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Document 32012R0833

Regolamento (UE) n. 833/2012 della Commissione, del 17 settembre 2012 , che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

GU L 251 del 18.9.2012, p. 29–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/03/2013: This act has been changed. Current consolidated version: 19/09/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/833/oj

18.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 251/29


REGOLAMENTO (UE) N. 833/2012 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 2012

che istituisce un dazio antidumping provvisorio relativo alle importazioni di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) ("il regolamento di base"), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione del Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDIMENTO

1.   Apertura

(1)

Il 20 dicembre 2011, la Commissione europea (la "Commissione") ha comunicato mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) ("Avviso di apertura"), l'apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni nell'Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli originari della Repubblica popolare cinese ("RPC").

(2)

Il procedimento è stato avviato sulla base di una denuncia presentata il 9 novembre 2011 dall'Associazione europea dei metalli (Eurométaux) ("il denunziante") a nome di produttori che rappresentano una quota considerevole, in questo caso più del 50 %, della produzione totale di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli dell'Unione. La denuncia conteneva elementi di prova prima facie relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e del grave pregiudizio che ne consegue, ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di un'inchiesta.

2.   Parti interessate dal procedimento

(3)

La Commissione ha comunicato ufficialmente l'apertura del procedimento al denunziante, ad altri produttori noti dell'Unione, ai produttori esportatori della RPC, ai produttori del paese analogo, agli importatori, ai distributori, ad altre parti notoriamente interessate e ai rappresentanti della RPC. Le parti interessate hanno avuto la possibilità comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(4)

Il denunziante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della RPC, gli importatori e i distributori hanno reso note le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per essere sentite.

(5)

Considerato l'elevato numero di produttori dell'Unione, di importatori e di produttori esportatori nell'avviso di apertura – conformemente all'articolo 17 del regolamento di base – è stata presa in considerazione l'ipotesi di ricorrere al campionamento.

(6)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, per selezionare il campione, è stato chiesto agli importatori e produttori esportatori di farsi conoscere dalla Commissione e di fornire, come specificato nell'avviso di apertura, informazioni di base sulle loro attività collegate al prodotto in questione (come definito nella successiva sezione 3) durante il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011.

(7)

Per quanto riguarda i produttori dell'Unione, la Commissione ha comunicato nell'avviso di apertura di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione a partire dalle informazioni ricevute dai produttori dell'Unione che hanno collaborato prima dell'inizio dell'inchiesta. Tale campione era costituito dalle quattro imprese o gruppi di imprese noti più grandi dell'Unione.

(8)

Come chiarito al considerando (24), solo due importatori non collegati hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di costituire parte di un campione. Pertanto, considerato il limitato numero di importatori che hanno collaborato, si è ritenuto che non fosse più necessario procedere al campionamento. Una terza impresa importatrice ha inviato osservazioni senza fornire una risposta al questionario.

(9)

Come chiarito al considerando (26), 14 produttori esportatori cinesi hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di costituire parte di un campione. A partire dalle informazioni inviate da queste parti, la Commissione ha selezionato un campione formato da quattro produttori esportatori con il maggior volume di esportazioni nell'Unione.

(10)

Per consentire ai produttori esportatori della RPC di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (d'ora in poi "TEM") o un trattamento individuale (d'ora in poi "TI"), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari a tutti i produttori esportatori cinesi notoriamente interessati e alle autorità della RPC. Due imprese hanno richiesto il TEM, una delle quali formava parte del campione selezionato e l'altra no. Sono state ricevute richieste di TI dalle imprese inserite nel campione e dall'impresa che ha richiesto il TEM ma non costituiva parte del campione.

(11)

La Commissione ha inviato questionari a tutti i produttori esportatori che si erano fatti conoscere entro i termini stabiliti dall'avviso di apertura, vale a dire le quattro imprese inserite nel campione e tutte le altre imprese, al fine di consentire loro di richiedere un esame individuale. Sono stati inoltre inviati questionari ad altre parti notoriamente interessate, vale a dire i quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione, gli importatori dell'Unione che hanno accettato di collaborare, gli utenti e un'associazione di consumatori.

(12)

Sono state ricevute risposte dai tre produttori esportatori cinesi inseriti nel campione, dai quattro produttori dell'Unione inseriti nel campione e da due importatori non collegati. Anche sei rivenditori al dettaglio hanno risposto al questionario destinato agli utenti.

(13)

La Commissione non ha ricevuto nessuna richiesta di esame individuale conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base.

(14)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate viste di verifica presso le sedi delle seguenti società:

 

Produttori dell'Unione

CUKI Cofresco SPA, Volpiano (TO), Italia;

Fora Folienfabrik GmbH, Radolfzell, Germania;

ITS BV, Apeldoorn, Paesi Bassi;

SPHERE Group, Paris, Francia.

 

Produttori esportatori della RPC

CeDo Shanghai Co. Ltd., Shanghai;

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd., Ningbo;

Ningbo Times Co. Ltd., Ningbo;

Shanghai Blue Diamond Co. Ltd., Shanghai.

 

Importatore collegato dell'Unione

CeDo Limited, Telford, Regno Unito

 

Produttore della Turchia (paese analogo)

Sedat Tahir Ltd., Ankara

(15)

Al fine di raccogliere informazioni sul costo della principale materia prima indiretta nella produzione di fogli di alluminio, vale a dire l'alluminio primario, sono state richieste informazioni dal Shanghai Futures Exchange ("SHFE" o "Exchange"), la principale piattaforma commerciale di alluminio in Cina. Sono state inoltre richieste informazioni sui mercati e i prezzi mondiali al London Metal Exchange ("LME"), che è stato anche visitato direttamente. Lo SHFE ha comunicato alcune informazioni per iscritto in risposta alla richiesta della Commissione. La Commissione ha inoltre proposto una visita di informazione all'SHFE che è stata inizialmente accettata, anche se successivamente l'SHFE ha ritenuto che fosse necessaria l'autorizzazione del governo cinese per effettuare tale visita. D'altro canto, le autorità cinesi hanno negato che fosse necessaria tale autorizzazione. Alla fine l'SHFE ha cambiato opinione in merito alla sua accettazione iniziale e ha deciso di non accettare la visita.

(16)

È stata effettuata una visita di informazione al Shanghai Metals Markets ("SMM"), un editore di Shanghai che offre informazioni sui prezzi.

3.   Periodo dell'inchiesta

(17)

L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo dal 1o ottobre 2010 al 30 settembre 2011 (d'ora in poi il "periodo di inchiesta" o "PI"). L'esame delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2008 e la fine del PI ("periodo considerato").

B.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1.   Prodotto in esame

(18)

Il prodotto in esame è rappresentato da fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg ("il prodotto in esame" o "fogli di alluminio in rotoli"), attualmente classificabile ai codici CN ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10.

(19)

Il prodotto in esame viene utilizzato generalmente come prodotto di consumo per imballaggi e altre applicazioni interne o nel settore della ristorazione. La definizione del prodotto non è stata contestata.

2.   Prodotto simile

(20)

L'inchiesta ha evidenziato che i fogli di alluminio in rotoli fabbricati ed esportati dalla RPC, i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti nell'Unione per i produttori dell'Unione e i fogli di alluminio in rotoli fabbricati e venduti in Turchia (paese analogo) dal produttore turco che ha collaborato hanno le stesse caratteristiche fisiche e tecniche di base e le stesse utilizzazioni di base, per cui si considera che sono simili conformemente a quanto stabilito all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C.   CAMPIONAMENTO

1.   Campionamento dei produttori dell'unione

(21)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori dell'Unione, nell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al campionamento per determinare il pregiudizio conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(22)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha comunicato di aver selezionato provvisoriamente un campione di produttori dell'Unione. Questo campione era composto dalle quattro maggiori imprese (gruppi di imprese) scelte tra i più di 30 produttori dell'Unione noti che fabbricavano il prodotto simile prima dell'avvio dell'inchiesta. Il campione è stato selezionato in funzione del volume di vendite dei produttori, delle loro dimensioni e della loro ubicazione geografica nell'Unione; il campione proposto rappresentava il 44 % della produzione totale stimata dell'Unione durante il PI. Le parti interessate sono state invitate a consultare il fascicolo e a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura. Dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione di osservazioni, una parte interessata ha sostenuto che il campione avrebbe dovuto comprendere un produttore del Regno Unito. A tale riguardo, si osserva che il campione comprendeva effettivamente un'impresa produttrice del Regno Unito (che forma parte del gruppo Sphere). Nessun altra parte interessata ha presentato obiezioni al campione definitivo, che è stato pertanto confermato.

2.   Campionamento di importatori non collegati

(23)

Considerato il numero potenzialmente elevato di importatori coinvolti nel procedimento, nell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al campionamento di importatori conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(24)

Solo due importatori non collegati hanno inviato le informazioni richieste e hanno accettato di collaborare. Non è stato pertanto ritenuto necessario procedere al campionamento.

3.   Campionamento dei produttori esportatori

(25)

Considerato il numero manifestamente elevato di produttori esportatori, nell'avviso di apertura si è stabilito di ricorrere al campionamento per determinare il dumping conformemente all'articolo 17 del regolamento di base.

(26)

Un totale di 14 produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di fare parte del campione. Queste imprese esportavano circa 7.800 tonnellate, vale a dire circa il 60 % delle esportazioni cinesi nel mercato dell'UE durante il PI. In base alle informazioni ricevute da queste parti interessate, la Commissione ha selezionato un campione di quattro produttori esportatori col massimo volume rappresentativo in termini di produzione, vendite e esportazioni atto ad essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Una delle imprese inserite nel campione ha deciso successivamente di non collaborare e un'altra ha comunicato alla Commissione che le informazioni che aveva inviato tramite il formulario di campionamento erano erronee. Sulla base di queste nuove informazioni si è deciso di escludere quest'impresa dal campione. La Commissione ha invitato altre due imprese a far parte del campione. I produttori esportatori che hanno collaborato, la rappresentanza della RPC presso l'UE e il denunziante sono stati consultati in merito alla composizione finale del campione. Nessuna parte interessata si è opposta a questa selezione. Successivamente, una delle imprese recentemente inserite nel campione ha ritirato la sua collaborazione. Il campione definitivo comprendeva pertanto tre produttori esportatori della RPC comprendenti circa il 30 % delle importazioni del prodotto in esame nell'Unione durante il PI, nonché il 50 % del volume di vendita dei 14 produttori esportatori che hanno fornito dati per il campionamento.

