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Document 32004R1471
Commission Regulation (EC) No 1471/2004 of 18 August 2004 amending Annex XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the import of cervid products from Canada and the United States(Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti(Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1471/2004 della Commissione, del 18 agosto 2004, che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti(Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 271 del 19.8.2004, pp. 24–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 102–104
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
08/09/2004
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Modifies | 32001R0999 | complemento | allegato 11 | 01/01/2005 |
| Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
|---|---|---|---|---|---|
| Corrected by | 32004R1471R(01) | (IT) | |||
| Corrected by | 32004R1471R(02) | (MT) |
|
19.8.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/24 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1471/2004 DELLA COMMISSIONE
del 18 agosto 2004
che modifica l'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'importazione di prodotti di cervidi dal Canada e dagli Stati Uniti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo paragrafo,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La sindrome del dimagrimento cronico (Chronic Wasting Disease) è stata riscontrata nei cervi e negli alci selvatici e d'allevamento in Canada e negli Stati Uniti. Finora non sono stati confermati altrove casi indigeni della malattia. |
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(2) |
Nel parere del 6-7 marzo 2003, il comitato scientifico direttivo ha invitato a rafforzare la tutela della salute pubblica e degli animali nella Comunità contro i rischi posti dalla sindrome del dimagrimento cronico nei cervidi canadesi e statunitensi. |
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(3) |
Poiché il Canada e gli Stati Uniti non figurano nell'elenco dei paesi terzi autorizzati ad esportare nella Comunità i ruminanti non domestici di cui alla decisione 79/542/CEE del Consiglio, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi o delle parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione nella Comunità di taluni animali vivi e delle relative carni fresche e fissa le condizioni di salute sanitaria e zoosanitaria e i criteri di certificazione veterinaria (2), l'esportazione di cervidi vivi da questi paesi verso la Comunità è già vietata. |
|
(4) |
La direttiva 92/65/CEE del Consiglio che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (3) specifica che solo lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di talune specie designate possono essere importati nella Comunità. Poiché i cervidi non rientrano tra le suddette specie, l'importazione di sperma, ovuli ed embrioni di cervidi è già vietata. |
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(5) |
Occorrerebbe introdurre misure intese a rendere minimi i rischi potenziali per la salute pubblica e degli animali derivanti dall'importazione di carni fresche, prodotti e preparazioni a base di carne di cervidi selvatici e d'allevamento. |
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(6) |
È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 999/2001. |
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(7) |
Le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato XI del regolamento (CE) n. 999/2001 è modificato in conformità all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 876/2004 della Commissione (GU L 162 del 30.4.2004, pag. 52).
(2) GU L 146 del 14.6.1979, pag. 15. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).
(3) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
ALLEGATO
Nella parte D dell’allegato XI è aggiunto il seguente punto 4:
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«4. |
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(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 41.
(2) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.