30.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 172/71


DIRETTIVA 2007/42/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2007

relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(Versione codificata)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 93/10/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (2) è stata modificata in modo sostanziale e a più riprese (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2)

Le norme comunitarie previste dalla presente direttiva sono non solo necessarie ma anche indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del mercato interno, i quali non possono essere attuati a livello dei singoli Stati membri, e d’altra parte la loro realizzazione a livello comunitario è già prevista dal regolamento (CE) n. 1935/2004.

(3)

Per raggiungere l’obiettivo previsto all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 per le pellicole di cellulosa rigenerata, lo strumento adeguato era una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 di detto regolamento.

(4)

Per i budelli sintetici di cellulosa rigenerata si devono prevedere disposizioni specifiche.

(5)

Il metodo di determinazione dell’assenza di migrazione dei coloranti deve essere stabilito successivamente.

(6)

In attesa dell’elaborazione dei requisiti di purezza e dei metodi di analisi, le disposizioni nazionali devono restare applicabili.

(7)

La formazione di un elenco di sostanze autorizzate, con i limiti delle quantità da utilizzare, è sufficiente in linea di massima nel caso specifico per raggiungere l’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

(8)

Tuttavia il bis (2-idrossietil) etere (= dietilenglicole) e l’etandiolo (= monoetilenglicole) possono migrare in modo rilevante in determinati prodotti alimentari e, di conseguenza, per prevenire tale eventualità è meglio stabilire in maniera definitiva la quantità massima di tali sostanze autorizzata nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicola di cellulosa rigenerata.

(9)

È opportuno, a difesa della salute del consumatore, evitare che le superfici di pellicola di cellulosa rigenerata stampate entrino in contatto diretto con i prodotti alimentari.

(10)

È opportuno prevedere la dichiarazione scritta di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004 nel caso di utilizzazione professionale della pellicola di cellulosa rigenerata per materiali e articoli destinati a venire a contatto con prodotti alimentari, ad eccezione di quelli che sono, per loro natura, destinati a tale uso.

(11)

Le norme da applicare alle pellicole di cellulosa rigenerata dovrebbero essere specifiche alla natura dello strato in contatto con i prodotti alimentari. Quindi i requisiti per le pellicole di cellulosa rigenerata con rivestimenti in materia plastica dovrebbero essere diversi da quelli previsti per le pellicole di cellulosa rigenerata non rivestite o rivestite con rivestimenti derivati da cellulosa.

(12)

Nella produzione di tutti i tipi di pellicole di cellulosa rigenerata, comprese le pellicole di cellulosa rigenerata rivestite in materia plastica, devono essere utilizzate solo le sostanze autorizzate.

(13)

Nel caso della pellicola di cellulosa rigenerata rivestita con un rivestimento in materia plastica, lo strato a contatto con i prodotti alimentari consiste in un materiale simile ai materiali e agli oggetti in plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. È quindi opportuno che le disposizioni previste dalla direttiva 2002/72/CE della Commissione, del 6 agosto 2002, relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (4) siano applicate anche alle pellicole di questo tipo.

(14)

Nell’interesse della coerenza della normativa comunitaria, la verifica della conformità delle pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica alle limitazioni di migrazione fissate dalla direttiva 2002/72/CE dovrebbe essere realizzata secondo le regole stabilite dalla direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (5), e dalla direttiva 85/572/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1985, che fissa l’elenco dei simulanti da impiegare per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (6).

(15)

Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(16)

La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione delle direttive indicati nell’allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1.   La presente direttiva è una direttiva specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   La presente direttiva si applica alle pellicole di cellulosa rigenerata conformi alla descrizione di cui all’allegato I che sono destinate a venire a contatto con prodotti alimentari, o vengono con essi a contatto conformemente a tale destinazione, e che:

a)

costituiscono di per sé un prodotto finito; oppure

b)

sono parte di un prodotto finito contenente altri materiali.

3.   La presente direttiva non si applica ai budelli sintetici di cellulosa rigenerata.

Articolo 2

Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui all’articolo 1, paragrafo 2, appartengono a una delle seguenti categorie:

a)

pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita;

b)

pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento derivato dalla cellulosa; o

c)

pellicole di cellulosa rigenerata con un rivestimento in materia plastica.

