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Document 32005R2123

    Regolamento (CE) n. 2123/2005 della Commissione, del 22 dicembre 2005 , che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

    GU L 340 del 23.12.2005, p. 27–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2006; abrog. impl. da 32006R0631

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2123/oj

    23.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 340/27


    REGOLAMENTO (CE) N. 2123/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 22 dicembre 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede la sorveglianza delle importazioni dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 quinquies del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (3).

    (2)

    Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura (4) concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 e il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per le pere, i limoni, le mele e le zucchine.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1555/96 deve essere modificato di conseguenza.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1796/2005 (GU L 288 del 29.10.2005, pag. 42).

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 883/2005 (GU L 148 dell’11.6.2005, pag. 5).

    (4)  GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione «ex», il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione.

    Numero d’ordine

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Periodo di applicazione

    Livelli limite

    (tonnellate)

    78.0015

    ex 0702 00 00

    Pomodori

    dal 1o ottobre al 31 maggio

    810 159

    78.0020

    dal 1o giugno al 30 settembre

    883 976

    78.0065

    ex 0707 00 05

    Cetrioli

    dal 1o maggio al 31 ottobre

    10 637

    78.0075

    1o novembre al 30 aprile

    10 318

    78.0085

    ex 0709 10 00

    Carciofi

    al 1o novembre al 30 giugno

    90 600

    78.0100

    0709 90 70

    Zucchine

    dal 1o gennaio al 31 dicembre

    68 401

    78.0110

    ex 0805 10 20

    Arance

    dal 1o dicembre al 31 maggio

    271 073

    78.0120

    ex 0805 20 10

    Clementine

    dal 1o novembre a fine febbraio

    150 169

    78.0130

    ex 0805 20 30

    ex 0805 20 50

    ex 0805 20 70

    ex 0805 20 90

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilking e ibridi simili di agrumi

    dal 1o novembre a fine febbraio

    94 492

    78.0155

    ex 0805 50 10

    Limoni

    dal 1o giugno al 31 dicembre

    265 745

    78.0160

    dal 1o gennaio al 31 maggio

    82 467

    78.0170

    ex 0806 10 10

    Uve da tavola

    dal 21 luglio al 20 novembre

    222 307

    78.0175

    ex 0808 10 80

    Mele

    dal 1o gennaio al 31 agosto

    805 913

    78.0180

    dal 1o settembre al 31 dicembre

    80 454

    78.0220

    ex 0808 20 50

    Pere

    dal 1o gennaio al 30 aprile

    239 893

    78.0235

    dal 1o luglio al 31 dicembre

    105 438

    78.0250

    ex 0809 10 00

    Albicocche

    dal 1o giugno al 31 luglio

    127 403

    78.0265

    ex 0809 20 95

    Ciliege, diverse dalle ciliege acide

    dal 21 maggio al 10 agosto

    54 213

    78.0270

    ex 0809 30

    Pesche, comprese le pesche noci

    dall’11 giugno al 30 settembre

    982 366

    78.0280

    ex 0809 40 05

    Prugne

    dall’11 giugno al 30 settembre

    54 605»


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