D.   DUMPING

1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato e trattamento individuale

1.1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)

(27)

Conformemente a quanto disposto all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 del predetto articolo per quei produttori esportatori per i quali sia stata accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento.

(28)

Due società, CeDo Shanghai Co. Ltd.("CeDo Shanghai") e Shanghai Blue Diamond Co. Ltd. ("Blue Diamond"), hanno presentato richiesta per il TEM. Come precedentemente chiarito, solo CeDo Shanghai è stata selezionata per costituire parte del campione, mentre l'altra società è stata esclusa. Tuttavia, in base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-249/10 Ρ Brosmann Footwear (HK) e altri/Consiglio dell'Unione europea, si è deciso di esaminare tutti i formulari di richiesta del TEM ricevuti entro i termini, vale a dire le richieste delle due imprese sopra menzionate.

(29)

Le richieste di concessione del TEM sono state analizzate con riferimento ai cinque criteri stabiliti nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. Brevemente, e solo per comodità di riferimento, si riportano si seguito in forma sintetica i criteri che le imprese richiedenti il TEM devono dimostrare di rispettare:

le decisioni delle imprese in materia di politica commerciale e di costi sono prese in risposta a tendenze del mercato e senza ingerenze di rilievo da parte dello Stato;

i documenti contabili delle imprese sono soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità, e sono di applicazione in ogni caso;

non vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato;

le leggi in materia fallimentare e di proprietà garantiscono la certezza del diritto e la stabilità; e

le conversioni del tasso di cambio vengono effettuate ai tassi di mercato.

(30)

Sono state effettuate verifiche in situ nei locali di queste imprese in rapporto alle richieste di TEM.

(31)

È stato negato alle due imprese il TEM con riferimento al 1o criterio menzionato nell'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), sulla base di prove che indicavano una distorsione del prezzo della materia prima di base, l'alluminio. Analoghe distorsioni sono state riscontrate nel prezzo della materia prima intermedia, i fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni, come sarà chiarito in seguito.

1.1.1.   Conclusioni per tutte le industrie in rapporto al criterio 1: decisioni delle imprese e costi dei principali fattori di produzione

(32)

I fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni vengono prodotti mediante un semplice processo di riavvolgimento, taglio e imballaggio dei fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni per trasformarli in piccoli rotoli. La principale materia prima per la produzione di fogli di alluminio è l'alluminio primario. Quest'ultimo rappresenta circa il 60-70 % dei costi di produzione del prodotto oggetto della presente inchiesta e costituisce pertanto il principale elemento di costo della sua produzione. Tutto ciò si riflette nella pratica seguita in tutta l'industria di indicare sia i prezzi di acquisto, sia i prezzi di vendita dei fogli di alluminio sulla base di un prezzo di riferimento per l'alluminio primario (lingotto di alluminio), cui si aggiunge una tassa di produzione / trasformazione. Le imprese che hanno richiesto il TEM avevano infatti acquistato fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni sulla base di contratti di acquisto nei quali il prezzo dei fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni è stabilito in rapporto ai prezzi dell'alluminio primario pubblicati nel SMM, una fornitura di informazioni sui prezzi dei vari metalli, che indica questi prezzi a partire dai prezzi già pronti negoziati nella zona di Shanghai. La pubblicazione SMM è molto rappresentativa dei prezzi interni dell'alluminio. Questi prezzi seguono molto da vicino i prezzi quotati nell'SHFE, dove avviene la maggior parte delle transazioni della RPC.

(33)

Il riferimento mondiale per il prezzo dell'alluminio primario, che è il prodotto di base, è la sua quotazione nell'LME. Il prezzo dell'alluminio nel mercato interno della RPC differisce significativamente dai prezzi dell'LME. Come risulta dal grafico seguente, la differenza di prezzo tra LME e l'SHFE durante il periodo di inchiesta oscillava da +500 a -90 USD/tonnellata. Durante il periodo d'inchiesta, il prezzo quotato nell'LME è stato, su una base media mensile, più del 9 % superiore a quello dell'SHFE (prezzo netto), e questa differenza è arrivata sino al +23 % alla metà del periodo. È inoltre opportuno sottolineare che, durante l'ultima parte del PI, quando i prezzi mondiali stavano calando in seguito ad una contrazione della domanda del mercato, si è osservata la tendenza opposta nei prezzi dell'SHFE (con prezzi sino al 3 % superiori a quelli dell'LME), circostanza che dimostra ulteriormente le distorsioni di prezzo che si producono in questo mercato.

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(34)

Si ritiene che questa importante divergenza di prezzo dell'alluminio primario rispetto al resto del mondo sia dovuta a una combinazione di una serie di fattori che hanno la loro origine nello Stato, nonché in una significativa interferenza dello Stato stesso nel mercato interno mediante una serie di strumenti. Questa influenza statale ha avuto come risultato la creazione e l'esistenza di un mercato interno alquanto isolato per l'alluminio primario in Cina, isolato dalle forze di mercato.

(35)

In primo luogo, l'SHFE è controllato dalla Commissione regolatrice di valori della Cina (China Securities Regulatory Commission, "CSRC"). L'SHFE svolge le sue funzioni conformemente al regolamento sulla gestione del commercio dei Futures e le misure per la gestione dei mercati di Futures e dei relativi statuti. Alcune di queste norme imposte dallo stato e che disciplinano il funzionamento dell'SHFE contribuiscono a che esso abbia una bassa volatilità e prezzi distorti, influendo sulle tendenze dei prezzi: le fluttuazioni quotidiane dei prezzi sono limitate al 4 % al di sopra o al di sotto del prezzo di liquidazione del giorno precedente la negoziazione, le operazioni di scambio avvengono a bassa frequenza (sino al giorno 15 di ciascun mese), i contratti di futures sono limitati ad una durata non superiore a 12 mesi, gli interessi aperti degli operatori si limitano ad una determinata quantità e la speculazione sui prezzi è limitata.

(36)

La legislazione cinese limita l'accesso all'SHFE agli operatori cinesi, che devono inoltre ottenere una autorizzazione dalla CSRC per potervi operare. I rappresentanti nel mercato dei membri dell'SHFE possono realizzare transazioni solo su loro richiesta, non possono accettare ordini da altre organizzazioni e non possono operare per conto proprio. Le consegne dirette possono essere realizzate solo in un magazzino autorizzato all'interno della Cina, contrariamente ai mercati internazionali, nei quali la consegna può essere effettuata in tutto il mondo. Si tratta inoltre di una piattaforma solo per operazioni fisiche (non si vendono derivati), e ciò isola completamente i mercati cinesi dell'alluminio. Di conseguenza, è praticamente impossibile un arbitraggio con l'LME o altri mercati e l'SHFE opera in modo isolato rispetto ai mercati mondiali. Non è quindi possibile effettuare una equiparazione di questi mercati.

(37)

In secondo luogo, lo Stato interferisce nei meccanismi di fissazione dei prezzi dell'SHFE per la sua posizione sia come venditore di alluminio primario che come compratore attraverso l'Ufficio di riserva statale e altri organismi dello Stato. Ad esempio, il governo cinese ha promulgato alla fine del 2008 un pacchetto di stimolo destinato a limitare gli effetti della crisi economica, che comprendeva un programma destinato a far sì che l'ufficio di riserva statale acquistasse alluminio dalle fonderie al fine di sostenere le loro operazioni incrementando artificialmente la domanda interna in un momento in cui la crisi finanziaria ed economica aveva ridotto la domanda globale. Tali acquisti decisi dallo Stato hanno distorto significativamente i prezzi durante la prima metà del 2009. È interessante rilevare a tale proposito che, alla fine del periodo di inchiesta, i prezzi del mercato interno cinese si sono orientati in una direzione opposta ai prezzi dei mercati mondiali.

(38)

Lo Stato cinese ha descritto la sua politica d'interferenza nel settore dell'alluminio nel suo 12o piano quinquennale di sviluppo dell'alluminio (2011-15). In questo piano si afferma che "si adegueranno le imposte e gli sgravi fiscali delle esportazioni nonché altri strumenti economici e si controllerà strettamente il volume totale dell'espansione e le esportazioni di prodotti primari". Ciò significa in pratica che esiste una combinazione di regimi fiscali specifici destinati a promuovere l'industria dell'alluminio. Questi strumenti scoraggiano l'esportazione di alluminio primario dalla RPC mentre incoraggiano le importazioni e la fabbricazione di prodotti trasformati (come il prodotto in esame) che incorporano alluminio sia per il mercato interno che per il mercato dell'esportazione.

(39)

Questo piano è la continuazione della politica vigente durante molti anni nei piani precedenti. Questi piani sono stati inoltre applicati per molti anni e durante il PI sussistevano varie misure di attuazione che descriviamo di seguito. Tali misure sono:

1)

un dazio all'esportazione del 17 % per l'alluminio primario e i rottami d'alluminio (rispetto ad un dazio dello 0 % per i fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni);

2)

un rimborso dell'IVA dello 0 % per l'alluminio primario (rispetto al rimborso del 15 % per i fogli di alluminio dal giugno 2009);

3)

l'eliminazione del dazio d'importazione del 5 % per il metallo.

(40)

Lo Stato utilizza pertanto la combinazione di questi strumenti per limitare le esportazioni di alluminio primario e ciò provoca a sua volta un aumento dell'offerta nazionale e provoca una riduzione del prezzo nel mercato interno.

(41)

Gran parte delle fonderie di alluminio cinesi sono di proprietà statale. I vari piani industriali che influiscono chiaramente sulla capacità di produzione dell'alluminio e la stessa produzione, attualmente in particolare il 12o piano quinquennale (2011-2015) per l'industria dell'alluminio, incoraggiano lo sviluppo strategico di prodotti di trasformazione complessa dell'alluminio e incentivano l'industria di produzione dell'alluminio a continuare ad ampliare la catena industriale.

