    11,2 %

    10,6 %

    4.6.   Situazione economica dell'industria dell'Unione

    (71)

    Come disposto dall'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

    (72)

    Anche se tutti e cinque i produttori dell'Unione hanno fornito una risposta al questionario, si è considerato che non fosse possibile utilizzare interamente la risposta al questionario inviata da uno dei produttori in quanto tale risposta non era stata oggetto di verifica nel corso di un'apposita visita in loco. L'analisi si basa pertanto sulla metodologia seguente.

    (73)

    Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità di produzione, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, crescita, entità dei margini di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping) sono stati valutati al livello dell'intera industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni fornite dai quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato pienamente. Nel caso del produttore la cui risposta al questionario non è stata verificata, la valutazione si è basata sui dati forniti da tale produttore, nella misura del possibile, incrociati con i dati contenuti nella denuncia e con i suoi rendiconti finanziari sottoposti a revisione contabile.

    (74)

    L'analisi degli indicatori microeconomici (scorte, prezzi di vendita, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e salari) è stata condotta a livello dei quattro produttori dell'Unione che hanno collaborato pienamente. La valutazione si è basata sulle loro informazioni, debitamente verificate nel corso di un'apposita visita in loco.

    4.6.1.   Indicatori macroeconomici

    4.6.1.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

    Tabella 5

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Produzione (in tonnellate)

    11 815

    33 318

    29 672

    28 763

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    282

    251

    243

    Capacità di produzione (in tonnellate)

    77 380

    77 380

    77 380

    77 380

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    100

    100

    100

    Utilizzo degli impianti

    15 %

    43 %

    38 %

    37 %

    (75)

    La produzione ha registrato un aumento significativo durante il periodo in esame, passando da circa 12 000 tonnellate a quasi 29 000 tonnellate durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Nella campagna 2009/2010 la produzione è stata limitata dal momento che l'industria dell'Unione risentiva ancora delle importazioni oggetto di dumping delle conserve di mandarini cinesi effettuate nel corso della campagna precedente, come pure della costituzione di una scorta risalente alla campagna precedente, quando le misure antidumping non erano in vigore. La produzione è aumentata nella campagna 2010/2011, quando le nuove importazioni cinesi sono state soggette alle misure antidumping in vigore.

    (76)

    Poiché la capacità di produzione dell'Unione non è variata durante il periodo, l'utilizzo degli impianti è aumentato di conseguenza. Esso si è tuttavia sistematicamente attestato al di sotto del 50 %.

    (77)

    Un'associazione europea di operatori commerciali ha sostenuto che un produttore dell'Unione ha cessato la produzione dal 2012/2013 e che tale produttore e altri due versavano in una situazione finanziaria difficile. Per questi motivi è stato affermato che i dati relativi alla produzione e alla capacità di produzione/all'utilizzo degli impianti sono stati artificialmente gonfiati.

    (78)

    A questo proposito è opportuno in primo luogo ricordare che le informazioni raccolte nel corso dell'inchiesta hanno indicato che tutti i produttori dell'Unione che fanno parte dell'industria dell'Unione hanno registrato una produzione in tutte le campagne durante il periodo in esame. La prima affermazione secondo cui un produttore ha cessato la produzione durante il periodo dell'inchiesta di riesame andrebbe pertanto respinta.

    (79)

    Per quanto riguarda la presunta difficile situazione finanziaria in cui versano i produttori dell'Unione, in effetti uno dei produttori dell'Unione è stato soggetto a una procedura di insolvenza nel periodo in esame. Tuttavia l'inchiesta ha rivelato che il livello di produzione di tale produttore è aumentato in misura significativa per tutto il periodo in esame, mentre la capacità è rimasta invariata; pertanto si è concluso che la procedura di insolvenza non abbia influenzato negativamente la sua produzione. Per quanto riguarda gli altri due produttori dell'Unione, essi sono stati soggetti a una procedura di insolvenza, ma solo dopo il periodo in esame. Ciò di fatto corrobora la conclusione (cfr. i considerando da 96 a 98) che il pregiudizio si sia effettivamente ripresentato e che l'industria dell'Unione versi nuovamente in una precaria situazione finanziaria.

    4.6.1.2.   Volume delle vendite e quota di mercato nell'Unione

    Tabella 6

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Volume delle vendite (in tonnellate)

    15 219

    22 625

    20 504

    20 512

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    149

    135

    135

    Quota di mercato (% del consumo dell'Unione)

    22,9 %

    31,2 %

    22,7 %

    46,1 %

    (80)

    Le vendite dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti sono aumentate del 35 % nel periodo in esame.

    (81)

    Anche la quota di mercato dell'industria dell'Unione ha registrato una tendenza al rialzo durante il periodo in esame. Anche se si tiene conto dell'effetto della costituzione di scorte sul livello del consumo dell'Unione nel 2011/2012 e nel periodo dell'inchiesta di riesame, la quota di mercato è aumentata, passando da circa 23 % all'inizio del periodo ad una media del 35 % negli ultimi due anni esaminati.

