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Document 32020R2085
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2085 of 14 December 2020 amending and correcting Implementing Regulation (EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2085 della Commissione del 14 dicembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2020/8769
GU L 423 del 15.12.2020, pp. 37–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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15.12.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 423/37 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/2085 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2020
che modifica e rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione (2) stabilisce le regole per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dalle attività disciplinate dalla direttiva 2003/87/CE. Il regolamento in questione stabilisce in particolare le regole per il monitoraggio delle emissioni provenienti dalla biomassa che sono coerenti con le regole sull’uso della biomassa di cui alla direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). La direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) abroga la direttiva 2009/28/CE con effetto dal 1o luglio 2021. È pertanto opportuno allineare le disposizioni relative al monitoraggio e alla comunicazione delle emissioni derivanti dalla biomassa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 alle regole di cui alla direttiva (UE) 2018/2001, in particolare per quanto riguarda le definizioni e i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per l’uso della biomassa. Inoltre, poiché la direttiva (UE) 2018/2001 stabilisce i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i combustibili utilizzati a fini energetici, i criteri di sostenibilità per la biomassa stabiliti dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 dovrebbero applicarsi solo nel caso di combustione di biomassa in un impianto o di uso della biomassa come biocarburante per il trasporto aereo. Per ragioni di certezza del diritto, è altresì necessario chiarire che qualora la biomassa utilizzata per la combustione non soddisfi i criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, il suo tenore di carbonio dovrebbe essere considerato carbonio fossile. |
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(2) |
A norma del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione (5) e del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione (6), il gestore di un impianto che chiede l’assegnazione di quote di emissioni a titolo gratuito ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE è tenuto a includere le disposizioni di monitoraggio pertinenti in un piano relativo alla metodologia di monitoraggio, previa approvazione dell’autorità competente. Non è necessario includere ulteriori elementi nei piani di monitoraggio degli impianti che beneficiano dell’assegnazione di quote a titolo gratuito. Pertanto non è più necessario offrire agli Stati membri la possibilità di esigere l’inclusione di questi elementi. |
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(3) |
Durante la fase di transizione tra la notifica di una modifica di un piano di monitoraggio e l’approvazione da parte dell’autorità competente del nuovo piano modificato, è opportuno evitare interruzioni nel monitoraggio o l’applicazione di metodologie meno accurate. È pertanto opportuno precisare che la raccolta di dati nel corso del periodo di transizione dovrebbe basarsi sia sul piano di monitoraggio iniziale che su quello modificato e che dovrebbero essere conservati i risultati di entrambe le attività di monitoraggio. |
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(4) |
Per garantire un monitoraggio accurato dei flussi che comportano l’immissione di biogas in una rete del gas, è opportuno migliorare e rafforzare le regole relative alla determinazione dei dati di attività relativi al biogas. In particolare, la determinazione della frazione di biomassa dovrebbe dipendere dall’acquisto effettivo di biogas da parte del gestore e occorre evitare tutti i potenziali doppi conteggi dello stesso biogas da parte di utenti diversi. Sulla base dell’esperienza acquisita nell’applicazione della metodologia per la determinazione della frazione di biomassa del gas naturale proveniente da una rete del gas, la Commissione valuterà la necessità di un riesame di tale metodologia. |
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(5) |
Date le procedure amministrative e pratiche abituali negli aerodromi, è difficile stabilire in quale aeromobile viene fisicamente imbarcato un lotto di carburante. Poiché le specifiche tecniche dei carburanti per il trasporto aereo sono uniformi, è opportuno approvare un metodo di monitoraggio dei biocarburanti imbarcati basato sui dati di acquisto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni pertinenti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della direttiva (UE) 2018/2001. |
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(6) |
