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Document 32012D0504

    2012/504/UE: Decisione della Commissione, del 17 settembre 2012 , su Eurostat

    GU L 251 del 18.9.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/504/oj

    18.9.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 251/49


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 17 settembre 2012

    su Eurostat

    (2012/504/UE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee (1) definisce il quadro giuridico di base per le statistiche europee. Tale regolamento fa riferimento alla Commissione (Eurostat) come all’autorità statistica dell’Unione responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee.

    (2)

    Le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat secondo i principi statistici stabiliti nel trattato sul funzionamento dell’Unione europea e nel regolamento (CE) n. 223/2009, ulteriormente elaborati nel codice delle statistiche europee nella versione riveduta e aggiornata dal comitato del sistema statistico europeo il 28 settembre 2011.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 223/2009 dispone anche la tutela dei dati riservati, che devono essere utilizzati esclusivamente a fini statistici.

    (4)

    La Commissione si è impegnata a rafforzare la governance statistica nell’UE e a rispettare i principi statistici di cui sopra (2). Questo impegno è stato confermato e ulteriormente sviluppato nella comunicazione del 15 aprile 2011 al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «Rafforzamento della gestione della qualità delle statistiche europee» (3). La presente decisione, inoltre, è da considerare come una riaffermazione dell’impegno della Commissione per promuovere la fiducia nelle statistiche europee sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat.

    (5)

    Alcuni recenti sviluppi nell’ambito della governance economica dell’Unione hanno avuto ripercussioni sul settore statistico e vanno pertanto adeguatamente considerati. Riguardano in particolare l’indipendenza delle statistiche quale stabilita nel regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche (4).

    (6)

    In questo contesto, i poteri della Commissione in quanto autorità di nomina, preposta a decidere in merito all’assunzione, al trasferimento e al licenziamento del direttore generale di Eurostat, devono essere esercitati, come vuole lo Statuto del personale, tenendo debitamente conto della necessità di garantirne l’indipendenza, l’obiettività e l’efficienza nell’esercizio delle sue responsabilità, e secondo una procedura trasparente basata esclusivamente su criteri professionali.

    (7)

    A Eurostat sono state assegnate inoltre funzioni specifiche con il regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (5).

    (8)

    Inoltre, in conformità alla «comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul metodo di produzione delle statistiche UE: una visione per il prossimo decennio» (6), Eurostat deve fornire un servizio statistico di alta qualità, anche rafforzando le relazioni con gli organi dell’Unione, al fine di anticipare le esigenze statistiche e aumentare l’uso delle statistiche esistenti. Ciò implica anche un approfondimento della collaborazione con altri servizi della Commissione.

    (9)

    Le statistiche devono essere definite con riferimento al regolamento (CE) n. 223/2009. Ai fini della presente decisione è opportuno operare una distinzione tra statistiche europee e altri tipi di statistiche.

    (10)

    Spetta ai responsabili politici fissare obiettivi politici e determinare il fabbisogno di informazioni per conseguire tali obiettivi. Queste attività devono pertanto rientrare nel mandato e nelle responsabilità dei servizi della Commissione interessati, mentre Eurostat deve assicurare la programmazione delle attività correlate alle statistiche europee, tenendo conto delle esigenze degli utenti, degli sviluppi delle politiche e della limitatezza delle risorse disponibili.

    (11)

    Le attività della Commissione in relazione ad altre statistiche devono essere sottoposte a un esercizio di pianificazione e coordinamento finalizzato a ottenere informazioni consolidate su tali attività. Detto esercizio deve essere gestito da Eurostat e il suo ambito deve essere limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat.

    (12)

    Le statistiche europee sono definite dal programma statistico europeo e dal corrispondente programma di lavoro annuale.

    (13)

    Per ottenere la fiducia del pubblico nelle statistiche europee e promuovere statistiche di alta qualità elaborate, prodotte e diffuse da Eurostat, occorre sviluppare e attuare un processo di certificazione delle statistiche europee.

