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Document 32006R2024

Regolamento (CE) n. 2024/2006 della Commissione, del 22 dicembre 2006 , recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all'adesione della Romania (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 384 del 29.12.2006, p. 79–80 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 314M del 1.12.2007, p. 727–728 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/05/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2024/oj

29.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 384/79


REGOLAMENTO (CE) N. 2024/2006 DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

recante misure transitorie in deroga al regolamento (CE) n. 2076/2002 e alle decisioni 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE e 2005/864/CE intesi a mantenere l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti alcune sostanze attive non figuranti nell'allegato I alla direttiva 91/414/CEE in seguito all'adesione della Romania

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 2076/2002 (1) e le decisioni 98/270/CE (2), 2002/928/CE (3), 2003/308/CE (4), 2004/129/CE (5), 2004/141/CE (6), 2004/247/CE (7), 2004/248/CE (8), 2005/303/CE (9) e 2005/864/CE (10) dispongono la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio (11) e la revoca da parte degli Stati membri di tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive.

(2)

Dal momento che le autorizzazioni esistenti devono essere ritirate in Romania entro il 31 dicembre 2006, la Romania ha richiesto misure transitorie in modo che sia concesso un periodo di grazia per alcune delle sostanze attive in questione affinché sia possibile utilizzare le scorte esistenti.

(3)

La Romania deve adottare le misure opportune per garantire che l'uso continuato non abbia effetti dannosi per la salute umana o animale ovvero un impatto inaccettabile sull'ambiente e che siano presi tutti i provvedimenti necessari per la riduzione del rischio.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 1 della decisione 98/270/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva fenvalerate deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 2

In deroga all'articolo 3 della decisione 2002/928/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva benomil deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acifluorfen, bensultap, bromopropilato, fenpropatrin, fomesafen, imazapir, etossilato di nonilfenolo, oxadixil, prometrina, chinalfos, terbufos o triforine deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 4

In deroga all'articolo 3 della decisione 2003/308/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva metalaxil deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 5

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/129/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive acido borico, imazetapir, metidation o triadimefon deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 30 giugno 2008.

Articolo 6

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/141/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva amitraz deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 7

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/247/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva simazina deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 8

In deroga all'articolo 3 della decisione 2004/248/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva atrazina deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 9

In deroga all'articolo 3 della decisione 2005/303/CE della Commissione, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva kasugamicin deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 10

In deroga all'articolo 3 della decisione della Commissione 2005/864/CE, qualsiasi periodo di grazia concesso dalla Romania, a norma dell'articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, per lo smaltimento, l'immagazzinamento, la commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte esistenti di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva endosulfan deve essere quanto più breve possibile e scadere non oltre il 31 dicembre 2007.

Articolo 11

La Romania garantisce che l'uso continuato di cui agli articoli da 1 a 11 non abbia conseguenze negative per la salute umana o animale o un impatto inaccettabile sull'ambiente.

La Romania garantisce che siano adottate tutte le misure necessarie per la riduzione dei rischi.

Nel caso in cui un prodotto fitosanitario contenga più sostanze attive e gli articoli da 1 a 11 dispongano date diverse con riferimento alle sostanze in questione, si applica la data anteriore.

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore con riserva e alla data di entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

(2)  GU L 117 del 21.4.1998, pag. 15.

(3)  GU L 322 del 27.11.2002, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(4)  GU L 113 del 7.5.2003, pag. 8.

(5)  GU L 37 del 10.2.2004, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(6)  GU L 46 del 17.2.2004, pag. 35.

(7)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 50. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(8)  GU L 78 del 16.3.2004, pag. 53. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 835/2005 (GU L 127 del 29.4.2004, pag. 43).

(9)  GU L 97 del 15.4.2005, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005.

(10)  GU L 317 del 3.12.2005, pag. 25.

(11)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dallla direttiva 2006/75/CE della Commissione (GU L 248 del 12.9.2006, pag. 3).


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