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Document 32001D0419

2001/419/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate

GU L 150 del 6.6.2001, pp. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/419/oj

32001D0419

2001/419/GAI: Decisione del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate

Gazzetta ufficiale n. L 150 del 06/06/2001 pag. 0001 - 0003


Decisione del Consiglio

del 28 maggio 2001

relativa alla trasmissione di campioni di sostanze controllate

(2001/419/GAI)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 30 e 31 e l'articolo 34, paragrafo 2, lettera c),

vista l'iniziativa del Regno di Svezia,

visto il parere del Parlamento europeo(1),

considerando quanto segue:

(1) La lotta contro la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti è una preoccupazione comune delle autorità di polizia e delle autorità giudiziarie degli Stati membri.

(2) La possibilità di trasmettere in modo lecito tra le autorità degli Stati membri campioni di sostanze controllate sequestrate a fini di individuazione, di indagine e di perseguimento dei reati oppure ai fini dell'analisi giudiziaria degli stessi accrescerebbe l'efficacia della lotta contro la produzione e il traffico illeciti di stupefacenti.

(3) Non esistono attualmente norme giuridiche vincolanti che disciplinino la trasmissione tra le autorità degli Stati membri, di campioni di sostanze stupefacenti controllate sequestrate. Sarebbe pertanto opportuno creare un sistema a livello di Unione europea per consentire una trasmissione regolamentata di detti campioni. Tale sistema dovrebbe applicarsi a tutte le forme di trasmissione sequestrate tra Stati membri di campioni di sostanze controllate. La trasmissione dovrebbe essere basata su un accordo tra lo Stato membro di spedizione e lo Stato membro di destinazione.

(4) La trasmissione dovrebbe essere effettuata in condizioni di sicurezza che impediscano qualsiasi utilizzazione abusiva dei campioni trasportati,

DECIDE:

Articolo 1

Istituzione di un sistema di trasmissione dei campioni

1. La presente decisione istituisce un sistema per la trasmissione tra Stati membri di campioni di sostanze controllate.

2. La trasmissione di campioni di sostanze controllate (in seguito denominati: "campioni") è considerata lecita in tutti gli Stati membri quando è effettuata ai sensi della presente decisione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione, per "sostanze controllate" si intende:

a) qualsiasi sostanza, naturale o sintetica, menzionata negli elenchi I o II della convenzione unica delle Nazioni Unite del 1961 sugli stupefacenti, nonché da detta convenzione come modificata dal protocollo del 1972;

b) qualsiasi sostanza menzionata negli elenchi riveduti I, II, III e IV della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope;

c) qualsiasi sostanza soggetta a misure di controllo disposte conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune 97/396/GAI, del 16 giugno 1997, riguardante lo scambio di informazioni, la valutazione dei rischi e il controllo delle nuove droghe sintetiche(2).

Articolo 3

Punti di contatto nazionali

1. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto nazionale competente ai fini dell'attuazione della presente decisione.

2. Le informazioni relative ai punti di contatto nazionali designati, comprese eventuali successive modifiche, sono trasmesse al Segretariato generale del Consiglio, che provvede a fare pubblicare dette informazioni nella Gazzetta ufficiale.

3. I punti di contatto nazionali, eventualmente in collaborazione con altri organi nazionali competenti, sono gli unici organi competenti ad autorizzare la trasmissione di campioni ai sensi della presente decisione, fatte salve le pertinenti disposizioni sulla reciproca assistenza giuridica in campo penale.

Articolo 4

Accordo in merito alla trasmissione di campioni e riscontro del ricevimento

1. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro che intende spedire un campione e il punto di contatto nazionale dello Stato membro al quale detto campione è destinato concordano il trasporto prima di procedere alla trasmissione. A tal fine, essi utilizzano il formulario per la trasmissione dei campioni di cui all'allegato.

2. Quando la trasmissione di un campione implica il trasporto attraverso il territorio di un altro Stato membro (in seguito denominato "Stato membro di transito"), il punto di contatto nazionale di tale Stato membro di transito è successivamente informato del trasporto previsto dal punto di contatto nazionale dello Stato membro di spedizione. A tal fine, ogni Stato membro di transito riceve una copia del formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato prima che si sia dato inizio alla trasmissione.

3. Lo Stato membro di destinazione dà riscontro del ricevimento del campione allo Stato membro di spedizione.

Articolo 5

Modalità di trasporto

1. Il trasporto di campioni è effettuato in condizioni di sicurezza.

2. Le seguenti modalità di trasporto, sono considerate sicure:

a) trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione;

b) trasporto per corriere;

c) trasporto in valigia diplomatica;

d) trasporto per posta raccomandata (espresso).

3. Il formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato di cui all'articolo 4 accompagna il campione per l'intera durata del trasporto.

4. Le autorità degli Stati membri interessati non ostacolano né trattengono alcun trasporto corredato di formulario di trasmissione dei campioni debitamente compilato, a meno che essi abbiano dubbi quanto al fatto che il trasporto sia effettuato legalmente. In caso di dubbi sulla legalità di detto formulario, il punto di contatto nazionale dello Stato membro che trattiene il trasporto prende immediatamente contatto con i punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili della compilazione del formulario di trasmissione dei campioni al fine di chiarire la questione.

5. Se la modalità prescelta per la spedizione è il trasporto da parte di un funzionario dello Stato membro di spedizione o di destinazione, a tale funzionario non è consentito indossare un'uniforme, né svolgere eventuali altre funzioni operative collegate al trasporto, a meno che non siano compatibili con la normativa nazionale applicabile e concordate tra gli Stati membri di spedizione, di transito o di destinazione. In caso di trasporto aereo, si può viaggiare solo con compagnie registrate in uno degli Stati membri.

Articolo 6

Quantità e utilizzazione del campione

1. La quantità del campione non eccede quella ritenuta necessaria ai fini dell'attività di polizia e dell'attività giudiziaria o ai fini dell'analisi dello stesso.

2. L'utilizzazione del campione all'interno dello Stato membro di destinazione è concordata dal medesimo con lo Stato membro di spedizione, fermo restando che i campioni possono essere utilizzati a fini di individuazione, di indagine e di perseguimento di reati oppure ai fini dell'analisi giudiziaria degli stessi.

Articolo 7

Valutazione

1. La presente decisione è soggetta a valutazione nell'ambito del Consiglio dopo almeno due anni e non oltre cinque anni dall'entrata in vigore.

2. Ai fini della valutazione, il punto di contatto nazionale di ogni Stato membro di spedizione archivia copia di tutti i formulari di trasmissione dei campioni rilasciati durante almeno gli ultimi cinque anni.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione ha effetto a decorrere dal 1o luglio 2001.

Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Bodström

(1) Parere espresso il 4 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2) GU L 167 del 25.6.1997, pag. 1.

ALLEGATO

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