    4.6.1.3.   Occupazione e produttività

    Tabella 7

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Occupazione

    350

    481

    484

    428

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    137

    138

    122

    Produttività (tonnellate/dipendente)

    34

    69

    61

    67

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    205

    182

    199

    (82)

    Sia l'occupazione che la produttività sono migliorate nel periodo in esame e riflettono l'aumento complessivo del volume della produzione e delle vendite. L'aumento della produttività nella campagna 2010/2011 era correlato all'aumento dei volumi di produzione, derivante dal fatto che le misure antidumping hanno avuto pieno effetto in tale periodo.

    (83)

    I precedenti dati sull'occupazione sono equivalenti a tempo pieno e pertanto non indicano il numero assoluto di posti di lavoro stagionali interessati. Al fine di avere un migliore quadro delle proporzioni di posti di lavoro interessati, è opportuno osservare che il dato relativo al periodo dell'inchiesta di riesame è un'espressione equivalente a tempo pieno di circa 2 400 posti di lavoro stagionali.

    4.6.1.4.   Crescita

    (84)

    L'industria dell'Unione è riuscita a trarre vantaggio dalla crescita sul mercato dell'Unione fino al 2011. Tuttavia, non appena le misure nei confronti della Cina sono state revocate (cfr. il considerando 2) e le importazioni cinesi hanno invaso il mercato dell'Unione, l'industria dell'Unione ha perso gran parte della sua quota di mercato. Dopo che i dazi sono stati ripristinati, l'industria dell'Unione è stata in grado di riconquistare la quota di mercato perduta, anche se a costo di un deterioramento della situazione finanziaria.

    4.6.1.5.   Entità del dumping e recupero dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

    (85)

    Le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell'inchiesta di riesame a un livello significativo, come illustrato al punto 3.2.5 (cfr. i considerando 34 e 35).

    (86)

    Quanto all'incidenza dell'entità del margine di dumping effettivo sull'industria dell'Unione, essa non può considerarsi trascurabile dato il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla Cina. Si noti che l'industria dell'Unione è ancora in fase di ripresa dagli effetti delle precedenti pratiche di dumping, in particolare in termini di utilizzo degli impianti e redditività (rispetto all'inchiesta iniziale).

    4.6.2.   Indicatori microeconomici

    4.6.2.1.   Scorte

    Tabella 8

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Scorte (tonnellate)

    2 020

    2 942

    7 257

    9 729

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    146

    359

    482

    (87)

    Nelle ultime due campagne i produttori dell'Unione hanno aumentato in misura significativa le loro scorte. Ciò rispecchia il fatto che la produzione è aumentata più delle vendite nel periodo in esame.

    4.6.2.2.   Prezzi di vendita nell'Unione

    Tabella 9

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Prezzi di vendita medi (EUR/tonnellata)

    1 260

    1 322

    1 577

    1 397

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    105

    125

    111

    (88)

    Durante il periodo di riesame l'industria dell'Unione è riuscita ad aumentare il suo prezzo di vendita nell'UE dell'11 %. L'aumento è stato particolarmente marcato fino al 2011/2012, ma i prezzi sono poi diminuiti durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò è imputabile al livello elevato di importazioni cinesi che hanno avuto luogo tra marzo e luglio 2012, quando tali misure non erano in vigore, e alla sottoquotazione dei prezzi dell'industria dell'Unione ad opera dei prezzi del prodotto in esame proveniente dalla Cina.

    4.6.2.3.   Redditività e flusso di cassa

    Tabella 10

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Redditività

    – 29,8 %

    5,9 %

    6,4 %

    – 2,9 %

    (89)

    Durante il periodo in esame la redditività dell'industria dell'Unione è notevolmente migliorata inizialmente, ossia nel periodo 2010/2011-2011/2012. Tuttavia, nel periodo dell'inchiesta di riesame, l'industria dell'Unione ha nuovamente iniziato ad essere in perdita.

    (90)

    Il miglioramento della redditività era chiaramente correlato al fatto che l'industria dell'Unione era riuscita ad aumentare le vendite e la produzione come pure il prezzo di vendita negli anni successivi all'istituzione delle misure antidumping. Il ritorno a una situazione di perdita nel periodo dell'inchiesta di riesame è la conseguenza del calo dei prezzi di vendita dovuto all'improvviso afflusso di importazioni cinesi dopo l'annullamento dei dazi ad opera della Corte di giustizia dell'UE.

    (91)

    In tale contesto è opportuno ricordare che nel periodo marzo-luglio 2012 è stato importato un volume significativo di prodotti cinesi non soggetti a dazi antidumping. Inoltre le importazioni cinesi sono risultate di prezzo significativamente inferiore a quelli dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta di riesame, in particolare se non si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping. Ciò ha causato una diminuzione generale dei prezzi, che a sua volta ha determinato una situazione di perdita dell'industria dell'Unione.

    Tabella 11

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Flusso di cassa (EUR)

    1 211 342

    3 078 496

    – 1 402 390

    – 2 023 691

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    254

    – 116

    – 167

    (92)

    Durante il periodo in esame l'evoluzione del flusso di cassa ha corrisposto in larga misura all'andamento della redditività complessiva dell'industria dell'Unione, in combinazione con l'effetto dell'aumento delle scorte, in particolare negli ultimi due anni esaminati.

