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Document 32007L0042
Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials and articles made of regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs (Codified version) (Text with EEA relevance)
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007 , relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007 , relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 172 del 30.6.2007, p. 71–82
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(HR)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 31993L0010 | ||||
Repeal | 31993L0111 | ||||
Repeal | 32004L0014 |
30.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 172/71 |
DIRETTIVA 2007/42/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2007
relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(Versione codificata)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva. |
(2) |
Le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e d’altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004. |
(3) |
Per raggiungere l’obiettivo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato era una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento. |
(4) |
Per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si devono prevedere disposizioni specifiche. |
(5) |
Il metodo di determinazione dell’assenza di migrazione dei coloranti deve essere stabilito successivamente. |
(6) |
In attesa dell’elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili. |
(7) |
La formazione di un elenco di sostanze autorizzate, con i limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004. |
(8) |
Tuttavia il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l’etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata. |
(9) |
È opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino in contatto diretto con i prodotti alimentari. |
(10) |
È opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli che sono, per loro natura, destinati a tale uso. |
(11) |
Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con rivestimenti derivati da cellulosa. |
(12) |
Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate. |
(13) |
Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. È quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4) siano applicate anche alle pellicole di questo tipo. |
(14) |
Nell’interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissate dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (5), e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (6). |
(15) |
Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
(16) |
La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
1. La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all’allegato I che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione, e che:
a) |
costituiscono di per sé un prodotto finito; oppure |
b) |
sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali. |
3. La presente direttiva non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.
Articolo 2
Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:
a) |
pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita; |
b) |
pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o |
c) |
pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica. |
Articolo 3
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.
Articolo 4
1. Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
2. Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.
3. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.
Articolo 5
La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.
Articolo 6
1. Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.
3. Qualora siano previste particolari condizioni d’uso, il materiale o l’articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.
Articolo 7
La direttiva 93/10/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.
Articolo 8
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 9
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.
Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO
(1) GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.
(2) GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/14/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).
(3) Cfr. allegato III, parte A.
(4) GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17).
(5) GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10).
(6) GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.
ALLEGATO I
DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA
La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere aggiunte nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte su uno o su ambedue i lati.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA
NB:
— |
Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta. |
— |
Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre. |
— |
Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza. |
PARTE PRIMA
Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita
Nome |
Limitazioni |
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Superiore o uguale a 72 % (m/m) |
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B. Additivi |
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Inferiore o uguale a 27 % (m/m) in totale |
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Soltanto per pellicole destinate ad essere rivestite e usate per l’imballaggio di prodotti alimentari non umidi, cioè di prodotti alimentari che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare |
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Peso molecolare medio tra 250 e 1 200 |
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Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1 % (m/m) di sostanza |
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Inferiore o uguale a 1 % (m/m) in totale |
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La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm2 di pellicola non ricoperta |
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Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000 |
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La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in ciascun trattino non deve superare 0,2 mg/dm2 (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta |
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Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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Conformemente alle direttive comunitarie e, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell’adozione delle disposizioni comunitarie |
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Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm2 della pellicola non ricoperta |
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PARTE SECONDA
Pellicole di cellulosa rigenerata rivestita
Nome |
Limitazioni |
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Cfr. parte prima |
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Cfr. parte prima |
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C. Rivestimenti |
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La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 20 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2 % (m/m) |
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La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa |
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La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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La quantità di 2-etilesildifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a:
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La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Stesse restrizioni previste alla parte prima (le quantità in mg/dm2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare) |
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La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm2 (o a un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 1 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare |
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La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
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Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare |
ALLEGATO III
PARTE A
Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive
(di cui all’articolo 7)
Direttiva 93/10/CEE della Commissione |
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Direttiva 93/111/CE della Commissione |
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Direttiva 2004/14/CE della Commissione |
PARTE B
Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale
(di cui all’articolo 7)
Direttiva |
Termine di attuazione |
Termine di applicazione |
93/10/CEE |
1o gennaio 1994 |
1o gennaio 1994 (1) 1o gennaio 1994 (2) 1o gennaio 1995 (3) |
93/111/CE |
— |
— |
2004/14/CE |
29 luglio 2005 |
29 luglio 2005 (4) 29 gennaio 2006 (5) |
(1) In base all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»
(2) In base all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1o luglio 1994.»
(3) In base all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1995, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»
(4) In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l’utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»
(5) In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l’importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»
ALLEGATO IV
Tavola di concordanza
Direttiva 93/10/CEE |
Presente direttiva |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafi 1 e 2 |
Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera b) |
Articolo 1, paragrafo 3 |
Articolo 1 bis |
Articolo 2 |
Articolo 2 |
Articolo 3 |
Articolo 2 bis |
Articolo 4 |
Articolo 3 |
Articolo 5 |
Articolo 4 |
Articolo 6 |
Articolo 5 |
— |
Articolo 6 |
— |
— |
Articolo 7 |
— |
Articolo 8 |
Articolo 7 |
Articolo 9 |
Allegato I |
Allegato I |
Allegato II |
Allegato II |
Allegato III |
— |
— |
Allegato III |
— |
Allegato IV |