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Document 32005D0194
2005/194/EC: Commission Decision of 8 March 2005 amending for the fourth time Decision 2004/122/EC concerning certain protection measures in relation to avian influenza in several Asian countries (notified under document number C(2005) 521) (Text with EEA relevance)
2005/194/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2005) 521] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/194/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2005) 521] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 63 del 10.3.2005, p. 25–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 272M del 18.10.2005, p. 149–150
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Extended validity | 32004D0122 | 30/09/2005 | |||
Modifies | 32004D0122 | sostituzione | articolo 4.1 | 08/03/2005 | |
Modifies | 32004D0122 | sostituzione | articolo 3 | 08/03/2005 | |
Modifies | 32004D0122 | DATE articolo 7 |
10.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 63/25 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell'8 marzo 2005
che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici
[notificata con il numero C(2005) 521]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/194/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,
vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2004/122/CE della Commissione (3) è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici, fra cui il Giappone e la Corea del Sud. |
(2) |
Il Giappone e la Corea del Sud hanno presentato all'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) la relazione finale sulla situazione dell'influenza aviaria nel loro territorio e sui provvedimenti adottati per controllare la malattia. Il Giappone e la Corea del Sud hanno inoltre dichiarato i rispettivi paesi indenni dall'influenza aviaria e inviato alla Commissione informazioni sulla situazione zoosanitaria accompagnate dalla richiesta di modificare di conseguenza la decisione 2004/122/CE. Le misure di protezione adottate per tali paesi a norma della decisione 2004/122/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili. |
(3) |
Le condizioni per l'importazione dai paesi terzi di volatili diversi dal pollame sono stabilite dalla decisione 2000/666/CE della Commissione (4) e tali norme si applicano pertanto anche al Giappone e alla Corea del Sud. I volatili diversi dal pollame devono fra l'altro essere sottoposti a quarantena e a un esame per l'individuazione dell'influenza aviaria. |
(4) |
Tenuto conto delle condizioni di evoluzione della malattia in Cambogia, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam occorre prolungare la durata delle misure di protezione relative a tali paesi di cui alla decisione 2004/122/CE. |
(5) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:
1) |
l'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:
|
2) |
all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 4 1. Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:
|
3) |
all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005». |
Articolo 2
Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati alle importazioni per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubblici nel modo adeguato i provvedimenti adottati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(2) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
(3) GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/851/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 48).
(4) GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).