    4.6.2.4.   Investimenti, utile sul capitale investito, capacità di reperire capitali e crescita

    Tabella 12

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Investimenti (EUR)

    318 695

    416 714

    2 387 341

    238 473

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    131

    749

    75

    Utile sul capitale investito (attivo netto)

    – 60 %

    29 %

    19 %

    – 1 %

    (93)

    Durante il periodo in esame una parte dell'industria dell'Unione ha effettuato investimenti a fini di manutenzione e ottimizzazione dei macchinari per la produzione esistenti. Il livello degli investimenti è aumentato soprattutto nel periodo 2011/2012, molto probabilmente favorito dal livello di profitto durante e immediatamente prima di tale anno. Tali investimenti sono stati principalmente effettuati da un produttore dell'Unione al fine di garantire una fonte di approvvigionamento sicura di materie prime, ad integrazione di quelle esistenti, e di migliorare la conformità alla normativa ambientale. L'utile sul capitale investito nel periodo in esame ha seguito da vicino l'andamento della redditività.

    (94)

    Una parte dell'industria dell'Unione ha avuto difficoltà a reperire capitali durante il periodo in esame, ma è stata in ultima analisi in grado di ristrutturare il proprio debito.

    4.6.2.5.   Salari

    Tabella 13

     

    2009/2010

    2010/2011

    2011/2012

    Periodo dell'inchiesta di riesame

    Costo del lavoro per singolo addetto (EUR)

    23 578

    21 864

    21 371

    23 025

    Indice (2009/2010 = 100)

    100

    93

    91

    98

    (95)

    Il livello medio dei salari è rimasto piuttosto stabile nel periodo in esame, mentre il costo di produzione unitario è diminuito.

    4.7.   Conclusioni

    (96)

    L'analisi del pregiudizio mostra che la situazione dell'industria dell'Unione è migliorata nel periodo in esame. L'istituzione delle misure antidumping alla fine del 2008 ha permesso all'industria dell'Unione di riprendersi, in maniera lenta ma continua, dagli effetti pregiudizievoli del dumping e di sfruttare in maggior misura il proprio potenziale sul mercato dell'Unione. Il fatto che l'industria dell'Unione abbia tratto beneficio dalle misure trova la migliore illustrazione nei maggiori livelli della produzione e delle vendite e in particolare dei profitti.

    (97)

    La situazione è tuttavia mutata durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Le misure sono state annullate nel marzo 2012 e le importazioni dalla Cina sono aumentate in misura massiccia fino al giugno 2012, quando le importazioni sono diventate soggette a registrazione. Gli importatori hanno utilizzato l'annullamento dei dazi antidumping per la costituzione di scorte nel 2011/2012 e per l'immissione di tali prodotti sul mercato dell'UE a prezzi bassi durante il periodo dell'inchiesta di riesame. Ciò ha causato una notevole pressione globale sui prezzi del mercato dell'UE e, di conseguenza, la situazione finanziaria dell'industria si è nuovamente deteriorata. In effetti l'industria non ha avuto altra scelta che abbassare i propri prezzi al fine di mantenere il suo livello di vendite. Questo ha tuttavia avuto gravi conseguenze sulla sua situazione finanziaria.

    (98)

    La situazione tuttora pregiudizievole dell'industria dell'Unione trova la massima dimostrazione in una serie di indicatori finanziari negativi, in particolare la redditività e il flusso di cassa, associati a livelli elevati di scorte e allo scarso utilizzo degli impianti. Questo contesto costituisce un deterrente per nuovi investimenti e per la crescita.

    (99)

    Un'associazione europea di operatori commerciali ha contestato le conclusioni sul pregiudizio in ragione del fatto che i volumi delle vendite, l'occupazione e i prezzi di vendita dell'industria dell'Unione, nonché il livello degli investimenti di un produttore dell'Unione, hanno registrato un andamento positivo durante il periodo in esame.

    (100)

    Tuttavia è opportuno respingere tale asserzione: a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'elenco dei pertinenti indicatori economici che dovrebbero essere esaminati non è tassativo, né tali fattori, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante per quanto riguarda l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione. Come spiegato al considerando 98, gli indicatori suggeriti dall'autore dell'asserzione non sono stati determinanti per la Commissione al fine di raggiungere le sue conclusioni sulla situazione di pregiudizio dell'industria dell'Unione. La conclusione sulla persistenza del pregiudizio si è invece basata sugli indicatori finanziari negativi relativi alla redditività e al flusso di cassa, unitamente al livello elevato delle scorte e allo scarso utilizzo degli impianti.

    5.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

    5.1.   Incidenza del volume delle importazioni e degli effetti sui prezzi previsti in caso di abrogazione delle misure

    (101)

    In caso di abrogazione delle misure, il volume delle importazioni è destinato ad aumentare e a causare un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione. Tale conclusione si basa sugli elementi indicati di seguito.

    (102)

    L'analisi di cui sopra (cfr. il considerando 44) dimostra che, sebbene il volume delle esportazioni cinesi verso l'Unione sia notevolmente diminuito dopo l'istituzione di misure alla fine del 2008, i produttori cinesi fabbricano ancora volumi significativi del prodotto in esame, la maggior parte dei quali è destinata all'esportazione.