(42)

Di conseguenza le misure adottate dallo Stato cinese sopra descritte sono state considerate una prova dell'interferenza dello Stato che sottende le decisioni delle imprese per quanto riguarda l'acquisizione di materie prime e i relativi costi di produzione. Di fatto, l'attuale sistema cinese di alti dazi all'esportazione e mancato rimborso dell'IVA per l'esportazione di alluminio primario, combinato con l'assenza di imposte alle esportazioni e il rimborso parziale dell'IVA per le esportazioni di prodotti di alluminio trasformati come il prodotto in esame, nonché l'interferenza dello Stato nella fissazione dei prezzi nell'SHFE, hanno generato essenzialmente una situazione nella quale i prezzi dell'alluminio primario cinese e i prezzi dei prodotti di alluminio trasformati (che sono utilizzati anche come materia prima nella produzione di altri prodotti di alluminio) sono conseguenza di un intervento dello Stato che è indipendente dalle fluttuazioni dei prezzi nei mercati internazionali. Ciò ha un'influenza diretta nelle decisioni delle imprese al momento di acquistare materie prime di alluminio trasformate. I prezzi dell'alluminio sono sempre stati distorti e, eccettuato un periodo di tempo molto limitato durante il quale, come sopra indicato, sembra che abbiano prevalso altre priorità statali a loro volta fonte di distorsioni, ciò ha garantito un vantaggio ingiusto ai produttori cinesi di fogli di alluminio.

(43)

Se si tiene conto che l'alluminio primario rappresenta circa il 60 % del costo di produzione dei fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni, questa differenza si traduce in un significativo ingiusto vantaggio in termini di costi per i produttori cinesi che, nel caso di un prodotto di base come i fogli di alluminio in rotoli di piccole dimensioni, risulta decisivo.

(44)

CeDo Shanghai ha contestato le conclusioni della Commissione che le erano state comunicate. In primo luogo, ha affermato che alcune delle conclusioni della Commissione erano erronee e incoerenti e che ciò influenzava negativamente le conclusioni globali in merito alle decisioni delle imprese in Cina. In concreto, ha segnalato che l'accesso all'SHFE non è limitato ai cittadini cinesi dal momento che è possibile aprire conti con intermediari autorizzati ad operare nell'SHFE. In generale, l'impresa non poneva in discussione il fatto che esistono operazioni controllate dallo Stato cinese ma riteneva che l'obiettivo di tale operazioni controllate non fosse di distorcere i prezzi e garantire una bassa volatilità del mercato, ma di evitare la speculazione e i possibili errori nel corso delle transazioni. In secondo luogo, l'impresa ha affermato che vi sono state variazioni di prezzo alquanto limitate e scarti tra l'SHFE e LME durante il PI, compreso un periodo durante il quale i prezzi nella RPC sono stati anche superiori a quelli del resto del mondo. Di conseguenza, i vantaggi in termini di costi per i produttori cinesi che si sono potuti avere grazie ad alcuni prezzi inferiori sono minimi o addirittura inesistenti. Ha spiegato inoltre che il fatto che i prezzo abbiano avuto una tendenza divergente alla fine del PI era a sua volta dovuto al fatto che l'economia cinese era ancora in espansione alla fine del 2011 e non era il risultato di distorsioni provocate dallo Stato. Ha affermato da ultimo che i meccanismi o procedimenti sopra indicati non avevano alcun impatto materiale nelle decisioni dell'impresa per quanto riguarda i suoi costi e le sue politiche di fissazione dei prezzi.

(45)

Le affermazioni dell'impresa non contraddicono la conclusione della Commissione per quanto riguarda la circostanza che solo gli operatori cinesi sono autorizzati ad operare in questo mercato. Quanto allo scopo e all'obiettivo delle azioni dello Stato, le affermazioni dell'impresa sono solo ipotetiche e non è stato finora fornito alcun elemento di prova. Inoltre, il motivo per il quale tali regolamentazioni e limitazioni sono state poste in essere è irrilevante, dal momento che ciò che importa è il loro effetto globale di creazione di un mercato nazionale isolato per l'alluminio, in cui le tendenze dei prezzi non seguono quelle dei mercati mondiali. A tale riguardo si osserva inoltre che, nel momento in cui questo elemento è stato comunicato, le autorità cinesi non hanno fatto alcuna osservazione a riguardo. Secondo le conclusioni esposte nel considerando (43), la distorsione del mercato cinese dell'alluminio (una differenza di prezzi di almeno il 9% durante il PI) è sufficientemente significativa per generare un vantaggio in termini di costi significativo e ingiusto per i produttori cinesi di un prodotto di base come il prodotto in esame. Questo vantaggio in termini di costi non può ricondursi ad un qualche vantaggio comparativo dei produttori cinesi di alluminio. Da ultimo, tutte le imprese che hanno cooperato hanno acquistato la materia prima nel mercato interno cinese mediante contratti che si basano sugli indici di prezzi locali. Le decisioni delle singole imprese sono pertanto chiaramente influenzate dal modo di agire dello Stato che crea un mercato distorto dell'alluminio.

(46)

Blue Diamond ha spiegato che i prezzi dell'SMM non sono controllati dallo Stato e che l'SMM è simile all'LME nella misura in cui si tratta di una fonte di informazione pubblica. La Commissione non è giunta alla conclusione che i prezzi siano stati direttamente fissati dallo Stato, per cui questa osservazione è ritenuta irrilevante. In secondo luogo, il fatto che i prezzi siano a disposizione del pubblico non garantisce automaticamente che siano il risultato delle forze di mercato.

1.1.2.   Conclusioni sulle singole imprese in rapporto ai criteri da 2 a 5

(47)

La Commissione ha scoperto che CeDo Shanghai non rispettava il 3o criterio dal momento che la restituzione di un prestito in valuta estera per questa impresa dipendeva dall'autorizzazione dell'organismo che gestisce le valute, la Foreign Exchange Administration; si ritiene che ciò abbia un effetto di distorsione sulle decisioni delle imprese in materia di indebitamento e pertanto sulla situazione finanziaria.

(48)

CeDo Shanghai ha contestato le conclusioni della Commissione in rapporto al criterio 3. Ha affermato che il fatto di essere registrata presso la Foreign Exchange Administration è una prassi di portata nazionale che si applica a qualunque impresa che restituisca prestiti esteri e che solo per motivi di buona governance le autorità finanziarie cinesi garantiscono che non si ricorra a transazioni inadeguate per canalizzare denaro al di fuori della Cina. L'impresa ha inoltre sostenuto che né i suoi costi di produzione né la sua situazione finanziaria globale dipendono in alcun modo da questa autorizzazione. Di conseguenza CeDo ha affermato che la definizione della Commissione del criterio 3 era a questo riguardo carente.

(49)

Le decisioni in materia di finanziamento sono chiaramente una delle decisioni più importanti per le imprese. La normativa sul debito estero fornita dal CeDO mostra chiaramente l'esistenza di un procedimento di autorizzazione per i prestiti provenienti dall'esterno della Cina. Le decisioni delle imprese di finanziarsi all'estero sono pertanto soggette ad un'autorizzazione dello Stato e ciò crea una distorsione della loro situazione finanziaria. Si respingono pertanto le affermazioni dell'impresa.

(50)

Inoltre, Blue Diamond non era conforme al criterio 1 per il fatto che essa gode di un'esenzione estesa dalle imposte sul reddito. Questa impresa non rispetta inoltre il criterio 2 nella misura in cui non dispone di una serie ben definita di documenti contabili soggetti a una revisione contabile indipendente, in linea con le norme internazionali in materia di contabilità e che siano di applicazione in ogni caso. Da ultimo, l'impresa non ha potuto dimostrare di rispettare il criterio 3 dal momento che utilizza locali industriali in modo gratuito, e ciò distorce i suoi costi e la sua situazione finanziaria.

(51)

L'impresa ha contestato alcune di queste conclusioni. Ha affermato che l'esenzione fiscale non ha alcun effetto sui suoi prezzi di esportazione, che sono oggetto di inchieste antidumping. Ha inoltre dichiarato di aver applicato le norme cinesi sull'IVA nella sua contabilità e ha spiegato che le differenze tra i vari registri di vendite e contabilità erano il risultato di condizioni contrattuali e che non si trattava di una prassi abituale dell'impresa. L'impresa ha confermato inoltre di utilizzare gratuitamente una zona industriale importante grazie ad un accordo.

(52)

Le osservazioni sulla doppia fatturazione contraddicevano la spiegazione e le prove fornite durante l'inchiesta in situ. Non sono state fornite altre prove relative alla doppia fatturazione e sul modo in cui la prassi di deprezzamento dell'impresa si adeguava alle norme cinesi sull'IVA, come affermava l'impresa. Da ultimo, l'impresa ha confermato le conclusioni relative all'esenzione fiscale e all'uso gratuito di terreni industriali. Si osserva in proposito che i criteri utilizzati per la valutazione delle richieste di TEM non si limitano strettamente ai criteri che influiscono sui prezzi, ma servono a determinare se prevalgono condizioni di economia di mercato per il produttore in rapporto alla fabbricazione e alla vendita del prodotto simile in questione. Inoltre, dal momento che l'impresa non aveva sollecitato l'esame individuale, né era stata selezionata per costituire parte del campione, non erano state richieste informazioni sui prezzi all'esportazione.

(53)

Il TEM viene pertanto negato a entrambe le società.

1.2.   Trattamento individuale (TI)

(54)

L'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base prevede la possibilità di stabilire un dazio applicabile su scala nazionale per i paesi cui si applica tale articolo, tranne nei casi in cui le società siano in grado di dimostrare che rispondono a tutti i criteri di all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base. Si riassumono qui di seguito, a titolo informativo, tali criteri:

nel caso di imprese di proprietà interamente o parzialmente straniera o di joint venture, gli esportatori sono liberi di rimpatriare i capitali e i profitti;

i prezzi ed i quantitativi dei prodotti esportati e le condizioni di vendita sono determinati liberamente;

la maggioranza delle azioni è detenuta da privati. I funzionari statali che ricoprono cariche nel consiglio di amministrazione o si trovano in una posizione direttiva chiave sono in minoranza o deve essere dimostrato che la società è sufficientemente libera dall'ingerenza dello Stato;

le conversioni monetarie sono effettuate ai tassi di mercato; e

le interferenze statali non sono tali da consentire l'elusione delle misure comunitarie, qualora siano applicate agli esportatori aliquote del dazio differenti.