Per motivi di coerenza, le modalità di arrotondamento dei dati sulle emissioni di gas a effetto serra dovrebbe essere allineate alle modalità di arrotondamento delle emissioni verificate nel registro dell’Unione istituito a norma dell’articolo 19 della direttiva 2003/87/CE. |
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(7) |
Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per i gestori che utilizzano determinati materiali di processo misti, ove possibile dovrebbe essere evitata la distinzione tra carbonio inorganico, per lo più sotto forma di carbonati, e il carbonio organico. Per allineare le pratiche di laboratorio comuni alla terminologia dei diversi tipi di flussi, è opportuno includere tutte le forme di carbonio nello stesso approccio per quanto riguarda le emissioni di processo. Pertanto al posto del trattamento separato del carbonio inorganico totale e del carbonio organico totale, dovrebbe essere autorizzata, nella misura del possibile, l’analisi del carbonio totale di un materiale. Di conseguenza, per designare tutte le forme di carbonio, ad eccezione dei carbonati, si dovrebbe utilizzare l’espressione «carbonio non derivante da carbonati» al posto di «carbonio organico». |
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(8) |
La quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici (7) fornisce nuovi valori per i potenziali di riscaldamento globale dei gas a effetto serra. I potenziali di riscaldamento globale dei gas a effetto serra utilizzati nel sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE dovrebbero pertanto essere adeguati a tali valori e allineati ad altri atti dell’Unione. |
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(9) |
In seguito alla pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è stato rilevato un errore in una formula utilizzata per determinare le emissioni di C2F6. È pertanto opportuno rettificare tale errore. |
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(10) |
Gli Stati membri sono tenuti a recepire la direttiva (UE) 2018/2001 entro il 30 giugno 2021. Poiché il monitoraggio e la comunicazione di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 avvengono sulla base di un anno civile, le modifiche apportate al fine di allineare le disposizioni di tale regolamento alla direttiva (UE) 2018/2001 dovrebbero iniziare ad applicarsi solo a partire dall’inizio del prossimo periodo di riferimento, vale a dire dal 1o gennaio 2022. La data di applicazione delle altre modifiche e della correzione dovrebbe coincidere con la data di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, ossia il 1o gennaio 2021. Di conseguenza, le attuali disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO2 derivanti dalla biomassa a norma della direttiva 2009/28/CE dovrebbero continuare ad applicarsi alle emissioni prodotte nel 2021. |
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(11) |
È pertanto opportuno modificare e rettificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066. |
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(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato sui cambiamenti climatici, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 è così modificato:
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(1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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(2) |
all’articolo 12, il paragrafo 3 è soppresso; |
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(3) |
all’articolo 16, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente: «In caso di dubbio, il gestore o l’operatore aereo utilizza in parallelo il piano di monitoraggio modificato e quello originale per effettuare tutti i monitoraggi e le comunicazioni conformemente a entrambi i piani e registra i risultati di entrambe le attività di monitoraggio.»; |
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(4) |
all’articolo 18, paragrafo 2, è aggiunto il seguente terzo comma: «Ai fini del presente paragrafo, si applica l’articolo 38, paragrafo 5, a condizione che il gestore disponga delle pertinenti informazioni sulla sostenibilità e sui criteri di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dei biocarburanti, dei bioliquidi e dei combustibili da biomassa utilizzati per la combustione.»; |
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(5) |
all’articolo 19 è aggiunto il paragrafo 6 seguente: «6. ai fini del presente articolo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; |
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(6) |
l’articolo 38 è così modificato:
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(7) |
l’articolo 39 è così modificato:
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(8) |
all’articolo 43, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; |
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(9) |
all’articolo 47, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente: «Ai fini del presente paragrafo si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; |
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(10) |
