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Document 32007R0218

    Regolamento (CE) n. 218/2007 della Commissione, del 28 febbraio 2007 , recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

    GU L 62 del 1.3.2007, p. 22–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 327M del 5.12.2008, p. 888–889 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/218/oj

    1.3.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 62/22


    REGOLAMENTO (CE) N. 218/2007 DELLA COMMISSIONE

    del 28 febbraio 2007

    recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per i vini

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 62, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Argentina relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea (2), approvato con decisione 2006/930/CE del Consiglio (3), prevede l'apertura di contingenti tariffari per il vino.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (4), ha codificato le norme di gestione dei contingenti tariffari da utilizzare secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.

    (3)

    In conformità agli impegni assunti dalla Comunità ai sensi dell'accordo sotto forma di scambio di lettere, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per i prodotti importati nella Comunità sono aperti i seguenti contingenti:

    a)

    un contingente tariffario di 20 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 29 65 e 2204 29 75), con dazio contingentale di 8 EUR/hl (numero d'ordine 09.0095),

    b)

    un contingente tariffario di 40 000 hl (erga omnes) per il vino (voci tariffarie 2204 21 79 e 2204 21 80), con dazio contingentale di 10 EUR/hl (numero d'ordine 09.0097).

    Articolo 2

    I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione in conformità degli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1.)

    (2)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 92.

    (3)  GU L 355 del 15.12.2006, pag. 91.

    (4)  GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1875/2006 (GU L 360 del 19.12.2006, pag. 64).


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