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Document 31973L0238

    Direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

    GU L 228 del 16.8.1973, p. 1–2 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2012; abrogato da 32009L0119

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1973/238/oj

    31973L0238

    Direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 16/08/1973 pag. 0001 - 0002
    edizione speciale finlandese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0061
    edizione speciale greca: capitolo 10 tomo 1 pag. 0053
    edizione speciale svedese/ capitolo 12 tomo 1 pag. 0061
    edizione speciale spagnola: capitolo 12 tomo 1 pag. 0180
    edizione speciale portoghese: capitolo 12 tomo 1 pag. 0180


    DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 24 luglio 1973 concernente le misure destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi

    (73/238/CEE)

    IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo,

    visto il parere del Comitato economico e sociale,

    considerando che la creazione di una politica energetica comune fa parte degli obiettivi che le Comunità si sono prefissi;

    considerando che il petrolio greggio e i prodotti petroliferi assumono un'importanza crescente nell'approvvigionamento comunitario di prodotti energetici; che qualsiasi difficoltà, anche a carattere momentaneo, che abbia per effetto di ridurre sensibilmente le forniture dei suddetti prodotti potrebbe causare gravi perturbazioni nell'attività economica della Comunità e che è quindi necessario che sussista la possibilità di compensare o quanto meno attenuare gli effetti negativi connessi ad una tale eventualità;

    considerando che occorre prevedere anticipatamente le procedure e gli strumenti appropriati che possono garantire una rapida attuazione delle misure destinate ad attenuare gli effetti delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi;

    considerando che tutti gli Stati membri dovrebbero a tal fine disporre dei poteri necessari per prendere all'occorrenza le opportune misure, senza indugio e in conformità al trattato, in particolare all'articolo 103;

    considerando che, per facilitare il coordinamento delle misure nazionali nel quadro della consultazione a livello comunitario, è necessaria una certa concordanza di questi poteri;

    considerando inoltre che è opportuno istituire sin d'ora un organo consultivo che agevoli il coordinamento delle misure concrete prese o previste dagli Stati membri in questo settore;

    considerando che è necessario per ogni Stato membro approntare un piano suscettibile di applicazione in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    In caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi, che abbia per effetto di ridurre sensibilmente le forniture dei suddetti prodotti e che possa causare gravi perturbazioni, gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per dotare le autorità competenti dei poteri idonei a:

    - effettuare i prelievi sulle scorte di sicurezza di cui alla direttiva del Consiglio, del 20 dicembre 1968, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri della CEE di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (1) e di attribuire tali scorte ai consumatori,

    - ridurre in modo specifico o globale il consumo in funzione del deficit degli approvvigionamenti previsti, anche assegnando prodotti petroliferi con precedenza a talune categorie di consumatori,

    - regolamentare i prezzi per evitare rialzi anormali.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri designano gli organi incaricati dell'applicazione delle misure da prendere in applicazione dei poteri di cui all'articolo 1.

    2. Gli Stati membri predispongono piani d'intervento da attuare in caso di difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi.

    Articolo 3

    1. Qualora sopravvengano difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e prodotti petroliferi per la Comunità o uno Stato membro, la Commissione a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca al più presto, sotto la sua presidenza, un gruppo di delegati degli Stati membri; la composizione del gruppo è nominalmente stabilita in precedenza.

    2. Tale gruppo procede alle consultazioni necessarie per assicurare il coordinamento delle misure prese o previste in applicazione dei poteri di cui all'articolo 1.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni rispondenti agli obblighi che risultano dall'applicazione dell'articolo 1 della presente direttiva.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione la composizione e le competenze degli organi nazionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che saranno incaricati dell'applicazione dei provvedimenti da prendere.

    Articolo 5

    Gli Stati membri mettono in vigore entro il 30 giugno 1974 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addí 24 luglio 1973.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. NOERGAARD

    (1) GU n. L 308 del 23. 12. 1968, pag. 14.

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