Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0194

    2005/194/CE: Decisione della Commissione, dell'8 marzo 2005, che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici [notificata con il numero C(2005) 521] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 63 del 10.3.2005, p. 25–26 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 272M del 18.10.2005, p. 149–150 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/194/oj

    10.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 63/25


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell'8 marzo 2005

    che modifica per la quarta volta la decisione 2004/122/CE recante alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria in diversi paesi asiatici

    [notificata con il numero C(2005) 521]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/194/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

    vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2004/122/CE della Commissione (3) è stata adottata in risposta alla comparsa di focolai di influenza aviaria in diversi paesi asiatici, fra cui il Giappone e la Corea del Sud.

    (2)

    Il Giappone e la Corea del Sud hanno presentato all'Ufficio internazionale delle epizoozie (UIE) la relazione finale sulla situazione dell'influenza aviaria nel loro territorio e sui provvedimenti adottati per controllare la malattia. Il Giappone e la Corea del Sud hanno inoltre dichiarato i rispettivi paesi indenni dall'influenza aviaria e inviato alla Commissione informazioni sulla situazione zoosanitaria accompagnate dalla richiesta di modificare di conseguenza la decisione 2004/122/CE. Le misure di protezione adottate per tali paesi a norma della decisione 2004/122/CE dovrebbero pertanto cessare di essere applicabili.

    (3)

    Le condizioni per l'importazione dai paesi terzi di volatili diversi dal pollame sono stabilite dalla decisione 2000/666/CE della Commissione (4) e tali norme si applicano pertanto anche al Giappone e alla Corea del Sud. I volatili diversi dal pollame devono fra l'altro essere sottoposti a quarantena e a un esame per l'individuazione dell'influenza aviaria.

    (4)

    Tenuto conto delle condizioni di evoluzione della malattia in Cambogia, Cina, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam occorre prolungare la durata delle misure di protezione relative a tali paesi di cui alla decisione 2004/122/CE.

    (5)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 2004/122/CE è modificata come segue:

    1)

    l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 3

    Gli Stati membri sospendono l'importazione dalla Malaysia dei seguenti prodotti:

    alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame;

    uova destinate al consumo umano e trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di uccelli.»;

    2)

    all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 4

    1.   Gli Stati membri sospendono l'importazione da Cambogia, Repubblica popolare cinese incluso il territorio di Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Pakistan, Thailandia e Vietnam dei seguenti prodotti:

    piume e parti di piume non trasformate;

    “volatili vivi diversi dal pollame” definiti nella decisione 2000/666/CE, compresi gli uccelli a seguito dei rispettivi proprietari (uccelli da compagnia).»;

    3)

    all'articolo 7, la data del «31 marzo 2005» è sostituita dalla data del «30 settembre 2005».

    Articolo 2

    Gli Stati membri modificano i provvedimenti applicati alle importazioni per renderli conformi alla presente decisione e rendono immediatamente pubblici nel modo adeguato i provvedimenti adottati. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l'8 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

    (2)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 36 del 7.2.2004, pag. 59. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/851/CE (GU L 368 del 15.12.2004, pag. 48).

    (4)  GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).


    Top