Articolo 3

1.   Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 2 sono prodotte utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate nell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

2.   In deroga al paragrafo 1, sostanze non elencate nell’allegato II possono essere utilizzate come coloranti (tinture e pigmenti) o come adesivi, a condizione che non vi sia traccia di migrazione di dette sostanze all’interno o sulla superficie dei prodotti alimentari, rivelabile con un metodo convalidato.

Articolo 4

1.   Le pellicole di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 sono prodotte, prima di essere rivestite, utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencati nella prima parte dell’allegato II, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

2.   Il rivestimento applicato alle pellicole di cellulosa rigenerata di cui al paragrafo 1 è prodotto utilizzando solo le sostanze o i gruppi di sostanze elencate negli allegati da II a VI della direttiva 2002/72/CE, tenendo conto delle limitazioni ivi stabilite.

3.   Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1, i materiali e gli oggetti in pellicola di cellulosa rigenerata di cui alla lettera c) dell’articolo 2 devono essere conformi agli articoli 2, 7 e 8 della direttiva 2002/72/CE.

Articolo 5

La superficie stampata delle pellicole di cellulosa rigenerata non deve venire a contatto con i prodotti alimentari.

Articolo 6

1.   Nelle fasi di commercializzazione diverse dalla vendita al dettaglio, i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con gli alimenti sono accompagnati da una dichiarazione scritta, secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1935/2004.

2.   Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata che per loro natura sono chiaramente destinati a venire a contatto con alimenti.

3.   Qualora siano previste particolari condizioni d’uso, il materiale o l’articolo di pellicola di cellulosa rigenerata sono etichettati conformemente.

Articolo 7

La direttiva 93/10/CEE, modificata dalle direttive di cui all’allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e di applicazione indicati nell’allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato IV.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO


(1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

(2)  GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/14/CE (GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).

(3)  Cfr. allegato III, parte A.

(4)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE (GU L 91 del 31.3.2007, pag. 17).

(5)  GU L 297 del 23.10.1982, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/48/CE della Commissione (GU L 222 del 12.8.1997, pag. 10).

(6)  GU L 372 del 31.12.1985, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/19/CE.


ALLEGATO I

DESCRIZIONE DELLA PELLICOLA DI CELLULOSA RIGENERATA

La pellicola di cellulosa rigenerata è un foglio sottile prodotto a partire da cellulosa raffinata ottenuta da legno o cotone non riciclati. Per esigenze tecnologiche, opportune sostanze possono essere aggiunte nella massa o in superficie. Le pellicole di cellulosa rigenerata possono essere ricoperte su uno o su ambedue i lati.


ALLEGATO II

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE NELLA FABBRICAZIONE DI PELLICOLE DI CELLULOSA RIGENERATA

NB:

Le percentuali che figurano nella prima e seconda parte del presente allegato sono espresse in massa/massa (m/m) e calcolate in rapporto alla quantità di pellicola di cellulosa rigenerata anidra e non ricoperta.

Le usuali denominazioni tecniche vengono riportate tra parentesi quadre.

Le sostanze utilizzate devono essere di buona qualità tecnica, per quanto riguarda i requisiti di purezza.

PARTE PRIMA

Pellicole di cellulosa rigenerata non rivestita

Nome

Limitazioni

A.

Cellulosa rigenerata

Superiore o uguale a 72 % (m/m)

B.   

Additivi

1.

Ammorbidenti

Inferiore o uguale a 27 % (m/m) in totale

Bis (2-idrossietil)etere [= dietilenglicole]

Soltanto per pellicole destinate ad essere rivestite e usate per l’imballaggio di prodotti alimentari non umidi, cioè di prodotti alimentari che non contengono acqua fisicamente libera in superficie. Il contenuto massimo di bis (2-idrossietil)etere e etandiolo presente nei prodotti alimentari che sono stati a contatto con pellicole di questo tipo non deve superare 30 mg/kg del prodotto alimentare

Etandiolo [= monoetilenglicole]

1,3 Butandiolo

 

Glicerina

 

1,2 Propandiolo [= 1,2-propilenglicole]

 

Polietilene ossido [= polietilenglicole]

Peso molecolare medio tra 250 e 1 200

1,2 Polipropilene ossido [= 1,2-polipropilenglicole]

Peso molecolare medio inferiore o uguale a 400 e contenuto di 1,3-propandiolo inferiore o uguale a 1 % (m/m) di sostanza

Sorbitolo

 

Glicole tetraetilenico

 

Glicole trietilenico

 

Urea

 

2.

