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Document 32004R1471

Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti(Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 271 del 19.8.2004, pp. 24–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 102–104 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 08/09/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1471/oj

19.8.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 271/24


REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2004

che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,

considerando quanto segue:

(1)

La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia.

(2)

Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi.

(3)

Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle relative carni fresche e fissa le condizioni di salute sanitaria e zoosanitaria e i criteri di certificazione veterinaria (2), l'esportazione di cervidi vivi da questi paesi verso la Comunità è già vietata.

(4)

La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3) specifica che solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di talune specie designate possono essere importati nella Comunità. Poiché i cervidi non rientrano tra le suddette specie, l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di cervidi è già vietata.

(5)

Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001.

(7)

Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).

(2)  GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).

(3)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).


ALLEGATO

Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4:

«4.

a)

Quando le carni di selvaggina d'allevamento definite dalla direttiva 91/495/CEE del Consiglio (1), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio (2) e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio (3), di provenienza da cervidi d’allevamento, sono importati nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, i certificati sanitari sono accompagnati da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o proviene unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”

b)

Quando le carni di selvaggina definite dalla direttiva 92/45/CEE del Consiglio (4), le preparazioni a base di carni definite dalla direttiva 94/65/CE del Consiglio e i prodotti a base di carni definiti dalla direttiva 77/99/CEE del Consiglio, di provenienza da cervidi selvatici, sono importate nella Comunità in provenienza dal Canada e dagli Stati Uniti, il certificato sanitario è accompagnato da una dichiarazione firmata dall'autorità competente del paese di produzione, redatta come segue:

“Questo prodotto contiene o deriva unicamente da carni, ad esclusione di frattaglie e midollo spinale, di cervidi che sono risultati negativi all'esame di rilevamento della sindrome del dimagrimento cronico, condotto mediante istopatologia, immunoistochimica o altro metodo diagnostico riconosciuto dall'autorità competente; non proviene da animali appartenenti a greggi nei quali sia stata confermata negli ultimi tre anni o si sospetti ufficialmente la presenza della sindrome del dimagrimento cronico.”

»

(1)  GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.

(2)  GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

(3)  GU L 26 del 31.1.1977, pag. 85.

(4)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 35.


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