    (103)

    In termini di volumi delle importazioni e prezzi previsti, è evidente che il mercato dell'Unione rimane molto attraente per i produttori esportatori cinesi. In primo luogo, in termini di volume, il mercato dell'Unione è il terzo maggiore mercato mondiale per le conserve di mandarini cinesi. Inoltre l'andamento registrato in seguito all'annullamento delle misure dimostra che gli esportatori cinesi sono in grado di esportare rapidamente grandi quantitativi del prodotto in esame verso il mercato dell'Unione senza neppure la necessità di riorientare le vendite da altri mercati. Infine a questo proposito, sulla base dei dati dell'inchiesta iniziale relativi alle importazioni, la Cina è in grado di esportare facilmente più di 60 000 tonnellate per campagna verso il mercato dell'Unione, che corrisponde a quasi il 90 % del consumo medio dell'Unione nel periodo in esame.

    (104)

    Se la Cina aumentasse davvero le esportazioni verso l'UE a seguito dell'abrogazione delle misure, ne risulterebbe un serio rischio di una generale diminuzione dei prezzi sul mercato dell'UE nel medio termine. Ciò metterebbe i produttori UE in una posizione ancora più difficile, come spiegato di seguito.

    (105)

    In secondo luogo, per quanto riguarda i prezzi, la base dati cinese (11) dimostra che in passato la Cina ha esportato notevoli volumi verso paesi terzi a prezzi inferiori ai prezzi all'esportazione verso l'UE. Durante il periodo dell'inchiesta di riesame i volumi esportati verso tali paesi terzi sono ammontati a circa 20 000 tonnellate, il 71 % della produzione totale dell'industria dell'Unione. A causa dell'attrattiva del mercato dell'UE in termini di prezzi, si conclude che se le misure verranno abrogate vi è il rischio che gli esportatori cinesi riorientino tali volumi al più lucrativo mercato dell'Unione.

    (106)

    Inoltre l'analisi di cui sopra (cfr. i considerando 68 e 69) ha dimostrato che i prezzi delle importazioni cinesi sul mercato dell'Unione erano notevolmente inferiori a quelli dei produttori dell'Unione durante il PIR, in particolare se non si tiene conto dell'effetto dei dazi antidumping. Anche se i prezzi delle importazioni cinesi sono aumentati nel 2011/2012, quando le misure non erano in vigore, il loro livello era ancora ben al di sotto del livello dei prezzi dell'UE, in base ai dati Eurostat. Su tale base, l'entità della differenza di prezzo nel 2011/2012 era in realtà comparabile a quella registrata durante il PIR.

    (107)

    Il mercato degli agrumi preparati o conservati è molto concorrenziale in termini di prezzo, poiché la concorrenza avviene principalmente sulla base dei prezzi. Tale situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che le vendite si svolgono abitualmente per quantitativi relativamente grandi. Se le importazioni oggetto di dumping e a basso prezzo fossero rese disponibili in quantitativi significativi sul mercato dell'Unione, vi sarebbe un impatto diretto sul livello generale dei prezzi sul mercato dell'Unione, con conseguente depressione complessiva dei prezzi.

    (108)

    L'annullamento dei dazi antidumping alla fine del periodo in esame è un perfetto esempio di ciò che accadrebbe in caso di decadenza delle misure.

    (109)

    Non appena le misure sono state annullate dalla Corte di giustizia dell'UE e fino a quando le importazioni sono diventate soggette a registrazione, il volume delle importazioni cinesi è aumentato in modo rapido e significativo. La presenza massiccia di queste importazioni a basso prezzo sul mercato dell'Unione ha costretto i produttori dell'Unione a diminuire i prezzi per mantenere la loro posizione in termini di volumi di vendite e di produzione, provocando la conseguente situazione di perdita.

    (110)

    Ciò è stato causato dalle importazioni non soggette a dazio antidumping nel corso di un periodo di soli cinque mesi. Le ripercussioni sulla situazione dell'industria dell'Unione sarebbero chiaramente persino più gravi in caso di decadenza delle misure. In caso di ricomparsa di volumi elevati di importazioni a basso prezzo, il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione rischierebbe con ogni probabilità di risultarne aggravato. I produttori dell'Unione risentirebbero di un calo della produzione come pure dei volumi e dei prezzi delle vendite, con un conseguente aumento delle perdite. Un calcolo della sottoquotazione basato sui dati presentati al punto 4.4.2 (cfr. i considerando 68 e 69), ma senza tener conto dei dazi antidumping, indica un livello di sottoquotazione superiore al 20 %.

    (111)

    Un'associazione europea di operatori commerciali ha sostenuto che l'industria dell'Unione non subirebbe un pregiudizio in caso di abrogazione delle misure, in quanto in futuro sarebbero previsti volumi inferiori di importazioni del prodotto in esame. Tale asserzione si basava sugli elementi indicati di seguito. In primo luogo, sul fatto che il consumo interno di frutta fresca in Cina aumenterebbe in futuro, come pure le esportazioni cinesi di frutta fresca verso la Russia. In secondo luogo, sul fatto che è previsto anche un aumento del consumo interno cinese di conserve di mandarini. In terzo luogo, sul fatto che le statistiche Eurostat dimostrano quanto sopra, poiché esse indicano un calo delle importazioni dei prodotti in esame a partire dalla campagna 2012/2013.