Altri additivi

Inferiore o uguale a 1 % (m/m) in totale

Prima classe

La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze non deve essere superiore a 2 mg/dm2 di pellicola non ricoperta

Acido acetico e suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

 

Acido ascorbico e suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

 

Acido benzoico e benzoato di sodio

 

Acido formico ed i suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

 

Acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e anche gli acidi beenico e ricinoleico ed i loro sali di NH4, Ca, Mg, K, Na, Al, e Zn

 

Acido citrico, d-1 lattico, maleico, 1-tartarico ed i loro sali di Na e K

 

Acido sorbico ed i suoi sali di NH4, Ca, Mg, K e Na

 

Ammidi di acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e anche gli ammidi degli acidi beenico e ricinoleico

 

Amidi e farine alimentari naturali

 

Amidi e farine alimentari modificati per trattamento chimico

 

Amilosio

 

Carbonati e cloruri di calcio e di magnesio

 

Esteri di glicerina con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, aventi un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e/o con acidi adipico, citrico, 12-idrossistearico (= ossistearina) e ricinoleico

 

Esteri di poliossietilene (numero dei gruppi ossietilenici tra 8 e 14) con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi

 

Esteri di sorbitolo con acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi

 

Mono e/o di-esteri dell’acido stearico con etandiolo e/o bis (2-idrossietil)etere e/o trietilenglicole

 

Ossidi e idrossidi di alluminio, calcio, magnesio e silicio e silicati e silicati idrati di alluminio, calcio, magnesio e potassio

 

Ossido di polietilene [= polietilenglicole]

Peso molecolare medio tra 1 200 e 4 000

Propionato di sodio

 

Seconda classe

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta e la quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicato in ciascun trattino non deve superare 0,2 mg/dm2 (o un limite inferiore, se così indicato) della pellicola non ricoperta

Alchil (C8-C18) benzensolfonato di sodio

 

Isopropil naftalensolfonato di sodio

 

Alchil (C8-C18) solfato di sodio

 

Alchil (C8-C18) solfonato di sodio

 

Diottilsolfosuccinato di sodio

 

Distearato di monoacetato di di-idrossietil dietilen triammina

Inferiore o uguale a 0,05 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Laurilsolfato di ammonio, magnesio e potassio

 

Diamminoetano di N,N′ distearolo, N,N′ dipalmitolo e N,N′ dioliolo

 

2-eptadecil-4,4-bis(metilen-stearato) ossazolina

 

Etilsolfato di polietilenamminostearammide

Inferiore o uguale a 0,1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Terza classe — Agenti ancoranti

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 1 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Prodotto di condensazione di melamminaformaldeide, non modificato o modificato con uno o più dei prodotti seguenti:

butanolo, dietilentriammina, etanolo, trietilentetrammina, tetraetilenpentammina, tris-(2-idrossietil)ammina, 3,3′-diammino-dipropilammina, 4,4′-diamminodibutilammina

Contenuto di formaldeide libera uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Prodotto di condensazione di melamine-urea-formaldeide modificato con tris-(2-idrossietil)ammina

Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Contenuto di melammina libera inferiore o uguale a 0,3 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Polialchilenammine cationiche reticolate:

a)

resina poliammide-epicloridrina a base di diamminopropilmetilammina ed epicloridrina;

b)

resina poliammide-epicloridrina a base di epicloridrina, acido adipico, caprolattame, dietilentriammina e/o etilendiammina;

c)

resina poliammide-epicloridrina a base di acido adipico, dietilentriammina ed epicloridrina o una miscela di epicloridrina ed ammoniaca;

d)

resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, dimetiladipato e dietilentriammina;

e)

resina poliammide-poliammina-epicloridrina a base di epicloridrina, adipammide e diamminopropilmetilammina

Conformemente alle direttive comunitarie e, in loro assenza, alla legislazione nazionale, in attesa dell’adozione delle disposizioni comunitarie

