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Document 32007L0042

    Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007 , relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Versione codificata) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 172 del 30.6.2007, p. 71–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/42/oj

    30.6.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/71


    DIRETTIVA 2007/42/CE DELLA COMMISSIONE

    del 29 giugno 2007

    relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (Versione codificata)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

    (2)

    Le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e d’altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004.

    (3)

    Per raggiungere l’obiettivo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato era una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento.

    (4)

    Per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si devono prevedere disposizioni specifiche.

    (5)

    Il metodo di determinazione dell’assenza di migrazione dei coloranti deve essere stabilito successivamente.

    (6)

    In attesa dell’elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili.

    (7)

    La formazione di un elenco di sostanze autorizzate, con i limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    (8)

    Tuttavia il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l’etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata.

    (9)

    È opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino in contatto diretto con i prodotti alimentari.

    (10)

    È opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli che sono, per loro natura, destinati a tale uso.

    (11)

    Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con rivestimenti derivati da cellulosa.

    (12)

    Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.

    (13)

    Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. È quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4) siano applicate anche alle pellicole di questo tipo.

    (14)

    Nell’interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissate dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (5), e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (6).

    (15)

    Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

    (16)

    La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    1.   La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    2.   La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all’allegato I che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione, e che:

    a)

    costituiscono di per sé un prodotto finito; oppure

    b)

    sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali.

    3.   La presente direttiva non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

    Articolo 2

    Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:

    a)

    pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

    b)

    pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o

    c)

    pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.

    Articolo 3

    1.   Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

    2.   In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

    Articolo 4

    1.   Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

    2.   Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

    3.   Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.

    Articolo 5

    La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.

    Articolo 6

    1.   Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

    2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

    3.   Qualora siano previste particolari condizioni d’uso, il materiale o l’articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

    Articolo 7

    La direttiva 93/10/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B.

    I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

    Articolo 8

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 9

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

    Per la Commissione

    Il presidente

    José Manuel BARROSO


    (1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    (2)  GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/14/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).

    (3)  Cfr. allegato III, parte A.

    (4)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17).

    (5)  GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10).

    (6)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.


    ALLEGATO I

    DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

    La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere aggiunte nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte su uno o su ambedue i lati.


    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

    NB:

    Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.

    Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

    Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

    PARTE PRIMA

    Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita

    Nome

    Limitazioni

    A.

    Cellulosa rigenerata

    Superiore o uguale a 72 % (m/m)

    B.   

    Additivi

    1.

    Ammorbidenti

    Inferiore o uguale a 27 % (m/m) in totale

    Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole]

    Soltanto per pellicole destinate ad essere rivestite e usate per l’imballaggio di prodotti alimentari non umidi, cioè di prodotti alimentari che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare

    Etandiolo [= monoetilenglicole]

    1,3 Butandiolo

     

    Glicerina

     

    1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole]

     

    Polietilene ossido [= polietilenglicole]

    Peso molecolare medio tra 250 e 1 200

    1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole]

    Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1 % (m/m) di sostanza

    Sorbitolo

     

    Glicole tetraetilenico

     

    Glicole trietilenico

     

    Urea

     

    2.

    Altri additivi

    Inferiore o uguale a 1 % (m/m) in totale

    Prima classe

    La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm2 di pellicola non ricoperta

    Acido acetico e suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

     

    Acido ascorbico e suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

     

    Acido benzoico e benzoato di sodio

     

    Acido formico ed i suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

     

    Acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, e Zn

     

    Acido citrico, d-1 lattico, maleico, 1-tartarico ed i loro sali di Na e K

     

    Acido sorbico ed i suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

     

    Ammidi di acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico

     

    Amidi e farine alimentari naturali

     

    Amidi e farine alimentari modificati per trattamento chimico

     

    Amilosio

     

    Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio

     

    Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e/o con acidi adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico

     

    Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi

     

    Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi

     

    Mono e/o di-esteri dell’acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole

     

    Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio

     

    Ossido di polietilene [= polietilenglicole]

    Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000

    Propionato di sodio

     

    Seconda classe

    La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in ciascun trattino non deve superare 0,2 mg/dm2 (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta

    Alchil (C8-C18) benzensolfonato di sodio

     

    Isopropil naftalensolfonato di sodio

     

    Alchil (C8-C18) solfato di sodio

     

    Alchil (C8-C18) solfonato di sodio

     

    Diottilsolfosuccinato di sodio

     

    Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammina

    Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Laurilsolfato di ammonio, magnesio e potassio

     

    Diamminoetano di N,N′ distearolo, N,N′ dipalmitolo e N,N′ dioliolo

     

    2-eptadecil-4,4-bis(metilen-stearato) ossazolina

     

    Etilsolfato di polietilenamminostearammide

    Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Terza classe — Agenti ancoranti

    La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti:

    butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3′-diammino-dipropilammina, 4,4′-diamminodibutilammina

    Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammina

    Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Polialchilenammine cationiche reticolate:

    a)

    resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina;

    b)

    resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina;

    c)

    resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca;

    d)

    resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina;

    e)

    resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina

    Conformemente alle direttive comunitarie e, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell’adozione delle disposizioni comunitarie

    Polietilenammine e polietilenimmine

    Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti:

    acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietil-entetrammina, solfito di sodio

    Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Quarta classe

    La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

    Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene

     

    Laurilsolfato di monoetanolammina

     


    PARTE SECONDA

    Pellicole di cellulosa rigenerata rivestita

    Nome

    Limitazioni

    A.