    (112)

    Tali asserzioni andrebbero tuttavia respinte per i motivi indicati di seguito.

    a)

    In primo luogo, anche se è previsto un aumento del consumo sul mercato interno cinese e delle esportazioni cinesi di frutta fresca, si stima che anche la produzione cinese crescerà in misura comparabile, in base ai dati disponibili (12). Si conclude pertanto che la disponibilità di frutta fresca per l'industria conserviera cinese nella campagna 2013/2014 non sarà compromessa in maniera significativa;

    b)

    in secondo luogo, al considerando 44 si è concluso che il consumo interno cinese di conserve di mandarini si attesterebbe a circa 100 000 tonnellate per campagna e nulla indica che questa cifra sia destinata ad aumentare in futuro. Gli autori delle asserzioni non hanno inoltre fornito alcun elemento di prova dell'eventuale aumento del consumo;

    c)

    con riferimento al terzo motivo, è opportuno ricordare che la riduzione delle importazioni del prodotto in esame nella campagna 2012/2013 (il PIR) potrebbe essere adeguatamente spiegata dall'effetto della costituzione di scorte derivante da un afflusso massiccio di importazioni nella campagna 2011/2012 durante i primi cinque mesi successivi all'annullamento delle misure (cfr. il considerando 59).

    (113)

    La stessa associazione europea di operatori commerciali ha inoltre affermato che la disponibilità di maggiori volumi di frutta fresca sul mercato dell'Unione, presumibilmente a causa dell'embargo russo, farebbe diminuire i prezzi di tali prodotti, in modo da consentire all'industria dell'Unione di migliorare ulteriormente la sua competitività.

    (114)

    Tale affermazione è tuttavia puramente speculativa e non è stata suffragata da alcun elemento di prova. Anche se i prezzi delle materie prime potrebbero diminuire in futuro, ciò non è considerato un motivo sufficiente per non porre rimedio agli effetti negativi delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione. Si ritiene in realtà che, senza il mantenimento delle misure, le importazioni oggetto di dumping riprenderebbero in volumi significativi e causerebbero ulteriore pregiudizio per l'industria dell'Unione. Ciò potrebbe impedire all'industria dell'Unione di beneficiare pienamente dell'effetto positivo di un'eventuale futura diminuzione del prezzo delle loro materie prime. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    5.2.   Conclusioni

    (115)

    Per quanto precede, si conclude che in caso di abrogazione delle misure nei confronti delle importazioni dalla Cina il rischio di persistenza del pregiudizio per l'industria dell'Unione sarebbe molto elevato.

    6.   INTERESSE DELL'UNIONE

    6.1.   Introduzione

    (116)

    A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, è stato esaminato se mantenere le misure antidumping attualmente in vigore non vada contro all'interesse generale dell'Unione. Per determinare l'interesse dell'Unione sono stati valutati i vari interessi coinvolti, cioè quelli dell'industria dell'Unione, da un lato, e quelli degli importatori e delle altre parti, dall'altro.

    (117)

    Va ricordato che nell'inchiesta iniziale l'adozione delle misure non è stata considerata contraria all'interesse dell'Unione. Il fatto che la presente inchiesta sia un riesame, che analizza quindi una situazione in cui misure antidumping sono già in vigore, consente di valutare un eventuale impatto negativo indebito delle attuali misure antidumping sulle parti interessate.

    (118)

    Nonostante le conclusioni in merito al rischio che il dumping pregiudizievole persista, si è esaminato se il mantenimento delle misure non sia contrario, nel caso specifico, all'interesse dell'Unione.

    6.2.   Interesse dell'industria dell'Unione

    (119)

    L'industria dell'Unione, composta da cinque produttori in aree rurali della Spagna, ha incrementato la propria quota di mercato e ha potuto aumentare il prezzo del prodotto in esame ad un livello che le ha consentito di riportare l'attività verso un pareggio o un profitto quando, durante il periodo in esame, erano in vigore le misure. I dati relativi al volume della produzione e all'occupazione hanno registrato un miglioramento analogo. In caso di abrogazione delle misure l'industria dell'Unione si troverebbe in una situazione ben più grave, come descritto in precedenza (nel quadro del rischio di reiterazione del pregiudizio), in termini di riduzione dei prezzi di vendita e di ulteriore aumento delle perdite (cfr. il considerando 110). Anche i nuovi investimenti volti a consolidare le società e a migliorarne la competitività sul mercato del prodotto in esame sarebbero ostacolati. Il mantenimento delle misure sarebbe nell'interesse dell'industria dell'Unione e dovrebbe consentirle di sfruttare in maggior misura il proprio potenziale sul mercato dell'Unione grazie al ripristino della concorrenza.

    6.3.   Interesse degli importatori, degli operatori commerciali e dei dettaglianti

    (120)

    Come indicato al considerando 10, dato il numero manifestamente elevato di importatori indipendenti, si è fatto ricorso al campionamento. Gli importatori sono situati principalmente in Germania, ma anche in altri paesi, come ad esempio, ma non solo, Regno Unito, Paesi Bassi o Repubblica ceca.