(55)

Tutte le imprese inserite nel campione e Blue Diamond hanno richiesto il trattamento individuale. Tali richieste sono state esaminate. L'inchiesta ha dimostrato che tutte le imprese inserite nel campione e Blue Diamond rispettavano le condizioni poste dall'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base.

(56)

Di conseguenza, il trattamento individuale è stato concesso a tutti i produttori esportatori inseriti nel campione e a Blue Diamond.

2.   Paese analogo

(57)

A norma dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stabilito in base ai prezzi sul mercato interno o al valore normale costruito in un paese di riferimento.

(58)

Nell'avviso di apertura, la Commissione ha indicato la sua intenzione di utilizzare gli Stati Uniti d'America come paese analogo appropriato per determinare il valore normale rispetto alla Cina e ha invitato le parti interessate a presentare le loro osservazioni in merito.

(59)

Non si sono ricevuti commenti importanti in rapporto alla proposta degli Stati Uniti d'America come paese analogo. Nessuna delle parti interessate ha proposto altri produttori del prodotto simile nel paese analogo.

(60)

Non si è tuttavia avuta alcuna cooperazione dai produttori degli Stati Uniti, anche se sono stati contattati tutti i produttori noti di questo paese durante l'inchiesta. La Commissione ha richiesto la cooperazione di altri produttori in altri paesi terzi menzionati nella denuncia, come il Messico e il Sudafrica, ma neanche da questi paesi si è avuta collaborazione.

(61)

La Commissione ha effettuato ricerche per tentare di identificare altri produttori di paesi terzi. A tale scopo sono state inviate lettere e questionari a tutti i produttori noti di altri paesi terzi (Turchia, India e Corea del sud).

(62)

Due produttori turchi hanno dato la propria disponibilità a collaborare. Alla fine, un produttore ha presentato una risposta completa al questionario e ha accettato una visita di verifica nei suoi locali.

(63)

La Commissione ha inserito la sua valutazione della adeguatezza della Turchia come paese analogo nel fascicolo non confidenziale in relazione all'ispezione delle parti interessate. Nessuna delle parti interessate ha inviato commenti sulla selezione della Turchia come paese analogo nel caso in questione.

(64)

Di conseguenza, si conclude provvisoriamente che la Turchia è un paese analogo appropriato conformemente a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

3.   Valore normale

(65)

Considerando che nessuna delle imprese che hanno richiesto il TEM ha potuto dimostrare di rispettare i requisiti necessari per ottenerlo e che le altre imprese selezionate per costituire parte del campione non hanno sollecitato tale trattamento, il valore normale per tutti i produttori esportatori cinesi è stato determinato, come chiarito al considerando (57), a partire dai prezzi realmente pagati o da pagare o del valore normale calcolato in Turchia per il prodotto simile. Dopo la decisione di utilizzare i prezzi pagati o da pagare nell'Unione, si è calcolato il valore normale a partire dai dati verificati nei locali dei produttori turchi che hanno collaborato e che sono elencati al considerando (14).

(66)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile a clienti indipendenti erano rappresentativi. Si è determinato che le vendite del produttore turco cooperante del prodotto simile erano rappresentative rispetto al prodotto in esame esportato nell'Unione dai produttori esportatori inseriti nel campione.

(67)

La Commissione ha esaminato successivamente se si poteva ritenere che queste vendite fossero stare realizzate nel corso di operazioni commerciali normali, conformemente a quanto stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. Ciò è stato fatto stabilendo la proporzione di vendite remunerative a clienti indipendenti. Le vendite sono state considerate remunerative se il prezzo unitario era uguale o superiore al costo di produzione. Si è pertanto determinato il costo di produzione nel mercato turco durante il PI.

(68)

Per i tipi di prodotto nei quali più dell'80 % del volume di vendite di questo tipo di prodotto nel mercato interno era superiore ai costi e la media ponderata dei prezzi di vendita di tale tipo era uguale o superiore al costo unitario di produzione, il valore normale per tipo di prodotto è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi reali nel mercato interno di tutte le vendite, remunerative o no, del tipo di prodotto in questione.

(69)

Quando il volume di vendite remunerative di un tipo di prodotto rappresentava un 80 % o meno del volume totale delle vendite di questo tipo, o se il suo prezzo medio ponderato era inferiore al costo di produzione unitario, il valore normale si è basato sul prezzo reale nel mercato interno, calcolato come media ponderata solo delle vendite remunerative nel mercato interno di questo tipo durante il PI.

(70)

Quando non si sono avute vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto particolare per il produttore turco collaborante, il valore normale è stato calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

(71)

Per i tipi di prodotto che il produttore turco collaborante non vendeva nel mercato interno, ma che venivano venduti su altri mercati, il valore normale è stato calcolato sommando al costo di fabbricazione dello stesso tipo di prodotto venduto in altri mercati le spese generali, amministrative e di vendita. Per quanto riguarda i tipi di prodotto che il produttore turco collaborante non vendeva in nessun caso, il valore normale è stato calcolato sommando le spese generali, amministrative e di vendita e il profitto al costo di produzione di tutti i tipi di prodotto.

(72)

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base, gli importi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e ai profitti sono stati stabiliti sulla base dei dati effettivi attinenti alla produzione e alla vendita del prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali da parte del produttore turco.

4.   Prezzi di esportazione

(73)

I produttori esportatori hanno esportato nell'Unione direttamente a clienti indipendenti o attraverso imprese collegate stabilite nell'Unione.

(74)

Quando le vendite di esportazione nell'Unione sono state effettuate direttamente a clienti indipendenti dell'Unione, i prezzi di esportazione sono stati stabiliti con riferimento ai prezzi realmente pagati o da pagare per il prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

(75)

Quando le vendite di esportazione nell'Unione sono state effettuate attraverso imprese collegate stabilite nell'Unione, i prezzi di esportazione sono stati stabiliti con riferimento ai primi prezzi di rivendita a clienti indipendenti dell'Unione da parte di queste imprese collegate, conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di tutti i costi sostenuti tra l'importazione e la rivendita, comprese le spese generali, amministrative e di vendita, nonché dei profitti. Per quanto riguarda il margine di profitto, si è fatto riferimento al profitto ottenuto da due importatori non collegati del prodotto in esame dal momento che il profitto reale dell'importatore collegato non è stato considerato affidabile per il rapporto esistente tra il produttore esportatore e l'importatore collegato.

5.   Confronto

(76)

Dal momento che le importazioni cinesi erano di imprese a marchio privato, i confronti sono stati effettuati unicamente a partire dalle vendite di prodotti a marchio privato dell'impresa turca che ha collaborato.

(77)

Il valore normale e il prezzo di esportazione sono stati confrontati utilizzando il prezzo franco fabbrica. Al fine di garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo di esportazione, sono stati effettuati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che influiscono sui prezzi e quindi sulla loro comparabilità. Conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati concessi gli adeguamenti opportuni relativi alle imposte indirette, al trasporto, all'assicurazione, ai costi di movimentazione e garanzia e ai costi del credito purché considerati ragionevoli, esatti e basati su prove verificate. Non si è considerato nel confronto il peso dell'imballaggio.

(78)

Utilizzando il sistema NCP per classificare i tipi di prodotto, si è osservato un basso livello di coincidenza per tutti i produttori esportatori inseriti nel campione. Quando non è stato possibile identificare alcuna coincidenza, sono stati confrontati tipi simili e sono stati effettuati adeguamenti per le differenze, come ad esempio per i tipi di imballaggio. Quando è stata utilizzata la tecnica basata sulla somiglianza, di tale circostanza è stata informata la parte coinvolta.

6.   Margini di dumping

(79)

Conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping dei produttori esportatori inseriti nel campione è stato stabilito confrontando la media ponderata del valore normale con la media ponderata dei prezzi di esportazione espressi come percentuale del prezzo CIF nella frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto.

(80)

Per le imprese che hanno collaborato non inserite nel campione, è stata calcolata una media ponderata di questi tre margini di dumping.

(81)

Tenendo conto del limitato livello di cooperazione da parte della Cina (circa il 60 %), si è ritenuto adeguato stabilire il margine di dumping del paese, applicabile a tutti gli altri produttori esportatori cinesi, a partire dalle transazioni degli esportatori che hanno collaborato nelle quali si è rilevato il maggior livello di dumping.

(82)

I margini di dumping provvisori stabiliti in questo modo, espressi come percentuale del prezzo CIF nella frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Tabella 1

Margini di dumping

Nome dell'impresa

Situazione

Margine di dumping

CeDo Shanghai Co. Ltd.

TI

39,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

TI

31,4 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

TI

28,6 %

Altre imprese che hanno collaborato

 

35,2 %

Margine di dumping a livello nazionale

 

43,4 %

E.   PREGIUDIZIO

1.   Produzione dell'unione e Industria dell'Unione

(83)

Nell'Unione esistono 31 produttori o gruppi di produttori del prodotto simile, la maggior parte dei quali relativamente piccoli. Ad essi si farà d'ora in poi riferimento con l'espressione «industria dell’Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. Il denunziante, Eurométaux, ha agito a nome di sette produttori la cui produzione collettiva, durante il PI, era pari a circa il 50 % della produzione totale dell'Unione di alcuni tipi di fogli di alluminio in rotoli. È da notare tuttavia che i dati presentati dal denunziante, confrontati con le altre fonti disponibili, coprivano tutte le imprese note che producono e vendono il prodotto in esame nel mercato dell'Unione. Su questa base, la produzione totale del prodotto simile dell'Unione è stata stimata a 91 000 tonnellate durante il PI.