l’articolo 54 è sostituito dal seguente: «Articolo 54 Disposizioni specifiche per i biocarburanti 1. Per i combustibili misti, l’operatore aereo può presupporre l’assenza di biocarburanti e applicare una frazione fossile per difetto pari al 100 %, o determinare una frazione di biomassa a norma dei paragrafi 2 o 3. 2. Se i biocarburanti sono fisicamente miscelati con combustibili fossili e consegnati all’aeromobile in lotti fisicamente identificabili, per determinare la frazione di biomassa l’operatore aereo può effettuare delle analisi conformemente agli articoli da 32 a 35, sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici stabiliti in tali articoli, a condizione che il ricorso alla norma e ai metodi di analisi in questione sia approvato dall’autorità competente. Se dimostra all’autorità competente che queste analisi comporterebbero costi sproporzionatamente elevati o che non sono tecnicamente realizzabili, l’operatore aereo può basare la stima del tenore di biocarburante su un bilancio di massa dei combustibili fossili e dei biocarburanti acquistati. 3. Quando i lotti di biocarburanti acquistati non sono consegnati fisicamente a un determinato aeromobile, l’operatore aereo non ricorre ad analisi per determinare la frazione di biomassa dei combustibili utilizzati. L’operatore aereo può determinare la frazione di biomassa utilizzando la documentazione relativa all’acquisto di biocarburante di un valore energetico equivalente, purché fornisca prove ritenute soddisfacenti dall’autorità competente che non avvengono doppi conteggi della stessa quantità di biocarburante e, in particolare, che nessun altro rivendica l’utilizzo del biogas acquistato. Al fine di dimostrare il rispetto delle disposizioni di cui al secondo comma, l’operatore può utilizzare i dati registrati nella banca dati dell’Unione istituita a norma dell’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001. 4. Il fattore di emissione del biocombustibile è pari a zero. Ai fini del presente paragrafo, alla combustione di biocarburante da parte degli operatori aerei si applica l’articolo 38, paragrafo 5.»; |
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(11) |
all’articolo 72, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente: «Le emissioni annuali totali di ciascuno dei gas a effetto serra CO 2, N2O e PFC sono comunicate come tonnellate di CO2 o CO2(e) arrotondate. Le emissioni annuali totali dell’impianto sono calcolate come la somma dei valori arrotondati per il CO2, l’N2O e i PFC.»; |
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(12) |
gli allegati I e X sono modificati conformemente all’allegato I del presente regolamento; |
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(13) |
gli allegati II, IV e VI sono modificati conformemente all’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066
All’allegato IV, sezione 8, punto B, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066, il «Metodo di calcolo B — Metodo della sovratensione» è così rettificato:
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(1) |
la formula «C2F6 emissioni [t] = CF4 emissioni × FCF2F6» è sostituita da «C2F6 emissioni [t] = CF4 emissioni × FC2F6»; |
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(2) |
la definizione «FCF2F6 = Frazione di peso di C2F6 (t C2F6/t CF4)» è sostituita da «FC2F6 = Frazione di peso di C2F6 (t C2F6/t CF4)». |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.
Tuttavia i punti (1), da (4) a (10) e (12) dell’articolo 1 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2020
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 1).
(3) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16).
(4) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).
(5) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
(6) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione, del 31 ottobre 2019, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività (GU L 282 del 4.11.2019, pag. 20).
(7) Colonna «GWP 100 anni» di cui alla tabella 8.A.1 dell’appendice 8.A della relazione « C limate Change 2013: The Physical Science Basis Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change » , (Fondamento della scienza fisica: contributo del gruppo di lavoro I alla quinta relazione di valutazione del gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici, pag. 731); disponibile all’indirizzo https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/.
ALLEGATO I
Gli allegati I e X del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2066 sono così modificati:
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(1) |
l’allegato I è così modificato:
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(2) |
l’allegato X è così modificato:
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ALLEGATO II
Gli allegati II, IV e VI del regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/2066 sono modificati come segue:
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(1) |
l’allegato II è così modificato:
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(2) |
l’allegato IV è così modificato:
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(3) |
nell’allegato VI, la tabella 6 è sostituita dalla seguente: «T abella 6 Potenziali di riscaldamento globale
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