    (121)

    Due società che hanno importato il prodotto in esame durante il periodo in esame hanno collaborato all'inchiesta. Il commercio aggregato di agrumi conservati di tali parti ha rappresentato il 3,8 % del loro fatturato complessivo. Anche se il commercio di agrumi conservati non è l'attività maggiormente redditizia per questi importatori, si tratta di un componente intrinseco alla loro opzione economica, che consiste nell'offrire una gamma molto ampia di prodotti a determinati clienti (ad esempio catene di supermercati), al fine di ottenere grandi contratti di fornitura in cui prodotti meno redditizi sono compensati dalle vendite di altri prodotti e da economie di scala.

    (122)

    Non sono emerse indicazioni che il mantenimento delle misure possa avere effetti negativi significativi sull'attività dei due importatori. Essi non sono dipendenti da questo prodotto, mentre la catena di approvvigionamento si è adeguata ai costi connessi al dazio antidumping. Inoltre, come risulta dall'inchiesta, le misure non hanno chiuso il mercato dell'Unione agli esportatori cinesi, poiché il prodotto in esame è stato importato in quantitativi significativi durante il periodo in esame nonostante l'esistenza delle misure.

    (123)

    Un altro importatore ha affermato che i dazi antidumping incidono negativamente sulla sua attività di commercio di agrumi conservati. In considerazione della mancanza di dati verificabili forniti dall'importatore in questione, si ritiene che l'effetto negativo che il mantenimento delle misure antidumping può determinare per queste parti non sorpasserebbe l'effetto positivo delle misure sull'industria dell'Unione.

    (124)

    Alcune parti hanno sottolineato la carenza di capacità di produzione dell'industria dell'Unione. Va osservato che l'abolizione dei dazi potrebbe determinare una situazione in cui la fonte di approvvigionamento alternativa sarebbe costretta a cessare la propria attività, lasciando agli importatori una sola fonte di approvvigionamento (le importazioni dalla Cina). Si ricorda però che le catene di supermercati e i dettaglianti attribuiscono valore al mantenimento della sicurezza degli approvvigionamenti per le loro attività. In effetti, uno di essi si è dichiarato a favore del mantenimento delle misure per garantire la concorrenza e almeno due fonti di approvvigionamento. Inoltre l'industria dell'Unione, che è ancora lungi dal raggiungere un soddisfacente livello di utilizzo degli impianti, è in grado di servire ulteriormente il mercato dell'Unione in condizioni di ripristino della concorrenza. Il fatto che l'industria dell'Unione attualmente non soddisfi il 100 % del fabbisogno dell'Unione non può giustificare pratiche commerciali sleali da parte degli esportatori cinesi né la soppressione delle misure nel caso di specie.

    (125)

    Un'associazione europea di operatori commerciali ha affermato che il mantenimento delle misure limiterebbe indebitamente il normale svolgimento delle attività dei suoi soci, dal momento che una parte significativa di queste è correlata al commercio del prodotto in esame. A tale riguardo è opportuno notare che lo scopo dei dazi antidumping è di porre rimedio a pratiche commerciali sleali, ossia a pratiche di dumping, e non di limitare le attività. Si ricorda che la Commissione è giunta alla conclusione che il mantenimento del rimedio era ancora necessario nel caso di specie.

    6.4.   Interesse degli utilizzatori

    (126)

    Ai fini dell'analisi, gli utilizzatori sono stati divisi in due categorie: da un lato i nuclei familiari e, dall'altro lato, gli utilizzatori professionali/industriali attivi in settori come la produzione di bevande, confetture, iogurt, o prodotti da forno o la ristorazione.

    (127)

    Nessuna delle parti rientranti in una di queste categorie o che ne rappresenti gli interessi si è manifestata o ha collaborato in alcun modo all'inchiesta.

    (128)

    Un importatore ha sostenuto che i dazi antidumping istituiti sul prodotto in esame avrebbero effetti anticoncorrenziali e pertanto non sarebbero nell'interesse dei consumatori dell'Unione. Non sono state presentate prove a sostegno di tale affermazione.

    (129)

    Dato lo scarso peso che il prodotto in esame potrebbe avere sul bilancio di una famiglia media nell'Unione, non vi è alcuna prova che un eventuale aumento dei prezzi al consumo, derivante dal mantenimento delle misure, possa prevalere sull'effetto positivo per l'industria dell'Unione.

    (130)

    Anche se è innegabile che il mantenimento dei dazi può in astratto incidere negativamente su alcuni utilizzatori professionali/industriali in termini di margini ridotti, non vi è alcuna prova che i costi derivanti dal prodotto in esame (rispetto al totale delle loro spese) siano significativi. L'eventuale impatto negativo su questa categoria di utilizzatori derivante dal mantenimento delle misure non sarebbe quindi sproporzionato.