2.   Consumo dell'unione

(84)

Il consumo dell'Unione è stato stabilito a partire dal volume di vendite dell'industria dell'Unione nel mercato interno, aggiungendo le importazioni nel mercato dell'Unione. È stato fatto un controllo incrociato tra i dati forniti dai produttori dell'Unione e i dati ricevuti dalla Commissione durante gli esercizi di campionamento. I dati delle importazioni del prodotto in esame sia per il paese in questione che per i paesi terzi sono stati confrontati con i dati di COMEXT disponibili ad Eurostat. Il denunziante ha segnalato che queste cifre di vendita nel mercato dell'Unione contenevano determinati volumi prodotti in Cina che già erano compresi nelle cifre delle importazioni. Di conseguenza, sono stati detratti i volumi di vendita di determinati produttori dell'UE non inseriti nel campione e che importavano a loro volta dalla Cina. Questa detrazione ha impedito che si conteggiassero due volte questi volumi di vendita nel consumo totale.

(85)

Su questa base, si è rilevato che il consumo dell'Unione ha avuto il seguente sviluppo:

Tabella 1

Consumo nell'UE (tonnellate)

 

2008

2009

2010

PI

Importazioni totali

4 600

7 600

10 300

14 300

Produzione dell'Unione venduta nel mercato dell'Unione

91 000

91 500

87 700

82 456

Consumo totale

95 600

99 100

98 000

96 756

Indice (2008 = 100)

100

104

103

101

(86)

Il consumo totale nel mercato dell'UE ha avuto solo leggere fluttuazioni durante il periodo considerato. Il motivo di questa stabilità è che il mercato dell'UE per il prodotto in esame è maturo e, trattandosi generalmente di un prodotto per uso domestico, non è soggetto a fluttuazioni malgrado la crisi economica.

3.   Importazioni provenienti dal paese in questione

3.1.   Volumi e quota di mercato

(87)

I volumi delle importazioni sono stati ottenuti dal denunziante che ha adeguato i dati statistici di Eurostat in funzione della sua conoscenza del mercato. Su questa base, le importazioni nell'Unione originarie della RPC hanno avuto la seguente evoluzione durante il periodo considerato:

Tabella 2

Importazioni originarie della RPC

 

2008

2009

2010

PI

Importazioni originarie della RPC (tonnellate)

4 270

6 836

9 839

12 994

Indice (2008 = 100)

100

160

230

304

Quota di mercato

4,5 %

6,9 %

10,0 %

13,4 %

Indice (2008 = 100)

100

154

225

301

Fonte: Il denunziante

(88)

Dopo l'inchiesta antidumping sulla principale materia prima e il prodotto di origine (fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni), che ha portato nel 2009 all'imposizione di dazi per i produttori cinesi, sono sostanzialmente aumentati i volumi delle importazioni provenienti dalla RPC. Il volume delle importazioni del prodotto in esame è aumentato di più del 200 % durante il periodo considerato.

(89)

La quota di mercato dei produttori esportatori cinesi mostra la stessa tendenza all'aumento delle importazioni durante il periodo considerato, passando dal 4,5 % nel 2008 al 13,4 % durante il PI.

3.2.   Prezzi delle importazioni oggetto di dumping e sottoquotazione dei prezzi

(90)

I prezzi medi delle importazioni originarie della RPC hanno avuto la seguente evoluzione:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni dalla RPC

 

2008

2009

2010

PI

Prezzo CIF medio in EUR/tonnellata

 (3)

2 335

2 600

2 518

Indice (2009 = 100)

 (3)

100

111

108

Fonte: Eurostat

(91)

È opportuno segnalare che i prezzi d'importazione cinesi sono in grande misura un riflesso dei prezzi delle materie prime cinesi (principalmente le leghe di alluminio). I prezzi delle importazioni si sono tuttavia ridotti del 3 % nel PI rispetto al 2010, in un momento nel quale i prezzi delle materie prime sono aumentati di circa il 4 % (si veda la tabella seguente).

Tabella 4

Evoluzione dei prezzi medi cinesi dell'alluminio

 

2008

2009

2010

PI

Media ponderata del prezzo a pronti dell'SHFE per tonnellata (EUR)

1 408

1 187

1 467

1 523

Indice (2008 = 100)

100

84

104

108

Fonte: Shanghai Futures Exchange (SHFE), senza IVA

(92)

Dal momento che tutte le importazioni cinesi note erano di imprese a marchio privato, i confronti della sottoquotazione (e della svendita) sono stati effettuati solo a partire dalle vendite di prodotti a marchio privato dell'industria dell'Unione.

(93)

Al fine di determinare la sottoquotazione dei prezzi durante il PI, si sono confrontati i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto fatti dai produttori dell'Unione inseriti nel campione a clienti non collegati nel mercato dell'Unione, adeguati al prezzo di fabbrica, con i corrispondenti prezzi medi ponderati delle importazioni di produttori cinesi collaboranti fatti al primo cliente indipendente nel mercato dell'Unione, stabiliti a partire dal prezzo CIF con aggiustamenti adeguati per tenere conto dei dazi doganali vigenti e dei costi successivi all'importazione.

(94)

Sono stati confrontati i prezzi delle transazioni per ciascun tipo particolare nella stessa fase commerciale, con i dovuti adeguamenti ove necessario, dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. Il risultato del confronto, espresso in percentuale del volume di fatturato dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il PI, ha mostrato una media ponderata del margine di sottoquotazione del 10,0 % da parte dei produttori esportatori cinesi.

4.   Situazione economica dell'Industria dell'Unione

4.1.   Osservazioni preliminari

(95)

Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione.

(96)

Gli indicatori macroeconomici (produzione, capacità, utilizzazione della capacità, volumi di vendita e quota di mercato) sono stati valutati a livello di tutta l'industria dell'Unione. La valutazione si è basata sulle informazioni fornite dal denunziante e sul controllo incrociato con i dati forniti dai produttori dell'Unione che hanno collaborato.

(97)

L'analisi degli indicatori microeconomici (prezzi medi unitari, occupazione, salari, produttività, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di reperire capitali) è stata effettuata a livello dei produttori dell'Unione inseriti nel campione. La valutazione si è basata sulle informazioni che sono state comunicate, debitamente verificate.

4.2.   Indicatori macroeconomici

4.2.1.   Produzione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità

Tabella 5

Produzione dell'Unione, capacità di produzione e utilizzazione della capacità

 

2008

2009

2010

PI

Volume di produzione (tonnellate)

95 500

95 000

93 000

91 000

Indice (2008 = 100)

100

99

97

95

Capacità di produzione (tonnellate)

160 000

164 000

164 000

164 000

Indice (2008 = 100)

100

103

103

103

Utilizzazione delle capacità

59,7 %

57,9 %

56,7 %

55,5 %

Indice (2008 = 100)

100

97

95

93

(98)

La tabella precedente mostra che la produzione è diminuita durante il periodo considerato malgrado il fatto che il consumo rimanesse stabile durante lo stesso periodo. Anche se la capacità di produzione è rimasta moderatamente stabile durante il periodo considerato, l'utilizzazione della capacità ha seguito la stessa tendenza alla diminuzione rilevata nella produzione.

4.2.2.   Volume di vendite e quota di mercato

Tabella 6

Volume di vendita e quota di mercato

 

2008

2009

2010

PI

Volume di vendita nel mercato dell'UE (tonnellate)

91 000

91 500

87 700

82 456

Indice (2008 = 100)

100

101

96

91

Quota di mercato

95,2 %

92,3 %

89,5 %

85,2 %

Indice (2008 = 100)

100

97

94

90

(99)

Il volume di vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % durante il periodo considerato e la sua quota di mercato è scesa in modo continuo, passando dal 95,2 % nel 2008 all'85,2 % durante il PI.

4.2.3.   Crescita

(100)

La diminuzione del volume di vendite e della quota di mercato dell'industria dell'Unione durante il periodo considerato deve essere considerata nel contesto di un consumo stabile durante lo stesso periodo, come descritto nel considerando (85).

4.3.   Dati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione (indicatori microeconomici)

4.3.1.   Prezzi unitari medi nell'Unione e costo di produzione

Tabella 7

Prezzi di vendita

 

2008

2009

2010

PI

Prezzo unitario dell'UE per clienti non collegati

(Euro per tonnellata)

4 479

3 950

4 237

4 378

Indice (2008 = 100)

100

88

95

98

(101)

La tendenza dei prezzi di vendita medi (compresi i prodotti con e senza marchio) dimostra un calo del 2 % durante il periodo considerato. Tuttavia si è ritenuto che i prezzi di vendita non fossero un indicatore affidabile del pregiudizio subito poiché tali prezzi erano molto influenzati dai prezzi delle materie prime (principalmente l'alluminio), che hanno mostrato una tendenza analoga durante il periodo considerato. Globalmente i prezzi del 2010 e nel PI sono stati compressi a causa della sottoquotazione descritta nel considerando (94).

4.3.2.   Occupazione, produttività e salari

Tabella 8

Occupazione, produttività e salari

 

2008

2009

2010

PI

Numero di lavoratori

301

314

287

284

Indice (2008 = 100)

100

104

95

94

Produttività (unità per lavoratore)

143

138

141

138

Indice (2008 = 100)

100

96

98

96

Salario per lavoratore

41 070

38 913

44 115

43 600

Indice (2008 = 100)

100

95

107

106

(102)

Il numero dei lavoratori è diminuito del 6 % durante il periodo considerato, anche se i salari per lavoratore sono leggermente aumentati. Inoltre, la diminuzione dei lavoratori non ha generato un incremento della produttività, dal momento che la diminuzione dei volumi di vendita, come descritto al considerando (99), è stata anche superiore. Di fatto, la produttività della manodopera dell'industria dell'Unione, misurata in termini di volume di produzione per lavoratore e per anno, è leggermente diminuita durante il periodo considerato. Il livello più basso è stato raggiunto nel 2009, dopo il quale ha iniziato a recuperare nel 2010, pur non raggiungendo i livelli iniziali. Durante il PI, la produttività è tornata al livello più basso del 2009.