Polietilenammine e polietilenimmine

Inferiore o uguale a 0,75 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Prodotto di condensazione di urea-formaldeide non modificato o modificato con uno o più dei seguenti prodotti:

acido amminometilsolfonico, acido solfanilico, butanolo, diamminobutano, diammino-dietilammina, diammino-dipropilammina, diammino-propano, dietilentriammina, etanolo, guanidina, metanolo, tetraetilenpentammina, trietil-entetrammina, solfito di sodio

Contenuto di formaldeide libera inferiore o uguale a 0,5 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Quarta classe

La quantità totale della sostanza deve essere inferiore o uguale a 0,01 mg/dm2 della pellicola non ricoperta

Prodotti di reazioni di ammine di oli alimentari con ossido di polietilene

 

Laurilsolfato di monoetanolammina

 


PARTE SECONDA

Pellicole di cellulosa rigenerata rivestita

Nome

Limitazioni

A.

Cellulosa rigenerata

Cfr. parte prima

B.

Additivi

Cfr. parte prima

C.   

Rivestimenti

1.

Polimeri

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 50 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Eteri etilici, idrossietilici, idrossipropilici e metilici di cellulosa

 

Nitrato di cellulosa

Inferiore o uguale a 20 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare; contenuto di azoto nel nitrato di cellulosa compreso tra 10,8 (m/m) e 12,2 % (m/m)

2.

Resine

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 12,5 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare e unicamente per la preparazione di pellicole di cellulosa rigenerata ricoperte da una vernice a base di nitrato di cellulosa

Caseina

 

Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione e i loro esteri di metile, etile o alcoli polivalenti da C2 a C6 o miscele di questi alcoli

 

Colofonia e/o suoi prodotti di polimerizzazione, idrogenazione o disproporzione condensati con acidi acrilico, maleico, citrico, fumarico e/o ftalico e/o 2,2 bis(4-idrossifenil) propano formaldeide ed esterificati con alcoli metilico, etilico, o alcoli polivalenti da C2 a C6 o miscele di questi alcoli

 

Esteri derivati dal bis (2-idrossietil) etere con i prodotti di addizione del betapinene e/o dipentene e/o diterpene e anidride maleica

 

Gelatina alimentare

 

Olio di ricino e suoi prodotti di idrogenazione o disidratazione e suoi prodotti di condensazione con la poliglicerina e acidi adipico, citrico, maleico, ftalico e sebacico

 

Gomma naturale [= resine damar]

 

Poli-beta-pinene [= resine terpeniche]

 

Resine urea-formaldeide (cfr. agenti ancoranti)

 

3.

Plastificanti

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Acetil tributil citrato

 

Acetil tri(2-etilesil) citrato

 

Adipato di di-isobutile

 

Adipato di di-n-butile

 

Di-n-esilazelato

 

Dicicloesilftalato

Inferiore o uguale a 4,0 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

2-Etilesildifenilfosfato (sinonimo: acido fosforico, 2-etilesildifenil estere)

La quantità di 2-etilesildifenilfosfato deve essere inferiore o uguale a:

a)

2,4 mg/kg del prodotto alimentare a contatto con questo tipo di pellicola; o

b)

0,4 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Monoacetato di glicerina [= monoacetina]

 

Diacetato di glicerina [= diacetina]

 

Triacetato di glicerina [= triacetina]

 

Dibutil sebacato

 

Di-n-butiltartrato

 

Diisobutil-tartrato

 

4.

Altri additivi

La quantità totale delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 6 mg/dm2 della pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta, compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

4.1.

Additivi elencati nella parte prima

Stesse restrizioni previste alla parte prima (le quantità in mg/dm2 vanno riferite però alla pellicola di cellulosa rigenerata non ricoperta compreso il rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare)

4.2.

