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Document 32010R0780

    Regolamento (UE) n. 780/2010 della Commissione, del 2 settembre 2010 , recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Leberwurst (IGP)]

    GU L 233 del 3.9.2010, p. 19–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/780/oj

    3.9.2010   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 233/19


    REGOLAMENTO (UE) N. 780/2010 DELLA COMMISSIONE

    del 2 settembre 2010

    recante approvazione di modifiche minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Thüringer Leberwurst (IGP)]

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Commissione ha esaminato la domanda di approvazione presentata dalla Germania ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006, di una modifica minore del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst», registrata con il regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 2206/2003 (3).

    (2)

    Scopo della domanda è modificare il disciplinare rendendo obbligatorio l’uso del budello naturale e introducendo altri tipi di confezionamento, in particolare per consentire l’uso di contenitori di plastica, ma non quello del budello artificiale. Ciò risponde meglio alla realtà del mercato e alle preferenze del consumatore, consentendo di sfruttare il potenziale di mercato esistente.

    (3)

    La Commissione ha esaminato le modifiche e ha concluso che sono giustificate. Considerato che si tratta di modifiche minori, la Commissione può approvarle senza ricorrere alla procedura di cui agli articoli 6 e 7 del detto regolamento,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le modifiche del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst», quali indicate nell’allegato I, sono approvate.

    Articolo 2

    Il documento unico aggiornato è riportato nell’allegato II.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 2 settembre 2010.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

    (2)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11.

    (3)  GU L 330 del 18.12.2003, pag. 13.


    ALLEGATO I

    Il disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Thüringer Leberwurst» è modificato come segue:

    Alla voce «4.2. Descrizione», l’ultima frase del primo comma è sostituita dalla seguente:

    «La salsiccia è insaccata in budello naturale, quale crespone di suino, vescica o budello di bovino, oppure conservata in vasi di vetro o di altro materiale, escluso il budello artificiale.»


    ALLEGATO II

    DOCUMENTO UNICO

    Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine

    «THÜRINGER LEBERWURST»

    Numero CE: DE-PGI-0105-0222-02.02.2009

    IGP ( X ) DOP ( )

    1.   Denominazione

    «Thüringer Leberwurst»

    2.   Stato membro o paese terzo

    Germania

    3.   Descrizione del prodotto agricolo o alimentare

    3.1.   Tipo di prodotto

    Classe 1.2.

    Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

    3.2.   Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1

    Si tratta di una salsiccia di fegato, di fattura artigianale, con un pronunciato aroma speziato, venduta fresca o conservata, il cui ingrediente principale è il fegato fresco. La parte grassa è composta da pancetta priva di cotenna e lardo. La salsiccia è insaccata in budello naturale, quale crespone di suino, vescica o budello di bovino, oppure conservata in vasi di vetro o di altro materiale, escluso il budello artificiale.

    Composizione:

    carne suina, fegato suino, sale nitritato per salamoia, cipolle brasate, miscela di spezie (in particolare pepe macinato e maggiorana di Turingia), fumo.

    3.3.   Materie prime (solo per i prodotti trasformati)

    3.4.   Alimenti per animali (solo per i prodotti di origine animale)

    3.5.   Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata

    L’intero processo produttivo avviene nella zona geografica indicata.

    3.6.   Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.

    3.7.   Norme specifiche in materia di etichettatura

    4.   Delimitazione concisa della zona geografica

    Turingia

    5.   Legame con la zona geografica

    5.1.   Specificità della zona geografica

    La tradizione della «Thüringer Leberwurst» in Turingia è secolare, probabilmente antica quanto il commercio di carni in Turingia. Ancora oggi è preparata nel corso delle popolari «feste della macellazione» ed è consumata direttamente dalla caldaia. Rientra nell’assortimento proposto da praticamente tutti i produttori di carni e insaccati in Turingia. Il legame del nome con la provenienza geografica è stato mantenuto, poiché nell’ex DDR questa denominazione è stata impiegata unicamente come indicazione autentica dell’origine geografica.

    5.2.   Specificità del prodotto

    Gli insaccati della Turingia, fra cui da tempi immemorabili figura la «Thüringer Leberwurst», da più di duecento anni godono di buona reputazione in Germania e all’estero. La «Thüringer Leberwurst» è tra le salsicce più popolari della Turingia.

    5.3.   Legame causale tra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per le DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP)

    La reputazione della «Thüringer Leberwurst» è fondata sull’abilità e l’esperienza dei macellai della Turingia e sulle ricette trasmesse di generazione in generazione.

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    [Articolo 5, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 510/2006]

    Markenblatt Vol. 20 del 16.5.2008, parte 7a-bb, pag. 33363

    http://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/148


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