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Document 32022D1256

Decisione (UE) 2022/1256 del Consiglio del 15 luglio 2022 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 226a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la proposta di adozione dell’emendamento 48 dell’annesso 6, parte I, della convenzione sull’aviazione civile internazionale

ST/10712/2022/INIT

GU L 191 del 20.7.2022, pp. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1256/oj

20.7.2022   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 191/61


DECISIONE (UE) 2022/1256 DEL CONSIGLIO

del 15 luglio 2022

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nella 226a sessione del Consiglio dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale per quanto riguarda la proposta di adozione dell’emendamento 48 dell’annesso 6, parte I, della convenzione sull’aviazione civile internazionale

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La convenzione sull’aviazione civile internazionale («convenzione di Chicago»), che disciplina il trasporto aereo internazionale, è entrata in vigore il 4 aprile 1947 e ha istituito l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO).

(2)

Gli Stati membri dell’Unione sono Stati contraenti della convenzione di Chicago («Stati contraenti») e membri dell’ICAO, mentre l’Unione ha lo status di osservatore in taluni organi dell’ICAO. In seno al Consiglio dell’ICAO sono rappresentati attualmente sette Stati membri.

(3)

A norma dell’articolo 54 della convenzione di Chicago, il Consiglio dell’ICAO deve adottare standard e pratiche raccomandate internazionali e designarli quali annessi della convenzione di Chicago («annessi»).

(4)

A norma dell’articolo 90 della convenzione di Chicago, ognuno di tali annessi od ogni emendamento di tale annesso diventa esecutivo nei tre mesi successivi alla notifica agli Stati contraenti oppure al termine di un più lungo periodo di tempo fissato dal Consiglio dell’ICAO, a meno che nel frattempo la maggioranza degli Stati contraenti non abbia manifestato il proprio disaccordo al Consiglio dell’ICAO.

(5)

Il Consiglio dell’ICAO, nella sua 226a sessione, è chiamato ad adottare l’emendamento 48 dell’annesso 6, parte I, della convenzione di Chicago («emendamento 48»).

(6)

La finalità principale dell’emendamento 48 è il rinvio della data di applicabilità dell’annesso 6, parte I, standard 6.18.1 al 1o gennaio 2025.

(7)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione nella 226a sessione del Consiglio dell’ICAO in merito all’emendamento 48. Tale posizione dovrebbe essere quella di sostenere l’emendamento 48 e dovrebbe essere espressa congiuntamente a nome dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO.

(8)

La posizione dell’Unione dopo l’adozione dell’emendamento 48 da parte del Consiglio dell’ICAO, che dovrà essere annunciata dal segretario generale dell’ICAO per mezzo della procedura di lettera agli Stati dell’ICAO, dovrebbe essere quella di non manifestare disaccordo, a condizione che l’emendamento 48 sia adottato senza modifiche sostanziali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 226a sessione del Consiglio dell’ICAO, o in qualsiasi sessione successiva, è di sostenere la proposta di emendamento 48 dell’annesso 6, parte I, della convenzione sull’aviazione civile internazionale («emendamento 48») nella sua interezza.

2.   La posizione da adottare a nome dell’Unione, a condizione che il Consiglio dell’ICAO adotti senza modifiche sostanziali l’emendamento 48, è di non manifestare disaccordo rispetto all’emendamento 48 adottato in risposta alla pertinente lettera agli Stati dell’ICAO.

Articolo 2

1.   Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del Consiglio dell’ICAO esprimono congiuntamente a nome dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Tutti gli Stati membri esprimono congiuntamente a nome dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2022

Per il Consiglio

Il presidente

M. BEK


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