4.3.3.   Scorte

Tabella 9

Scorte

 

2008

2009

2010

PI

Scorte alla chiusura

2 873

2 994

3 092

3 534

Indice (2008 = 100)

100

104

108

123

Scorte alla chiusura come percentuale della produzione

6,7 %

6,9 %

7,7 %

9,1 %

Indice (2008 = 100)

100

104

115

136

(103)

Anche se le imprese dell'industria dell'Unione inserite nel campione hanno mantenuto le loro scorte a un livello basso utilizzando un sistema di produzione su ordinazione, alcuni prodotti comuni sono stati mantenuti nelle scorte. Il livello delle scorte è aumentato significativamente sia in termini assoluti che come percentuale della produzione. Durante il periodo considerato, il livello delle scorte a fine anno è aumentato dal 6,7 % al 9,1 %.

4.3.4.   Redditività, flusso di cassa, utile su capitale investito, capacità di reperire capitali

Tabella 10

Redditività

 

2008

2009

2010

PI

Redditività delle vendite nell'UE (% di vendite nette)

2,7 %

6,2 %

2,7 %

0,7 %

Indice (2008 = 100)

100

231

101

27

(104)

La redditività dell'industria dell'Unione è stata calcolata esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile in percentuale sul fatturato delle stesse vendite. La redditività calcolata in questo modo ha raggiunto il livello massimo nel 2009 grazie ai minori costi di acquisizione della principale materia prima (alluminio). L'utile si è ridotto a partire dal 2009 sino allo 0,7 % durante il PI. Queste cifre di redditività coprono tutti segmenti del mercato, compreso il segmento relativamente redditizio dei prodotti con marchio, che era molto meno soggetto alla concorrenza delle importazioni cinesi a basso prezzo. Il segmento dei prodotti venduti con il marchio del distributore di per sé ha subito sostanzialmente perdite durante il PI.

(105)

L'industria dell'Unione non ha indicato la capacità di reperire capitali come un problema importante.

Tabella 11

Flusso di cassa, investimenti e rendimento degli investimenti (ROI)

 

2008

2009

2010

PI

Flusso di cassa

12 716 283

17 369 815

12 030 581

7 771 917

Indice (2008 = 100)

100

137

95

61

Investimenti (EUR)

4 604 286

2 167 756

2 770 090

1 716 570

Indice (2008 = 100)

100

47

60

37

Rendimento degli investimenti

33,3 %

68,7 %

27,2 %

7,4 %

Indice (2008 = 100)

100

206

82

22

(106)

Il flusso di cassa, che è la capacità dell'industria di autofinanziare le sue attività, nonché il rendimento degli investimenti, hanno avuto una tendenza negativa analoga a quella del rendimento sul fatturato.

(107)

Nel 2008, un produttore dell'UE ha investito in impianti aggiuntivi di magazzinaggio. Durante gli altri anni del periodo considerato, non sono stati individuati grandi investimenti in rapporto con le imprese dell'industria dell'Unione inserite nel campione.

4.3.5.   Entità del margine di dumping effettivo

(108)

I margini di dumping sono indicati nella sezione sul dumping. Tutti i margini stabiliti sono significativamente al di sopra del livello de minimis. D'altra parte, considerando il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC, l'incidenza del margine reale di dumping nel mercato dell'UE non può essere considerato insignificante.

5.   Conclusioni sul Pregiudizio

(109)

L'inchiesta ha mostrato che molti degli indicatori del pregiudizio relativi alla situazione economica dell'industria dell'Unione hanno subito un deterioramento o non hanno avuto un'evoluzione analoga al consumo durante il periodo considerato. Questa osservazione si applica specialmente al periodo che va dal 2010 alla fine del PI.

(110)

Durante il periodo considerato, in un contesto di consumo stabile, il volume delle importazioni originarie della RPC è aumentato continuamente e in modo significativo. Allo stesso tempo, il volume di vendita dell'industria dell'Unione è diminuito globalmente del 9 % e la sua quota di mercato è calata di circa 10 punti percentuali. Analogamente, il volume delle scorte dell'industria dell'Unione è aumentato in modo significativo, il che costituisce un indice della sua incapacità di vendere il prodotto. Le importazioni oggetto di dumping a basso prezzo sono costantemente aumentate durante il periodo considerato, sottoquotando significativamente i prezzi dell'industria dell'Unione durante il PI.

(111)

Inoltre, gli indicatori di pregiudizio collegati ai risultati finanziari dell'industria dell'Unione, come flusso di cassa e redditività, hanno avuto un andamento fortemente negativo nel 2010 durante il PI.

(112)

Alla luce di quanto sopra esposto, si conclude che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio importante secondo quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

F.   NESSO DI CAUSALITÀ

1.   Introduzione

(113)

Conformemente a quanto stabilito ai paragrafi 6 e 7 dell'articolo 3 del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC avevano causato un pregiudizio all'industria dell'Unione che potesse considerarsi importante. Sono stati esaminati i fattori noti, diversi dalle importazioni oggetto di dumping, che avrebbero potuto pregiudicare l'industria dell'Unione, al fine di garantire che i pregiudizi causati da tali altri fattori non fossero attribuiti alle importazioni oggetto di dumping.

2.   Effetto delle importazioni Oggetto di Dumping

(114)

Alla fine del 2009 sono stati imposti dazi antidumping sui fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni originari della RPC. A partire da questa data, sono aumentate rapidamente le importazioni del prodotto in esame (il prodotto trasformato). Questi incrementi hanno coinciso con un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione.

(115)

L'inchiesta ha mostrato che il consumo dell'Unione è rimasto stabile durante il periodo considerato, mentre il volume delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC è aumentato notevolmente, più del 200 %. La quota di mercato di queste importazioni è a sua volta aumentato dal 4,5 % nel 2008 al 13,4 % durante il PI (vale a dire circa 9 punti percentuali). Allo stesso tempo, il volume di vendite dell'industria dell'Unione è diminuito del 9 % e la sua quota di mercato è scesa a sua volta di 9 punti percentuali, dal 95,2 % nel 2008 all'85,2 % durante il PI.

(116)

Per quanto riguarda la pressione sui prezzi, è opportuno sottolineare che i produttori esportatori cinesi hanno praticato prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione durante il PI. La pressione sui prezzi con volumi crescenti ha consentito ai produttori esportatori cinesi di ottenere contratti con clienti importanti (venditori al dettaglio e all'ingrosso). Per conservare i contratti, l'industria dell'Unione ha dovuto rinunciare ad aumenti di prezzo che risultavano necessari per compensare gli incrementi del prezzo dell'alluminio. La sottoquotazione durante il PI è stata di circa il 10 % e in quest'anno l'industria dell'Unione ha aumentato i prezzi medi del 3 % al fine di riflettere l'incremento dei costi delle materie prime, mentre i produttori esportatori cinesi hanno ridotto i loro prezzi nel mercato dell'UE di circa il 3 % (si veda la tabella 3). Ciò ha provocato un significativo deterioramento della redditività dell'industria dell'Unione.

(117)

Sulla base di quanto precede si conclude che il grande aumento di importazioni oggetto di dumping originarie della RPC a prezzi inferiori a quelli dell'industria dell'Unione ha svolto un ruolo determinante nell'importante pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, circostanza che si riflette in particolare nella sua cattiva situazione finanziaria, nel caso del volume di vendite e della quota di mercato e nel deterioramento di molti indicatori di pregiudizio.

3.   Effetto di Altri Fattori

3.1.   Importazioni originarie di paesi terzi

(118)

Nella seguente tabella si indica il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi durante il periodo considerato. Il denunziante ha fornito le quantità e le tendenze dei prezzi, che si basano sui dati di Eurostat.

Tabella 12

Importazioni originarie di paesi terzi

 

2008

2009

2010

PI

Importazioni originarie di paesi terzi

330

764

461

1 306

Indice (2008 = 100)

100

231

140

396

Quota di mercato

0,3 %

0,8 %

0,5 %

1,3 %

Indice (2008 = 100)

100

223

136

391

(119)

Le importazioni originarie di paesi terzi (prevalentemente India, Russia, Taiwan e Turchia) sono aumentate del 300 % durante il periodo considerato. Tuttavia la quota di mercato totale di queste importazioni nell'UE continua ad essere marginale. Esse non possono pertanto aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

3.2.   Volume e prezzi di esportazione

(120)

Nella tabella seguente viene indicato il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante the periodo considerato. Le quantità e le tendenze dei prezzi sono cifre verificate comunicate dai produttori inseriti nel campione.

Tabella 13

Esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

 

2008

2009

2010

PI

Volume delle esportazioni dell'UE

1 900

1 800

1 600

1 700

Indice (2008 = 100)

100

95

84

89

Esportazioni come percentuale della produzione

2,0 %

1,9 %

1,7 %

1,9 %

Indice (2008 = 100)

100

95

86

94

Prezzi di esportazione

3 792

3 460

3 447

3 565

Indice (2008 = 100)

100

91

91

94

(121)

I volumi delle esportazioni inseriti nel campione non sono stati significativi durante il periodo considerato e non hanno mai rappresentato più del 2 % dei volumi prodotti. La tendenza è simile a quella dei volumi di vendite nel mercato europeo. Considerando i volumi limitati, lo sviluppo delle esportazioni dell'industria dell'Unione non ha contribuito all'importante pregiudizio subito.

3.3.   Impatto della crisi economica

(122)

La crisi economica non ha prodotto alcuna contrazione del consumo dell'Unione durante il periodo considerato. Come era lecito aspettarsi in rapporto a un prodotto domestico non di lusso, la crisi finanziaria non ha avuto alcun impatto sul consumo di fogli di alluminio in rotoli, prodotto che continua ad essere molto stabile nell'industria della trasformazione e del confezionamento di alimenti. La crisi economica non ha contribuito pertanto al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione durante il PI.

3.4.   Concorrenza nel mercato dell'Unione

(123)

Vi è una forte concorrenza nel mercato dell'Unione se si tiene conto del fatto che l'industria dell'Unione è molto diversificata (vi sono più di 30 produttori) e che uno dei principali clienti è il potente settore della vendita al dettaglio.