    (14)

    Il direttore generale di Eurostat, che è il responsabile delle statistiche, è chiamato a salvaguardare lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche europee di qualità. Fra i suoi compiti deve figurare anche il coordinamento delle attività statistiche della Commissione, al fine di garantirne la qualità e di ridurre al minimo indispensabile l’onere di risposta. Il responsabile delle statistiche, pertanto, deve essere consultato anche sullo sviluppo e sulla produzione di altre statistiche.

    (15)

    La coerenza e la comparabilità delle statistiche europee devono essere assicurate da una stretta collaborazione tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione nel campo delle attività statistiche e da un opportuno coordinamento di tali attività da parte del responsabile delle statistiche; ciò consentirà di rispondere meglio alle sfide future, in particolare alla necessità di ridurre al minimo indispensabile il disturbo statistico e gli oneri amministrativi. Analogamente, occorre garantire l’accesso alle fonti di dati amministrativi nell’ambito della Commissione in maniera efficiente rispetto ai costi e nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione delle statistiche europee.

    (16)

    Il trattamento di dati personali da parte di Eurostat è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (7). Laddove ciò sia utile, inoltre, le statistiche europee prodotte sulla base di dati personali sono disaggregate in base al sesso.

    (17)

    È pertanto necessario chiarire e definire più precisamente il ruolo di Eurostat e le responsabilità in seno alla Commissione.

    (18)

    La decisione 97/281/CE della Commissione, del 21 aprile 1997, sul ruolo di Eurostat riguardo alla produzione di statistiche comunitarie (8) deve essere abrogata,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Oggetto

    La presente decisione definisce il ruolo e le responsabilità di Eurostat nell’ambito dell’organizzazione interna della Commissione per quanto riguarda lo sviluppo, la produzione e la diffusione di statistiche.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si intende per:

    1)   «statistiche»: le statistiche quali sono definite all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009; esse possono configurarsi come statistiche europee o altre statistiche;

    2)   «statistiche europee»: le statistiche di cui all’articolo 1 del regolamento (CE) n. 223/2009, nonché come determinate dal programma di lavoro annuale delle statistiche europee;

    3)   «altre statistiche»: le statistiche diverse dalle statistiche europee quali sono individuate nell’esercizio di pianificazione e coordinamento di cui all’articolo 5, paragrafo 2.

    Articolo 3

    Eurostat

    Eurostat è l’autorità statistica dell’Unione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009. Costituisce un servizio della Commissione, facente capo a un direttore generale.

    Articolo 4

    Principi statistici

    Eurostat provvede allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee in linea con i principi statistici di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici, quali sono definiti all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009, e ulteriormente specificati nel codice delle statistiche europee.

    Articolo 5

    Pianificazione e programmazione

    1.   Le attività correlate alle statistiche europee sono determinate dal programma statistico europeo di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 223/2009 e dal programma di lavoro annuale di cui all’articolo 17 dello stesso regolamento.

    2.   Le attività correlate ad altre statistiche sono oggetto di un esercizio di pianificazione e coordinamento gestito da Eurostat, mediante il quale esse vengono individuate. L’ambito di tale esercizio è limitato a tematiche sulle quali esiste un accordo tra i servizi della Commissione interessati ed Eurostat.

    3.   Specifici accordi interservizi possono essere stipulati tra Eurostat e gli altri servizi della Commissione in merito a tali attività, incluse le attività riguardanti dati amministrativi.

    Articolo 6

    Compiti di Eurostat

    1.   Eurostat è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

    A tale fine Eurostat ha in particolare il compito di:

    a)

    raccogliere e aggregare le informazioni statistiche necessarie a elaborare statistiche europee;

    b)

    sviluppare e promuovere norme, procedure e metodi statistici;

    c)

    dirigere il sistema statistico europeo, rafforzare la cooperazione fra i suoi partner e assicurare il suo ruolo guida nel campo delle statistiche ufficiali a livello mondiale;

    d)

    collaborare con organizzazioni internazionali e paesi terzi per agevolare la comparabilità delle statistiche europee con le statistiche prodotte in altri sistemi statistici e, se del caso, aiutare paesi terzi a migliorare i loro sistemi statistici.

    2.   In ottemperanza ai principi statistici, in particolare quelli dell’indipendenza professionale, dell’imparzialità e del segreto statistico, Eurostat garantisce l’accessibilità delle statistiche europee a tutti gli utenti.