Additivi specifici per rivestimento

La quantità di ciascuna sostanza o di ciascun gruppo di sostanze indicate in ciascun trattino non deve essere superiore a 2 mg/dm2 (o a un limite inferiore se così indicato) del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

1-Esadecanolo 1-ottadecanolo

 

Esteri degli acidi grassi lineari, saturi o insaturi, con un numero pari di atomi di carbonio da C8 a C20 compresi e dell’acido ricinoleico con gli alcoli lineari etilico, butilico, amilico e oleico

 

Cere Montana, comprendenti acidi montanici (da C26 a C32) purificati e/o loro esteri con etandiolo e/o 1-3-butandiolo e/o loro sali di calcio e potassio

 

Cera Carnauba

 

Cera d’api

 

Cera di Sparto

 

Cera Candelilla

 

Dimetilpolisilossano

Inferiore o uguale a 1 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Olio di soia epossidato (con tenore in ossirano compreso tra 6-8 %)

 

Paraffina raffinata e cere microcristalline raffinate

 

Pentaeritritolo tetrastearato

 

Mono e bis (ottadecildietilenossido) fosfati

Inferiore o uguale a 0,2 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Acidi alifatici da C8 a C20, esterificati con mono- o di-(2-idrossietil)-ammina

 

2- e 3-Terz-butil-4-idrossianisolo [= idrossianisolo butilato — BHA]

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

2,6-di-Terz-butil-4-metilfenolo [= idrossitoluene butilato — BHT]

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare

Di-n-ottile-bis-(2-etilesil)maleato

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato in contatto con il prodotto alimentare

5.

Solventi

La quantità massima delle sostanze deve essere inferiore o uguale a 0,6 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare

Butilacetato

 

Etilacetato

 

Isobutilacetato

 

Isopropilacetato

 

Propilacetato

 

Acetone

 

1-Butanolo

 

Etanolo

 

2-Butanolo

 

2-Propanolo

 

1-Propanolo

 

Cicloesano

 

Glicoletilenico monobutiletere

 

Glicoletilenico monobutiletere acetato

 

Metiletilchetone

 

Metilisobutilchetone

 

Tetraidrofurano

 

Toluene

Inferiore o uguale a 0,06 mg/dm2 del rivestimento sul lato a contatto con il prodotto alimentare


ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata ed elenco delle sue modificazioni successive

(di cui all’articolo 7)

Direttiva 93/10/CEE della Commissione

(GU L 93 del 17.4.1993, pag. 27).

Direttiva 93/111/CE della Commissione

(GU L 310 del 14.12.1993, pag. 41).

Direttiva 2004/14/CE della Commissione

(GU L 27 del 30.1.2004, pag. 48).

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione e di applicazione in diritto nazionale

(di cui all’articolo 7)

Direttiva

Termine di attuazione

Termine di applicazione

93/10/CEE

1o gennaio 1994

1o gennaio 1994 (1)

1o gennaio 1994 (2)

1o gennaio 1995 (3)

93/111/CE

2004/14/CE

29 luglio 2005

29 luglio 2005 (4)

29 gennaio 2006 (5)


(1)  In base all’articolo 5, paragrafo 1, primo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri consentono, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e conforme al disposto della presente direttiva.»

(2)  In base all’articolo 5, paragrafo 1, secondo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1994, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva né a quello della direttiva 83/229/CEE, ad eccezione di quella che, a norma della direttiva 92/15/CEE, è vietata a decorrere dal 1o luglio 1994.»

(3)  In base all’articolo 5, paragrafo 1, terzo trattino, della direttiva 93/10/CEE: «Gli Stati membri vietano, a decorrere dal 1o gennaio 1995, il commercio e l’uso di pellicola di cellulosa rigenerata destinata a venire a contatto con i prodotti alimentari e non conforme al disposto della presente direttiva, ma conforme a quello della direttiva 83/229/CEE.»

(4)  In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da permettere il commercio e l’utilizzazione di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari a partire dal 29 luglio 2005.»

(5)  In base all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/14/CE: «Gli Stati membri applicano queste disposizioni in modo da vietare la produzione e l’importazione nella Comunità di pellicole di cellulosa rigenerata destinate a venire a contatto con i prodotti alimentari, che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, a partire dal 29 gennaio 2006.»


ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 93/10/CEE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1, paragrafo 3, frase introduttiva e lettera b)

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 1 bis

Articolo 2

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 2 bis

Articolo 4

Articolo 3

Articolo 5

Articolo 4

Articolo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Articolo 7

Articolo 9

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

Allegato III

Allegato III

Allegato IV