(124)

Per molti anni i principali rivenditori al dettaglio dell'Unione europea hanno creato i propri marchi (marchi del distributore) e tale circostanza, per quanto riguarda i fogli di alluminio in rotoli, ha gradualmente ridotto il volume di vendite dei marchi propri dei produttori. Ciò ha costituito un pregiudizio per i produttori dell'industria dell'Unione, che hanno subito una diminuzione delle vendite del segmento dei prodotti con marchio, che è il più redditizio, e li ha obbligati ad una maggiore concorrenza tra di loro nel segmento costantemente crescente dei marchi del distributore.

(125)

Si tratta tuttavia di un processo graduale su molti anni e l'inchiesta ha mostrato che il segmento dei prodotti venduti con marchio del distributore è aumentato solo dall'83 % all'84 % dal 2010 sino al PI. Pertanto, anche se questo incremento può avere avuto un impatto limitato cui produttori dell'Unione, non spiega da solo la portata delle tendenze negative da loro subite.

3.5.   Evoluzione del costo di produzione dell'industria dell'Unione

(126)

Le parti interessate hanno sostenuto che le fluttuazioni del costo di produzione, principalmente il prezzo dell'alluminio, avevano contribuito al pregiudizio.

(127)

Il costo di produzione dei fogli di alluminio in rotoli è strettamente collegato all'evoluzione del prezzo dell'alluminio che è la principale materia prima utilizzata per produrre tali prodotti. L'LME è il riferimento mondiale per i prezzi dell'alluminio.

Tabella 14

Evoluzione dei prezzi medi dell'alluminio dell'LME

 

2008

2009

2010

PI

Prezzo medio in contanti dell'LME per tonnellata in USD

2 750

1 750

2 150

2 460

Indice (2008 = 100)

100

64

78

90

Fonte LME

(128)

L'evoluzione sopra indicata è conseguenza della crisi finanziaria iniziata intorno all'ottobre 2008. I prezzi dell'alluminio si sono ridotti per la minore domanda e recuperano in certa misura alla fine del PI. Tuttavia l'industria dei fogli di alluminio in rotoli normalmente fissa i suoi prezzi prendendo come riferimento l'LME, al quale aggiunge un margine per i costi di trasformazione e gli utili. Ciò significa che, in circostanze normali, le fluttuazioni del valore di riferimento dell'LME non hanno un grande impatto sulla situazione dell'industria dei fogli di alluminio in rotoli, dal momento che i prezzi dei prodotti finiti hanno un'evoluzione parallela ai prezzi dell'LME. Di fatto l'industria dell'Unione è sempre esistita in un contesto di fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio.

(129)

Si è sostenuto inoltre che l'industria dell'Unione ha attrezzature inefficienti e che ciò contribuisce al pregiudizio. È opportuno segnalare che l'inchiesta non ha confermato tale affermazione e che i costi di trasformazione dell'UE e della RPC erano in generale abbastanza simili. Inoltre, se esistessero tali inefficienze, ciò significherebbe che la redditività dell'industria dell'Unione sarebbe stata bassa per molti anni e questo tipo di affermazione non spiega la perdita di quote di mercato, di volumi di vendita e di redditività verificatisi dal 2009 sino al PI.

(130)

Alla luce di quanto sopra esposto, non si può ritenere che le fluttuazioni dei prezzi dell'alluminio o la supposta mancanza di efficienza nella produzione siano la causa del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

3.6.   Eccesso di capacità

(131)

Come indicato in precedenza, l'utilizzazione della capacità dei produttori europei era relativamente bassa durante il periodo considerato. Tuttavia dal momento che i produttori dell'Unione possono utilizzare gli stessi macchinari per riavvolgere altri prodotti (come le pellicole di plastica trasparente), non si ritiene che le cifre di utilizzazione della capacità siano un fattore importante di causalità. Inoltre, le cifre di utilizzazione della capacità erano già abbastanza basse nel 2008 e 2009, quando i tassi di redditività e la situazione dell'industria in generale erano soddisfacenti.

(132)

Di conseguenza, si è concluso che l'eccesso di capacità non era una causa importante del pregiudizio subito dai produttori dell'UE.

4.   Conclusioni sul nesso di Causalità

(133)

La precedente analisi ha dimostrato che si è avuto un sostanziale aumento del volume e della quota di mercato delle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC, specialmente nel 2010 e durante il PI. Si è costatato che queste importazioni sono state effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione durante il PI.

(134)

Questo incremento del volume e della quota di mercato delle importazioni originarie della RPC oggetto di dumping a basso prezzo è coinciso con l'evoluzione negativa della situazione economica dell'industria dell'Unione. Questa situazione è peggiorata durante il PI, quando l'industria dell'Unione ha continuato a perdere quote di mercato e redditività, e altri indicatori finanziari, come il flusso di cassa e il rendimento degli investimenti, hanno raggiunto i loro livelli più bassi.

(135)

L'analisi degli altri fattori noti, compresa la crisi economica, ha mostrato che qualsiasi impatto negativo di tali fattori non può rompere il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

(136)

Sulla base della precedente analisi, nella quale si distinguono e si separano opportunamente gli effetti di tutti i fattori noti nella situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle esportazioni oggetto di dumping, si conclude provvisoriamente che le esportazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un pregiudizio importante all'industria dell'Unione, conformemente a quanto stabilito all'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G.   INTERESSE DELL'UNIONE

1.   Osservazioni Preliminari

(137)

Conformemente all'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se, malgrado la conclusione provvisoria relativa al pregiudizio derivante dal dumping, esistessero validi motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione delle misure non fosse nell'interesse dell'Unione. L'analisi degli interessi dell'Unione si è basata sulla stima dei vari interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori/grossisti e dei dettaglianti del prodotto in questione.

2.   Interesse dell'Industria dell'Unione

(138)

L'industria dell'Unione ha subito un importante pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping originarie della RPC. È opportuno ricordare che molti degli indicatori di pregiudizio hanno evidenziato una tendenza negativa durante the periodo considerato. Se non si prenderanno misure, è inevitabile che la situazione dell'industria dell'Unione continuerà a deteriorarsi. La situazione dell'industria dell'Unione si è rapidamente deteriorata dopo l'imposizione di misure antidumping al prodotto di origine (fogli di alluminio in rotoli di grandi dimensioni) nel 2009. Considerando che continuano ad esistere nel mercato gli stessi problemi strutturali nel settore cinese dell'alluminio che già erano stati osservati durante l'inchiesta, l'industria dell'Unione ha sostenuto che avrebbe dovuto essere protetta anche dalla concorrenza sleale.

(139)

Ci si aspetta che l'istituzione di dazi antidumping provvisori ristabilirà condizioni commerciali efficaci nel mercato dell'Unione, in grado di consentire all'industria dell'Unione di adeguare i prezzi del prodotto in questione per riflettere i costi dei vari componenti e le condizioni del mercato. Si prevede inoltre che, grazie all'imposizione di misure provvisorie, l'industria dell'Unione potrà recuperare almeno parte della quota di mercato che ha perso durante il periodo considerato, con un ulteriore effetto positivo sulla sua redditività e in generale sulla sua situazione finanziaria.

(140)

Se non saranno adottate misure, è prevedibile che vi sarebbero ulteriori perdite di quote di mercato e l'industria dell'Unione continuerebbe a subire ulteriori perdite, specialmente nel settore dei prodotti con marchio del distributore. Tutto ciò darebbe luogo a una situazione insostenibile a medio e lungo termine. Tenendo conto della tendenza decrescente della redditività e di altri indicatori finanziari come il flusso di cassa e il rendimento degli investimenti, si può prevedere che la maggior parte dei produttori dell'Unione non potrebbe continuare ad essere competitiva nel mercato se non venissero adottate misure.

(141)

Inoltre, l'industria dell'Unione fornisce ai suoi clienti (prevalentemente dettaglianti e grossisti) altri prodotti di confezionamento e trasformazione di alimenti, come pellicole plastiche e prodotti di carta. Alcuni di questi prodotti si producono con le stesse attrezzature di riavvolgimento utilizzate per il prodotto in esame. Quest'ultimo è un segmento importante del portafoglio di prodotti venduti dalle varie imprese dell'industria dell'Unione, tanto è vero che per alcuni esso rappresenta più del 50 % del fatturato. Nel caso in cui la situazione del prodotto in esame dovesse ulteriormente deteriorarsi, ciò costituirebbe anche una minaccia per la produzione degli altri prodotti nell'Unione.

(142)

Si conclude pertanto provvisoriamente che l'imposizione di dazi antidumping andrebbe a vantaggio dell'industria dell'Unione.

3.   Interesse degli Importatori /Grossisti

(143)

Per quanto riguarda gli importatori, un'ampia percentuale delle importazioni del prodotto in esame, stimata a circa il 50 % durante il PI, corrisponde a due importanti settori del mercato europeo che acquistano i loro prodotti nella RPC.

(144)

Uno di questi importatori è collegato a un produttore importatore che ha collaborato inserito nel campione (CeDo Shanghai). Il gruppo CeDo ha elaborato una strategia di doppio approvvigionamento, in modo tale che i fogli di alluminio che vende nel mercato dell'Unione siano prodotti sia in Cina che nell'Unione. Questa impresa ha indicato che le misure antidumping costituirebbero una minaccia per questa strategia e ridurrebbero la sua redditività. Le misure proposte non sono tuttavia destinate a nessuna impresa concreta, ma hanno l'obiettivo di ristabilire condizioni commerciali eque nel mercato dell'Unione.

(145)

L'inchiesta non ha potuto determinare se l'altro grande importatore (Quickpack) è collegato a qualcuno dei suoi fornitori cinesi. Ciò è dovuto al fatto che, anche se è stato invitato a partecipare all'inchiesta, ha deciso di non collaborare. Di conseguenza, non è chiaro l'impatto che potrebbe avere un qualche dazio, del livello proposto, sui suoi affari.

(146)

Degli importatori restanti, solo due hanno collaborato in questa inchiesta rispondendo al questionario. Le loro risposte rappresentano circa il 6 % delle importazioni totali originarie della RPC. Queste imprese hanno sostenuto che, se si imponesse un dazio antidumping, potrebbero vedersi obbligate ad abbandonare il mercato dei fogli di alluminio, anche se gli altri prodotti rappresentano più dell'80 % del loro fatturato, poiché queste due imprese importano molti altri prodotti nel settore dei prodotti di uso domestico e alimentari.