    In proposito Eurostat fornisce le delucidazioni tecniche e il sostegno necessari al corretto utilizzo delle statistiche europee e può servirsi di adeguati canali di comunicazione per la diffusione di comunicati stampa di rilevanza statistica.

    3.   Eurostat assicura la cooperazione e il dialogo costruttivo periodico con altri servizi della Commissione e, se necessario, con i fornitori dei dati, al fine di tenere conto delle esigenze degli utenti, degli sviluppi delle politiche e di altre iniziative. A questo fine, i servizi della Commissione che sono utenti potenziali di statistiche europee specifiche vengono informati e coinvolti già nelle fasi iniziali dello sviluppo di nuove statistiche o della modifica di statistiche esistenti, anche per comprendere le possibili implicazioni politiche di norme, definizioni e metodi nuovi o modificati.

    4.   Eurostat coordina lo sviluppo e la produzione di altre statistiche. A tale fine:

    a)

    ottimizza l’uso delle informazioni esistenti utilizzabili a fini statistici nell’intento di garantire la qualità delle statistiche e di ridurre al minimo l’onere per i rispondenti; Eurostat invita tutti i servizi della Commissione interessati a contribuire al conseguimento di tale obiettivo;

    b)

    viene informato da tutti i servizi della Commissione in merito all’ambito e alle caratteristiche qualitative delle statistiche da essi prodotte, ad eventuali cambiamenti significativi nella metodologia di produzione delle statistiche e a nuove raccolte di dati eventualmente programmate;

    c)

    fornisce ad altri servizi della Commissione gli orientamenti, la formazione e i servizi di consulenza necessari allo sviluppo e alla produzione di altre statistiche compatibilmente con la disponibilità delle risorse.

    Articolo 7

    Direttore generale di Eurostat

    1.   Conformemente al programma statistico europeo e al programma di lavoro annuale, nel campo delle statistiche europee il direttore generale di Eurostat è responsabile unico delle decisioni relative a processi, metodi statistici, norme e procedure ovvero al contenuto e al calendario delle diffusioni statistiche. Nell’adempimento di tali compiti statistici il direttore generale di Eurostat agisce in modo indipendente, senza chiedere istruzioni ad istituzioni o organi dell’Unione, a governi degli Stati membri o a qualsiasi altra istituzione, organismo, ufficio o ente, e senza ricevere istruzioni da essi.

    2.   Il direttore generale di Eurostat esercita le funzioni di ordinatore per l’esecuzione degli stanziamenti assegnati a Eurostat.

    Articolo 8

    Responsabile delle statistiche

    1.   Il direttore generale di Eurostat è da considerare il responsabile delle statistiche.

    2.   Il responsabile delle statistiche espleta i seguenti compiti:

    a)

    è responsabile dello sviluppo, della produzione e della diffusione delle statistiche europee in seno alla Commissione;

    b)

    è responsabile del coordinamento dello sviluppo e della produzione delle altre statistiche di cui all’articolo 5, paragrafo 2, e all’articolo 6, paragrafo 4;

    c)

    rappresenta la Commissione nei consessi statistici internazionali, in particolare al fine di coordinare le attività statistiche delle istituzioni e degli organi dell’Unione di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 223/2009;

    d)

    presiede il comitato del sistema statistico europeo, di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009;

    e)

    prepara i programmi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della presente decisione, in stretta collaborazione con altri servizi della Commissione, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze degli utenti e di altri sviluppi rilevanti;

    f)

    garantisce il collegamento fra il sistema statistico europeo (SSE) e il comitato consultivo europeo per la governance statistica in tutte le questioni relative all’attuazione del codice delle statistiche europee nell’ambito dell’SSE nel suo insieme.

    3.   Ogni servizio che intenda intraprendere attività che comportino la produzione di statistiche consulta il responsabile delle statistiche nelle fasi iniziali della preparazione di tali attività. Il responsabile delle statistiche può formulare raccomandazioni in proposito. Le iniziative non correlate allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, in particolare nel caso di specifici accordi interservizi, ricadono completamente sotto la responsabilità del servizio interessato.