    Cellulosa rigenerata

    Cfr. parte prima

    B.

    Additivi

    Cfr. parte prima

    C.   

    Rivestimenti

    1.

    Polimeri

    La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa

     

    Nitrato di cellulosa

    Inferiore o uguale a 20 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2 % (m/m)

    2.

    Resine

    La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa

    Caseina

     

    Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C2 a C6 o miscele di questi alcoli

     

    Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis(4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C2 a C6 o miscele di questi alcoli

     

    Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica

     

    Gelatina alimentare

     

    Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione o disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico

     

    Gomma naturale [= resine damar]

     

    Poli-beta-pinene [= resine terpeniche]

     

    Resine urea-formaldeide (cfr. agenti ancoranti)

     

    3.

    Plastificanti

    La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    Acetil tributil citrato

     

    Acetil tri(2-etilesil) citrato

     

    Adipato di di-isobutile

     

    Adipato di di-n-butile

     

    Di-n-esilazelato

     

    Dicicloesilftalato

    Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    2-Etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etilesildifenil estere)

    La quantità di 2-etilesildifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a:

    a)

    2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o

    b)

    0,4 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    Monoacetato di glicerina [= monoacetina]

     

    Diacetato di glicerina [= diacetina]

     

    Triacetato di glicerina [= triacetina]

     

    Dibutil sebacato

     

    Di-n-butiltartrato

     

    Diisobutil-tartrato

     

    4.

    Altri additivi

    La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    4.1.

    Additivi elencati nella parte prima

    Stesse restrizioni previste alla parte prima (le quantità in mg/dm2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)

    4.2.

    Additivi specifici per rivestimento

    La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm2 (o a un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    1-Esadecanolo 1-ottadecanolo

     

    Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e dell’acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico e oleico

     

    Cere Montana, comprendenti acidi montanici (da C26 a C32) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio

     

    Cera Carnauba

     

    Cera d’api

     

    Cera di Sparto

     

    Cera Candelilla

     

    Dimetilpolisilossano

    Inferiore o uguale a 1 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %)

     

    Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate

     

    Pentaeritritolo tetrastearato

     

    Mono e bis (ottadecildietilenossido) fosfati

    Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    Acidi alifatici da C8 a C20, esterificati con mono- o di-(2-idrossietil)-ammina

     

    2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato — BHA]

    Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato — BHT]

    Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare

    Di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato

    Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare

    5.

    Solventi

    La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

    Butilacetato

     

    Etilacetato

     

    Isobutilacetato

     

    Isopropilacetato

     

    Propilacetato

     

    Acetone

     

    1-Butanolo

     

    Etanolo

     

    2-Butanolo

     

    2-Propanolo

     

    1-Propanolo

     

    Cicloesano

     

    Glicoletilenico monobutiletere

     

    Glicoletilenico monobutiletere acetato

     

    Metiletilchetone

     

    Metilisobutilchetone

     

    Tetraidrofurano

     

    Toluene

    Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare


    ALLEGATO III

    PARTE A

    Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

    (di cui all’articolo 7)

    Direttiva 93/10/CEE della Commissione

    (GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27).

    Direttiva 93/111/CE della Commissione

    (GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41).

    Direttiva 2004/14/CE della Commissione

    (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).

    PARTE B

    Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

    (di cui all’articolo 7)

    Direttiva

    Termine di attuazione

    Termine di applicazione

    93/10/CEE

    1o gennaio 1994

    1o gennaio 1994 (1)

    1o gennaio 1994 (2)

    1o gennaio 1995 (3)

    93/111/CE

    2004/14/CE

    29 luglio 2005

    29 luglio 2005 (4)

    29 gennaio 2006 (5)


    (1)  In base all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»

    (2)  In base all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1o luglio 1994.»

    (3)  In base all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1995, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»

    (4)  In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l’utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»

    (5)  In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l’importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»


    ALLEGATO IV

    Tavola di concordanza

    Direttiva 93/10/CEE

    Presente direttiva

    Articolo 1, paragrafi 1 e 2

    Articolo 1, paragrafi 1 e 2

    Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera b)

    Articolo 1, paragrafo 3

    Articolo 1 bis

    Articolo 2

    Articolo 2

    Articolo 3

    Articolo 2 bis

    Articolo 4

    Articolo 3

    Articolo 5

    Articolo 4

    Articolo 6

    Articolo 5

    Articolo 6

    Articolo 7

    Articolo 8

    Articolo 7

    Articolo 9

    Allegato I

    Allegato I

    Allegato II

    Allegato II

    Allegato III

    Allegato III

    Allegato IV


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