    6.5.   Interesse dei fornitori

    (131)

    Sia i singoli fornitori di frutta fresca dell'industria dell'Unione che una loro associazione hanno dichiarato che le misure sono nel loro interesse e avrebbero effetti positivi anche in termini di nuovi investimenti e posti di lavoro. La frutta venduta ai produttori dell'Unione è un'importante fonte complementare di reddito per i fornitori in assenza di cui possono verificarsi gravi perturbazioni nel settore dell'agricoltura nelle regioni spagnole interessate. Si stima che il numero dei soci delle cooperative interessate sarebbe superiore a 2 000 nella sola regione di Valencia. In relazione ai posti di lavoro stagionali coinvolti, legati tra l'altro alla raccolta, al trasporto e al magazzinaggio della frutta, si stima che almeno 2 500 sarebbero interessati nella regione di Valencia e Murcia insieme.

    (132)

    Dai dati forniti dall'associazione dei fornitori spagnoli emerge che se le importazioni cinesi supereranno le 60 000 tonnellate, evento già verificatosi due volte durante l'inchiesta iniziale, i fornitori dovranno probabilmente far fronte ad una situazione in cui non saranno più in grado di vendere l'intero volume di satsuma destinati all'industria conserviera dell'Unione.

    (133)

    Un'associazione europea di operatori commerciali ha sostenuto che i fornitori potrebbero attendersi sovvenzioni per smaltire i quantitativi di frutta che non hanno potuto essere esportati verso la Russia a causa dell'embargo. Tuttavia l'associazione non ha presentato elementi di prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre le sovvenzioni, se presenti, sarebbero state disponibili solo per la frutta invenduta destinata all'esportazione verso la Russia, ma non per quella che non era stata venduta all'industria dell'Unione a causa del pregiudizio causato dal prodotto in esame dopo la scadenza delle misure. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    6.6.   Conclusioni

    (134)

    L'inchiesta ha dimostrato che le misure antidumping vigenti non hanno chiuso il mercato dell'Unione alle importazioni cinesi e hanno contribuito alla ripresa dell'industria dell'Unione. Poiché tale processo di ripresa è ancora in corso, il mantenimento delle misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione. In caso di decadenza delle misure, tale processo di ripresa si arresterebbe, livelli redditizi dei prezzi sarebbero fuori portata e l'industria dell'Unione continuerebbe a subire perdite elevate. Inoltre sarebbe messa in pericolo una fonte complementare di entrate per i soci di numerose cooperative e i lavoratori stagionali in varie zone rurali in cui esistono poche alternative occupazionali.

    (135)

    Dai dati disponibili, le misure esistenti non sembrano avere avuto alcun effetto negativo di rilievo sulla situazione economica degli importatori dell'Unione che hanno collaborato all'inchiesta. Alla luce dei dati disponibili, nemmeno l'impatto delle misure su altre parti che si sono manifestate o su importatori, operatori commerciali, utilizzatori e dettaglianti può essere considerato sostanziale. Gli eventuali aumenti dei prezzi derivanti dal mantenimento delle misure antidumping non sembrano sproporzionati rispetto al beneficio arrecato all'industria dell'Unione dall'eliminazione della distorsione del commercio causata dalle importazioni oggetto di dumping.

    (136)

    Tenuto conto di tutti i fattori illustrati ai precedenti considerando, si conclude che non esistono motivi validi per non mantenere in vigore le attuali misure antidumping.

    7.   MISURE ANTIDUMPING

    (137)

    Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si ritiene opportuno mantenere le misure attualmente in vigore. È stato inoltre concesso loro un periodo di tempo successivamente a tale comunicazione entro il quale poter presentare osservazioni al riguardo. Le informazioni e le osservazioni, se giustificate, sono state prese nella dovuta considerazione.

    (138)

    Ne consegue che, come previsto all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, le misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di agrumi originari della Cina dovrebbero essere mantenute per un periodo supplementare di cinque anni.

    (139)

    Alcune parti hanno sostenuto che le misure che prevedono un elemento quantitativo (un sistema di quote) sono preferibili alle misure antidumping. Questa argomentazione non può essere accolta poiché secondo il regolamento di base una forma di misure non può essere modificata nel corso di un'inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Tale argomentazione non può nemmeno pregiudicare le conclusioni nel quadro della presente inchiesta, in base alle quali i requisiti per il mantenimento delle misure antidumping sono soddisfatti.

    (140)

    Una società può chiedere l'applicazione di queste aliquote individuali del dazio antidumping se essa dovesse modificare in seguito la propria ragione sociale. La richiesta deve essere rivolta alla Commissione (13) e contenere tutte le informazioni utili al fine di dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa. Se la modifica della ragione sociale non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell'aliquota di dazio applicabile alla stessa, un avviso relativo alla modifica della ragione sociale sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    (141)

    Il comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, non ha espresso alcun parere,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di mandarini, compresi tangerini e satsuma (o sazuma), clementine, wilking e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, senza alcole aggiunto, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, quali definiti alla voce 2008 della NC, attualmente classificati con i codici NC 2008 30 55, 2008 30 75 ed ex 2008 30 90 (codici TARIC 2008309061, 2008309063, 2008309065, 2008309067, 2008309069) e originari della Repubblica popolare cinese.