    Articolo 9

    Accesso a dati amministrativi

    1.   Al fine di ridurre l’onere gravante sui rispondenti, Eurostat ha il diritto, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell’Unione, di accedere ai dati amministrativi disponibili nell’ambito dei servizi della Commissione e di integrare tali dati con statistiche nella misura in cui essi sono rilevanti ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione di statistiche europee.

    2.   Eurostat è consultato in sede di progettazione iniziale, ulteriore sviluppo e soppressione di banche dati e registri amministrativi realizzati e gestiti da altri servizi della Commissione e può prendere parte a tali operazioni nell’intento di agevolare l’ulteriore utilizzo dei dati contenuti in tali registri e tali banche dati per le statistiche europee. A tale scopo Eurostat ha facoltà di proporre attività di standardizzazione dei dati amministrativi rilevanti ai fini della produzione di statistiche europee.

    3.   Per rafforzare l’efficacia delle disposizioni del presente articolo, ciascun servizio della Commissione è chiamato a garantire che a Eurostat sia concesso, dietro richiesta, l’accesso ai dati amministrativi nella misura necessaria allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di statistiche europee, conformemente alle disposizioni in materia di riservatezza sancite dalla legislazione dell’Unione.

    Articolo 10

    Codice delle statistiche europee

    1.   Conformemente all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 223/2009, le statistiche europee sono sviluppate, prodotte e diffuse da Eurostat secondo le prescrizioni del codice delle statistiche europee nella versione riveduta e aggiornata dal comitato del sistema statistico europeo.

    2.   Eurostat coinvolge il comitato consultivo europeo per la governance statistica in tutte le azioni concernenti il codice delle statistiche europee conformemente al mandato del comitato.

    3.   Eurostat controlla l’efficace applicazione del codice delle statistiche europee da parte delle autorità statistiche nazionali.

    Articolo 11

    Garanzia della qualità e certificazione

    1.   Eurostat garantisce la gestione della qualità delle statistiche europee. A tale fine, e in base ai criteri fissati in materia di qualità, rispondendo alle esigenze degli utenti in fatto di statistiche con diversi profili qualitativi, Eurostat:

    a)

    monitora e valuta la qualità dei dati che raccoglie o riceve, nonché redige rapporti sulla qualità delle statistiche europee che diffonde;

    b)

    promuove e attua un processo di certificazione delle statistiche europee;

    c)

    verifica i dati che ricadono sotto la responsabilità di Eurostat nell’ambito della governance economica rafforzata dell’Unione ed esercita nelle relative procedure tutte le competenze specificatamente conferite a Eurostat.

    2.   Eurostat mette a punto un quadro per la garanzia della qualità che rifletta le misure in vigore o da adottare al fine di garantire la corretta applicazione del codice delle statistiche europee.

    Articolo 12

    Uso di dati riservati

    1.   Il direttore generale di Eurostat adotta tutte le misure atte ad assicurare il rispetto del segreto statistico.

    2.   Conformemente alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 223/2009, i dati considerati riservati ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del medesimo regolamento, sono accessibili solo ai funzionari e ad altri membri del personale di Eurostat, nonché ad altre persone fisiche che lavorano a contratto per Eurostat, ogniqualvolta tali dati siano necessari per la produzione di statistiche europee e limitatamente al loro ambito di lavoro specifico.

    3.   Il direttore generale di Eurostat adotta inoltre tutte le misure necessarie per tutelare i dati la cui divulgazione potrebbe arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione o dello Stato membro cui si riferiscono.

    Articolo 13

    Abrogazione

    La decisione 97/281/CE è abrogata.

    I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 2012

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

    (2)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Indipendenza, integrità e responsabilità delle autorità statistiche nazionali e dell’autorità statistica comunitaria [COM(2005) 217 definitivo].

    (3)  COM(2011) 211 definitivo.

    (4)  GU L 306 del 23.11.2011, pag. 12.

    (5)  GU L 145 del 10.6.2009, pag. 1.

    (6)  COM(2009) 404 definitivo.

    (7)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

    (8)  GU L 112 del 29.4.1997, pag. 56.


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