(147)

Un altro importatore/produttore (Terinex Ltd) non ha comunicato alcuna risposta al questionario ma ha espresso la sua opinione basata sul mercato del Regno Unito. Terinex Ltd ha spiegato che il suo approvvigionamento in Cina avviene a prezzi inferiori a quelli della produzione propria ma che, trattandosi di un piccolo attore nel mercato, non riteneva che le sue importazioni arrecassero pregiudizio all'industria dell'Unione. Tuttavia, si tiene conto di tutte le importazioni originarie della RPC (a partire dal considerando 88) in questo caso, come viene chiarito a partire dal considerando 115, si osserva che le importazioni originarie della Cina sono una causa importante del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Considerando che il fatturato del prodotto in questione è relativamente piccolo in rapporto al totale delle attività dell'impresa, non è probabile che l'adozione di misure abbia grandi ripercussioni sui suoi utili totali.

(148)

Per quanto riguarda in generale il settore importatore (collegato o non collegato), non si può escludere che l'adozione di misure avrà un effetto negativo sull'intero settore. È infatti probabile che un dazio farà sì le importazioni siano meno attraenti e l'industria dell'Unione probabilmente potrà recuperare alcune ordinazioni/contratti a detrimento del settore importatore. Malgrado ciò, sarebbe raggiunto l'obiettivo di restaurare una concorrenza leale e l'impatto sul settore importatore nel suo insieme non sarebbe sproporzionato.

(149)

Sulla base di quanto precede, si conclude provvisoriamente che l'impatto sugli importatori non sarebbe tale da poter ritenere che le misure siano contrarie all'interesse generale dell'Unione.

4.   Interesse dei Dettaglianti

(150)

Sei dettaglianti hanno collaborato all'inchiesta. Essi possono essere considerati rappresentativi tenendo conto dell'ampia distribuzione geografica nell'Unione europea e delle varie dimensioni dei rispettivi fatturati. Tutti si oppongono all'adozione di qualunque misura sostenendo che in questo modo sarebbero imposti costi aggiuntivi alle loro imprese e le misure limiterebbero la loro scelta di fornitori.

(151)

Risulta tuttavia chiaramente dalle loro risposte che il prodotto in esame costituisce solo una piccola parte del fatturato di questi dettaglianti (in alcuni casi meno dell'1 %), e qualunque misura antidumping avrebbe un impatto ridotto o nullo sul fatturato o sugli utili.

5.   Interesse dei Consumatori

(152)

La Commissione si è messa in contatto con un'associazione dei consumatori che ha risposto di non essere interessata a collaborare all'inchiesta. Nessun'altra associazione dei consumatori si è resa nota.

(153)

L'impatto dei dazi antidumping sui consumatori sarebbe probabilmente molto limitato dal momento che i fogli di alluminio in rotoli rappresentano una percentuale molto piccola del bilancio settimanale dei consumatori. Si spera inoltre che qualunque incremento dei prezzi di questo prodotto a livello del commercio al dettaglio provocato dall'imposizione di dazi sia molto limitato o inesistente.

6.   Conclusioni sull'Interesse dell'Unione

(154)

Considerando quanto precede, si conclude provvisoriamente che, secondo le informazioni disponibili sull'interesse dell'Unione, non esistono ragioni impellenti contrarie all'adozione di misure provvisorie sulle importazioni del prodotto in esame originario della RPC.

H.   PROPOSTA DI MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

1.   Livello di Eliminazione del Pregiudizio

(155)

Tenendo conto delle conclusioni raggiunte in rapporto al dumping, al pregiudizio, alla causalità e all'interesse dell'Unione, è opportuno adottare misure antidumping provvisorie per evitare che l'imposizione di dazi antidumping causino nuovi pregiudizi all' industria dell'Unione.

(156)

Per stabilire il livello delle misure si è tenuto conto dei margini di dumping rilevati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione, senza superare il margine di dumping rilevato.

(157)

Nel calcolo dell'importo del dazio necessario per eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole è stato considerato che le misure dovrebbero consentire all'industria dell'Unione di coprire i costi di produzione e di realizzare un profitto al lordo delle imposte pari a quello che una società dello stesso tipo potrebbe ragionevolmente realizzare in questo settore in condizioni di concorrenza normali, cioè in assenza di importazioni oggetto di dumping, sulle vendite del prodotto simile nell'Unione.

(158)

Nelle precedenti inchieste relative ai fogli di alluminio (rotoli di grandi dimensioni) il margine di utile normale è stato stabilito al 5 % sulla base di quanto sopra descritto. Il denunziante ha dichiarato che un 6 % sarebbe un margine di utile ragionevole per l'industria, in assenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Non è tuttavia riuscito a giustificare dovutamente questa informazione; di conseguenza, non essendovi altre informazioni al riguardo, si considera adeguato ricorrere al margine di utile del 5 % stabilito nella precedente inchiesta. Si ritiene pertanto provvisoriamente che un margine di utile del 5 % del fatturato potrà essere considerato una cifra appropriata che l'industria dell'Unione avrebbe potuto aspettarsi di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole. Su questa base, è stato calcolato un prezzo non pregiudizievole del prodotto simile per l'industria dell'Unione. Tale prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sottraendo dai prezzi di vendita dell'UE gli utili realizzati durante d'inchiesta e sostituendoli con il margine di utile indicato.

(159)

L'aumento di prezzo necessario è stato determinato confrontando il prezzo all'importazione medio ponderato dei produttori esportatori della RPC che hanno collaborato, utilizzato per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e il prezzo non pregiudizievole dei prodotti venduti dall'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione durante il PI. L'eventuale differenza risultante dal confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale CIF all'importazione.

2.   Misure Provvisorie

(160)

In considerazione di quanto precede, si ritiene che, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento di base, debbano essere istituiti dazi antidumping provvisori sulle importazioni originarie della RPC al livello corrispondente più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio, secondo la regola del dazio inferiore.

(161)

Sulla base di tali considerazioni le aliquote del dazio antidumping sono state determinate confrontando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di dumping. Le aliquote antidumping proposte sono pertanto le seguenti:

Dazi antidumping provvisori proposti

Nome della società

Margine di dumping

Margine di pregiudizio

Dazio provvisorio

CeDo Shanghai Co. Ltd.

39,3 %

16,3 %

16,3 %

Ningbo Times Co. Ltd.

31,4 %

15,5 %

15,5 %

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

28,6 %

13,0 %

13,0 %

Altre imprese che hanno collaborato

35,2 %

15,5 %

15,5 %

Margine di dumping per l'intero paese

43,4 %

35,4 %

35,4 %

(162)

Le aliquote del dazio antidumping applicate a titolo individuale alle società specificate nel presente regolamento sono state stabilite in base ai risultati della presente inchiesta. Esse rispecchiano quindi la situazione constatata durante l'inchiesta per le società interessate. Di conseguenza tali aliquote di dazio (contrariamente al dazio nazionale applicabile a "tutte le altre società") si applicano esclusivamente alle importazioni di prodotti originari della RPC fabbricati da queste società, cioè dalle entità legali citate. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra impresa non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti giuridici collegati a quelle espressamente citati, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile "a tutte le altre imprese".

(163)

Le eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio, in seguito a un cambiamento della ragione sociale della società o all'istituzione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate alla Commissione (4) complete di tutte le informazioni pertinenti, in particolare l'indicazione di eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Il regolamento potrà all'occorrenza essere modificato aggiornando l'elenco delle imprese che beneficiano di aliquote di dazio individuali.

I.   DISPOSIZIONE FINALE

(164)

Ai fini di una corretta gestione, occorre fissare un periodo entro il quale le parti interessate che si sono manifestate nel termine specificato nell'avviso di apertura possono presentare le proprie osservazioni per iscritto e chiedere un'audizione. È inoltre opportuno precisare che le conclusioni relative all'istituzione dei dazi esposte ai fini del presente regolamento sono provvisorie e potrebbe essere necessario riesaminarle in vista dell'adozione di eventuali misure definitive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Si istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli di alluminio di spessore uguale o superiore a 0,007 mm ma inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, anche goffrati, in rotoli leggeri di peso inferiore o uguale a 10 kg, attualmente classificabili ai codici NC ex 7607 11 11 e ex 7607 19 10 (codici TARIC 7607111110 e 7607191010) originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti di cui al paragrafo 1 e fabbricati dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Impresa

Dazio (%)

Codice addizionale TARIC

CeDo Shanghai Co. Ltd.

16,3 %

B299

Ningbo Times Co. Ltd.

15,5 %

B300

Ningbo Favoured Commodity Co. Ltd.

13,0 %

B301

Able Imballaggio Co.,Ltd

15,5 %

B302

Guangzhou Chuanlong Aluminium Foil Product Co.,Ltd

15,5 %

B303

Ningbo Ashburn Aluminium Foil Products Co.,Ltd

15,5 %

B304

Shanghai Blue Diamond Aluminium Foil Manufacturing Co.,Ltd

15,5 %

B305

Weifang Quanxin Aluminium Foil Co.,Ltd

15,5 %

B306

Zhengzhou Zhuoshi Tech Co. Ltd

15,5 %

B307

Zhuozhou Haoyuan Foil Industry Co.,Ltd

15,5 %

B308

Zibo Hengzhou Alluminium Plastic Packing Material Co.,Ltd

15,5 %

B309

Yuyao Caelurn Aluminium Foil Product Co.,Ltd

15,5 %

B310

Tutte le altre società

35,4 %

B999

3.   L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

4.   Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Fatto salvo quanto disposto all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2.   In conformità dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, le parti interessate possono presentare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

(2)  GU C 371 del 20.12.2011, pag. 4.

(3)  Non si dispone di prezzi dal momento che il codice NC 7607 11 11 per i fogli di alluminio è stato creato nel 2009

Fonte: Eurostat

(4)  Commissione europea, DG Commercio, Direzione H, 1049 Bruxelles, Belgio.


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