    2.   L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile ai prodotti descritti al paragrafo 1 e fabbricati dalle società di seguito elencate è la seguente:

    Società

    EUR/tonnellata di peso netto del prodotto

    Codice addizionale TARIC

    Yichang Rosen Foods Co., Ltd., Yichang, Zhejiang

    531,2

    A886

    Zhejiang Taizhou Yiguan Food Co. Ltd  (14), Huangyan, Zhejiang

    361,4

    A887

    Zhejiang Xinshiji Foods Co., Ltd, Sanmen, Zhejiang e il suo produttore collegato Hubei Xinshiji Foods Co., Ltd, Dangyang City, Hubei Province

    490,7

    A888

    Produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta, non inclusi nel campione, figuranti nell'allegato

    499,6

    A889

    Tutte le altre società

    531,2

    A999

    Articolo 2

    1.   Qualora le merci siano state danneggiate prima dell'immissione in libera pratica e, di conseguenza, il prezzo effettivamente pagato o pagabile sia ripartito proporzionalmente ai fini della determinazione del valore in dogana, ai sensi dell'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (15), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'articolo 1, è ridotto di una percentuale corrispondente alla ripartizione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.

    2.   Salvo diverse disposizioni, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 3

    L'articolo 1, paragrafo 2, può essere modificato aggiungendo un nuovo produttore esportatore alle società che hanno collaborato non incluse nel campione e pertanto soggette ad un'aliquota media ponderata del dazio pari a 499,6 EUR/tonnellata di peso netto del prodotto, qualora un nuovo produttore esportatore della Repubblica popolare cinese fornisca alla Commissione elementi sufficienti a dimostrare che:

    a)

    non ha esportato nell'Unione il prodotto descritto all'articolo 1, paragrafo 1, durante il periodo dell'inchiesta di riesame (dal 1o ottobre 2012 al 30 settembre 2013) e durante il periodo dell'inchiesta iniziale (dal 1o ottobre 2006 al 30 settembre 2007);

    b)

    non è collegato a nessuno dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese soggetti alle misure istituite dal presente regolamento, e

    c)

    successivamente al termine del periodo dell'inchiesta di riesame, ha effettivamente esportato il prodotto in esame verso l'Unione o ha assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo nell'Unione.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2014

    Per la Commissione

    Il presidente

    Jean-Claude JUNKER


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1355/2008 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 350 del 30.12.2008, pag. 35).

    (3)  Sentenza della Corte di giustizia dell'UE del 22 marzo 2012 nella causa C-338/10, Grünwald Logistik Service GmbH (GLS) contro Hauptzollamt Hamburg-Stadt.

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 158/2013 del Consiglio, del 18 febbraio 2013, che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini ecc.) originari della Repubblica popolare cinese (GU L 49 del 22.2.2013, pag. 29).

    (5)  GU C 94 del 3.4.2013, pag. 9.

    (6)  GU C 310 del 25.10.2013, pag. 9.

    (7)  United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service Citrus: World Markets and Trade, gennaio 2013. Consultabile al seguente indirizzo: http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/fas/citruswm//2010s/2013/citruswm-01-24-2013.pdf

    (8)  «Will plastic cups boost Chinese mandarin consumption», Foodnews, 26 luglio 2013: https://www.agra-net.net/agra/foodnews/canned/canned-fruit/mandarins/will-plastic-cups-boost-chinese-mandarin-consumption--1.htm

    (9)  Come sopra; FSA/USDA Gain Reports on citrus for 2008-2013 (consultabile al seguente indirizzo: http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx); Banca dati delle statistiche doganali cinesi fornita da Goodwill China Business Information Limited.

    (10)  GU L 169 del 29.6.2012, pag. 50.

    (11)  Cfr. la nota a piè di pagina 9.

    (12)  FSA/USDA Gain Reports on citrus del 13.12.2013 (consultabile al seguente indirizzo: http://gain.fas.usda.gov/Pages/Default.aspx

    (13)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, Direzione H, rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

    (14)  GU C 264 del 13.9.2013, pag. 20 (modifica della ragione sociale).

    (15)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).


    ALLEGATO

    Produttori esportatori che hanno collaborato non inclusi nel campione

     

    Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

     

    Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo

     

    Yichang Jiayuan Foodstuffs Co., Ltd, Yichang, Hubei

     

    Ninghai Dongda Foodstuff Co., Ltd, Ningbo, Zhejiang

     

    Huangyan No 2 Canned Food Factory, Huangyan, Zhejiang

     

    Zhejiang Xinchang Best Foods Co., Ltd, Xinchang, Zhejiang

     

    Toyoshima Share Yidu Foods Co., Ltd, Yidu, Hubei

     

    Guangxi Guiguo Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

     

    Zhejiang Juda Industry Co., Ltd, Quzhou, Zhejiang

     

    Zhejiang Iceman Group Co., Ltd, Jinhua, Zhejiang

     

    Ningbo Guosheng Foods Co., Ltd, Ninghai

     

    Yi Chang Yin He Food Co., Ltd, Yidu, Hubei

     

    Yongzhou Quanhui Canned Food Co., Ltd, Yongzhou, Hunan

     

    Ningbo Orient Jiuzhou Food Trade & Industry Co., Ltd, Yinzhou, Ningbo

     

    Guangxi Guilin Huangguan Food Co., Ltd, Guilin, Guangxi

     

    Ningbo Wuzhouxing Group Co., Ltd, Mingzhou, Ningbo


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